Comunicazione del curatore ai creditori dissenzienti sulla proposta di concordato fallimentare

Vito Amendolagine
Giuseppina Ivone

Inquadramento

Il curatore fallimentare, decorso il termine stabilito per le votazioni, presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

Se la proposta è approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinchè richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (PEC). Con decreto da pubblicarsi a norma dell'art. 17 l.fall., fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.

L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'art. 26 l.fall.

Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 128 l.fall., se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'art. 17 l.fall.

Formula

Egregio Sig. ..../Spett.le Società....

(denominazione/ragione sociale)

Via.... n. ....

cap ....città ....

(tramite posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario....)

Oggetto: Comunicazione ex art. 129, comma 2, l. fall.

Il sottoscritto...., nella qualità di Curatore del Fallimento n. ..../...., della Società ...., comunica quanto segue.

In data .... è stata depositata, nella Cancelleria del Tribunale di ...., relazione informativa sull'esito favorevole della votazione circa la proposta di concordato fallimentare presentata da .... in data ....

Con provvedimento del...., il Giudice delegato, in seguito alla approvazione della suddetta proposta, ha disposto, ex art. 129 comma 2 l.fall., la presente comunicazione ai creditori dissenzienti, al fine della eventuale opposizione nel termine fissato di giorni .... a decorrere dal ricevimento della medesima.

Si inoltra, in allegato alla presente, il citato provvedimento del Giudice delegato.

Distinti saluti

Luogo e data....

Il Curatore ....

Commento

Nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione salvo che non sia prevista la suddivisione dei orditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti, restando escluso ogni controllo sul merito, giacchè la valutazione del contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori (così Cass., n. 24359/2013). Ciò posto, va osservato che l'evoluzione normativa introdotta con la novellazione del 2006 e 2007, in ragione della quale i poteri del giudice sono limitati alla sua funzione di garante della regolarità della procedura e custode dell'osservanza dei principi fondanti dell'ordinamento, nonchè di organo delegato alla soluzione dei conflitti che dalla procedura derivano, mentre resta affidata agli altri organi della procedura o direttamente ai creditori riuniti in adunanza la decisione circa il merito delle scelte che attengono alle modalità con cui pervenire alla liquidazione del patrimonio del debitore e, quindi, al soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. I, n. 3274/2011), trova riscontro anche nell'ambito della procedura di concordato fallimentare.

Infatti gli artt. 127 e 128 l.fall. devolvono ai creditori il giudizio di convenienza della proposta concordataria, sulla base del parere formulato dal curatore e dal comitato dei creditori, con riguardo ai presumibili risultati della liquidazione, restando pertanto soppressa la preventiva valutazione già affidata dall'art. 125 l.fall. al giudice delegato, al quale spetta ora soltanto un controllo sulla ritualità della proposta.

Il procedimento di omologazione, poi, ha ad oggetto solamente la verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione, salvo che il concordato preveda la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti, restando pertanto esclusa ogni valutazione sul contenuto della proposta, contrariamente a quanto previsto dal testo originario dell'art. 130 l.fall., che demandava al tribunale non solo un controllo in ordine alla ritualità del procedimento ed all'osservanza degli adempimenti prescritti dalla legge, ma anche l'esame del merito della proposta, e, quindi, la valutazione della sua convenienza ed opportunità.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario