| Istanza di annullamento del concordato fallimentare proposta da un creditore del fallitoInquadramentoIl concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'art. 137 l.fall. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell'art. 18 l.fall. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. FormulaTRIBUNALE DI .... SEZ. FALL. 
 Fallimento:.... Giudice delegato: Dott. .... Curatore: .... 
 ISTANZA DI ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO FALLIMENTARE I__ sottoscritt...., C.F...., creditore della Società .... fallita con sentenza n. .... del ...., elettivamente domiciliato in ...., via ...., n...., presso e nello studio dell'Avv. ...., C.F. n. ...., P.E.C...., fax n...., che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce al presente atto PREMESSO - che il Tribunale di .... con sentenza n.... del .... ha dichiarato il fallimento della Società/Ditta....; - che con ricorso depositato in data .... è stato proposto da.... ai creditori una proposta di concordato fallimentare; - che tale concordato è stato omologato dal Tribunale di .... con decreto emesso in data....; - che l'istante è venuto a conoscenza che il passivo è stato dolosamente esagerato dal fallito/è stata sottratta/dissimulata una parte rilevante dell'attivo; - che intende, pertanto, chiedere l'annullamento del concordato ai sensi dell'art. 138 r.d. 16 marzo 1942, n. 267; - che non è ancora trascorso il termine di sei mesi dalla scoperta del dolo avvenuta in data...., in occasione di .... come risulta da ....; che non sono ancora trascorsi due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Tutto ciò premesso CHIEDE che il Tribunale di .... Voglia, ai sensi dell'art.138 comma 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in contraddittorio col debitore pronunciare con sentenza l'annullamento del predetto concordato e conseguentemente disporre l'apertura della procedura fallimentare. Luogo e data.... Il Creditore.... Procura alle liti Avv. .... I.... sottoscritt...., ricevuta la informativa ai sensi dell'art. 4 comma 30, del d.lgs n.28/2010 e successive modifiche, circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 2 20 del medesimo decreto, autorizzo l'Avv. .... a rappresentarmi e difendermi in proprio e nella qualità nella presente procedura nonché in ogni fase e grado successivi ad essa connessi. Vi conferisco ampia facoltà di spiccare citazioni, presentare ricorsi, proporre impugnazioni, di intraprendere procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, di resistere nelle opposizioni ad esecuzione oltre che ad ingiunzione e sfratto, di nominare sostituti e procuratori, di citare terzi. Vi conferisco, altresì, espressamente, la facoltà di conciliare e transigere qualsiasi controversia, riconoscendoVi ampi poteri anche ex art. 183 c.p.c. e comunque, in ogni caso in cui sia richiesta la comparizione personale, sottoscrivendo anche verbali di conciliazione e di rinunciare agli atti, di incassare e quietanzare per mio/nostro conto, nonché ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.196/2003 (informativa e consenso ai fini del trattamento dei dati personali). Eleggo domicilio presso il Vostro studio in ...., alla Via....n.... E' autentica Firma Avv. .... Depositato in Cancelleria.... Il Cancelliere.... Commento
 L'omologazione del concordato fallimentare, ancorchè comporti l'assunzione dei relativi obblighi da parte di un terzo, fino a quando non sia interamente eseguito, e salvo il caso in cui preveda l'immediata liberazione del debitore, non determina la decadenza degli organi fallimentari, i quali rimangono in carica, in relazione al perdurante interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio del fallito, per il buon fine del concordato medesimo, o l'eventualità della sua risoluzione od annullamento. Il fenomeno era descritto, nella dottrina classica e con riferimento alla disciplina previgente, nel senso che, con l'omologazione del concordato, al fallimento, chiuso come procedura, succede una fase sostitutiva della liquidazione fallimentare, caratterizzata dalla esigenza di realizzare gli impegni che sono stati assunti col concordato stesso, con la conseguenza che i beni restano assoggettati al vincolo che già gravava su di essi. Pertanto, anche il divieto di azioni esecutive per i creditori anteriori al fallimento disposto dall'art. 51 l.fall., permane, anche per i creditori rimasti estranei al fallimento, sino all'esecuzione o risoluzione o annullamento del concordato fallimentare il cui provvedimento di omologazione sia stato regolarmente trascritto. La situazione è analoga a quella che si verifica nel concordato fallimentare con assuntore allorquando il trasferimento a favore di quest'ultimo dei beni che sino a quel momento erano assoggettati al vincolo di indisponibilità a favore dei creditori dalla data di apertura del fallimento, per effetto di valida clausola del concordato risulti differito sino alla esecuzione da parte dell'assuntore delle prestazioni cui si è obbligato. In tale ipotesi deve escludersi un reingresso medio tempore del fallito nella titolarità e disponibilità dei beni caduti nel fallimento, con la conseguenza della persistenza del detto vincolo di indisponibilità di essi e del correlativo divieto di azioni esecutive individuali sugli stessi, rimanendo detti beni, medio tempore, nella massa fallimentare. |