Reclamo avverso il decreto di rigetto della richiesta di omologazione del concordato fallimentare

Vito Amendolagine
Giuseppina Ivone

Inquadramento

Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'art. 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) l.fall. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonchè l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.

All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente. La corte provvede con decreto motivato. Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 17 l. fall. e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.

Formula

CORTE D'APPELLO DI ....

RECLAMO AVVERSO IL DECRETO DI RIGETTO

DELLA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE

DEL CONCORDATO FALLIMENTARE

Nell'interesse:

della Società ...., P.I...., con sede in...., alla via...., n...., iscritta nel Registro delle Imprese di.... al n.... ed al num. REA ...., in persona dell'Amministratore unico...., elettivamente domiciliato in ...., alla via...., n...., presso e nello studio dell'Avv. ...., C.F. n. ...., P.E.C...., fax n. ...., che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce/a margine al presente atto

PREMESSO

- che con ricorso depositato in data.... ha chiesto l'omologazione del concordato ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 art. 129, comma 5 in quanto ....;

- che il Tribunale di...., con decreto emesso in data...., notificato dalla Cancelleria all'esponente in data.... ha rigettato tale richiesta, sul presupposto che ....;

- che sussistono, invece, i presupposti per l'omologazione del concordato, in quanto...., come risulta da...., che si allega;

- che l'istante intende proporre reclamo avverso il predetto decreto ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 art. 131 e chiedere l'omologazione del predetto concordato.

Tutto ciò premesso

PROPONE RECLAMO

avverso il predetto decreto e

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte d'Appello di .... Voglia, ai sensi dell'art.131 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in riforma del predetto decreto, omologare il concordato fallimentare del....

Luogo e data....

Firma Avv. ....

PROCURA ALLE LITI

Avv. ....

I.... sottoscritt...., ricevuta la informativa ai sensi dell'art. 4 comma 30, del d.lgs. n.28/2010 e successive modifiche, circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 2 20 del medesimo decreto, autorizzo l'avv. .... a rappresentarmi e difendermi in proprio e nella qualità nella presente procedura nonché in ogni fase e grado successivi ad essa connessi. Vi conferisco ampia facoltà di spiccare citazioni, presentare ricorsi, proporre impugnazioni, di intraprendere procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, di resistere nelle opposizioni ad esecuzione oltre che ad ingiunzione e sfratto, di nominare sostituti e procuratori, di citare terzi.

Vi conferisco, altresì, espressamente, la facoltà di conciliare e transigere qualsiasi controversia, riconoscendoVi ampi poteri anche ex art. 183 c.p.c. e comunque, in ogni caso in cui sia richiesta la comparizione personale, sottoscrivendo anche verbali di conciliazione e di rinunciare agli atti, di incassare e quietanzare per mio/nostro conto, nonché ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.196/2003 (informativa e consenso ai fini del trattamento dei dati personali).

Eleggo domicilio presso il Vostro studio in ...., alla Via....n....

....

E' autentica

Firma Avv. ....

Depositato in Cancelleria....

Il Cancelliere....

Il Presidente,

letto il ricorso che precede, visto l'art.131 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, designa Consigliere il dr. .... per relazionare al Collegio all'udienza di comparizione delle parti che fissa per il giorno...., alle ore....

Assegna al ricorrente il termine perentorio di .... dalla comunicazione del presente provvedimento per la notifica del ricorso e del presente decreto al curatore fallimentare e alle altre parti.

Assegna altresì alle parti resistenti il termine perentorio di .... per il deposito di memorie.

Luogo e data....

Il Cancelliere.... Il Presidente....

Commento

 

La riforma della legge fallimentare del 2006 ha innovato anche nell'ambito delle impugnazioni dei decreti del Giudice Delegato e del Tribunale Fallimentare, stabilendo, per la prima volta, la reclamabilità anche dei provvedimenti resi dal Tribunale ed attribuendone la competenza alla Corte d'Appello, secondo gli ordinari criteri di riparto territoriale.

Ma la previsione di cui alla all'art. 26 comma 1 l.fall., "salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio" deve essere rettamente intesa, non potendosi addivenire all'interpretazione secondo la quale, salvo quelli espressamente e diversamente disciplinati, qualunque decreto del tribunale, anche quello con il quale il tribunale abbia già giudicato sul reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato, è suscettibile di ulteriore reclamo alla Corte d'appello.

Infatti, in tale ultimo caso, il reclamo proposto davanti al Tribunale ha già comportato la consumazione del potere impugnatorio contro la prima decisione giurisdizionale, altrimenti consentendosi una duplicazione del mezzo di tutela con un'inedita forma di reclamo su reclamo e, in astratto, la possibilità di conseguire quattro gradi di giudizio, con evidente abuso del processo e violazione del principio della sua ragionevole durata ex art. 111 Cost.

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