Ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo di gruppo ex art. 160 l.fall.

Giuseppina Ivone
Vito Amendolagine

Inquadramento

Nella procedura fallimentare nessuna norma è dedicata al gruppo di società. Tale lacuna normativa investe di conseguenza anche la procedura di concordato preventivo con l'effetto che nessuna delle norme della legge fallimentare - nonostante le recenti riforme che si sono susseguite dal 2005 - si presta ad essere utilizzata per una gestione unitaria della insolvenza di più imprese partecipi di un gruppo e tutte proponenti domande di ammissione al concordato preventivo.

Occorre dunque interrogarsi sulla legittimità del concordato preventivo riferito alla impresa di gruppo. La questione appare rilevante sotto due distinti profili: uno di diritto sostanziale, trattandosi di verificare la meritevolezza di una soluzione concordataria della crisi di impresa che investa non già le singole società commerciali ma la complessiva impresa economica che attraverso i soggetti debitori ad essa appartenenti opera sul mercato. Il secondo più strettamente procedurale, dovendo verificare se le regole che governano la procedura concordataria consentano, e in che limiti, che il ricorso per concordato preventivo concerna l'impresa di gruppo.

Sul piano sostanziale, la recente giurisprudenza di merito ha riconosciuto la meritevolezza giuridica del concordato basato su un piano aziendale riferito all'impresa di gruppo. Se infatti il concordato preventivo è procedura concorsuale dell'impresa, qualora la impresa si manifesti e si realizzi nel gruppo sarà in questa dimensione che dovrà trovare rilievo nel concordato preventivo. Sotto il profilo procedurale occorre verificare la ammissibilità di una domanda di concordato preventivo di gruppo consistente in un unico ricorso presentato dalle società ad esso appartenenti. La ricognizione giurisprudenziale recente offre all'esame una serie di pronunce di merito generalmente favorevoli alla prospettiva del concordato di gruppo ritenendo, sul piano procedurale, ammissibile la presentazione di un unico ricorso in cui sono separatamente considerate le società appartenenti al gruppo attraverso la distinzione delle singole realtà patrimoniali e dunque delle masse attive e passive riferibili a ciascun soggetto.

Formula

TRIBUNALE CIVILE DI...

SEZ. FALL.

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DEL GRUPPO ...

PER

Le seguenti Società...

[indicare le Società per le quali si intende presentare ricorso unitario di gruppo e per ogni Società oltre ai dati ad essa relativi, la delibera adottata ai sensi dell'art. 152 l.fall.]

rappresentate e difese dall'Avv. ... con studio in ____, giusta procura in calce al presente ricorso.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di PEC ...

INDICE

PARTE I

I.1. Sulla ammissibilità della domanda di concordato di gruppo

I. 2. Il Gruppo di società ...

I.3. La crisi del gruppo e la ristrutturazione dei debiti. le società coinvolte nella procedura di gruppo

I.4. Sui criteri giuridici utilizzati per il trattamento dei crediti infragruppo

PARTE II

II. 1 Profilo della società interessata e suo inserimento nel gruppo.

II.2 Natura ed entità dei debiti

II. 3. L'attivo disponibile

PARTE IIII

III. 1 La società ...

III.1.1 Natura del concordato

III. 1. 2 L'offerta ai creditori

III. 1.3. Sulla previsione dei tempi di pagamento

III. 2 La Società ...

III.2.1 Natura del concordato

III. 2. 2 L'offerta ai creditori

III. 2.3. Sulla previsione dei tempi di pagamento

III. 3 La Società ...

III.3.1 Natura del concordato

III. 3. 2 L'offerta ai creditori

III. 3.3. Sulla previsione dei tempi di pagamento

Parte IV

IV.1 Convenienza della presente proposta rispetto alle alternative concretamente praticabilie

IV.2 Conclusioni

I.1. Sulla ammissibilità della domanda di concordato di gruppo societario con un ricorso unitario1

Si ritiene opportuno introdurre il tema della ammissibilità di una domanda di concordato preventivo nella quale si trovano raccolte plurime posizioni debitorie, ciascuna afferente a soggetto diverso, ma tutte relative ad una complessiva impresa economica che attraverso l'azione di tutti i soggetti debitori opera e si afferma sul mercato.

Al riguardo, benché nel diritto comune della crisi di impresa non soccorrano espressi richiami normativi, deve comunque porsi attenzione all'art. 4-bis d.lgs. n. 347/2003, disciplinante il concordato di gruppo nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Significativamente, proprio nella legislazione sulla insolvenza della grande impresa la dimensione del gruppo è fatta oggetto di apposita considerazione e di una regolamentazione conseguente alle ragioni non del singolo rapporto obbligatorio (che tradizionalmente suggerirebbe una procedura per ogni debitore) ma alle ragioni della impresa (esercitata attraverso l'azione coordinata di più soggetti debitori).

La giurisprudenza di merito, del resto, nel confermare la ammissibilità di un concordato di gruppo, ne ha delineato le caratteristiche essenziali e le condizioni di ammissibilità. In particolare, dopo aver riconosciuto la meritevolezza giuridica del concordato basato su un piano aziendale riferito all'impresa di gruppo e non a ciascun settore di quella impresa riferito ad una determinata società commerciale, ha ritenuto ammissibile, sul piano procedurale, la presentazione di un unico ricorso in cui sono separatamente considerate le società appartenenti al gruppo attraverso la distinzione delle singole realtà patrimoniali e dunque delle masse attive e passive riferibili a ciascun soggetto. Dalla lettura dei giurisprudenziali (tutti allegati al ricorso) è possibile trarre, quali precetti di diritto vivente, le seguenti condizioni di ammissibilità del concordato di gruppo:

a) rispetto della competenza territoriale;

b) distinzione delle masse attive e passive riferibili a ciascuna società;

c) votazioni e conseguenti deliberazioni autonome per singole società.

La presente domanda è redatta sia sulla esigenza di preservare il senso della impresa di gruppo (la quale costituisce la ragione legittimante il ricorso al concordato preventivo di gruppo) sia nella scrupolosa osservanza dei precetti sopra enucleati, fermo restando - e questo è il dato rilevante - che il piano aziendale predisposto è un piano unitario che coinvolge le plurime società del gruppo in stato di insolvenza alcune, in situazioni di crisi finanziaria altre.

I.2. Il Gruppo ...

In questo paragrafo sarà tratteggiata una breve descrizione della impresa del Gruppo ... per poi esaminare, successivamente, le ragioni che ne hanno determinato l'attuale stato di crisi.

[Descrivere la realtà del gruppo]

I.3. La crisi del gruppo e il processo di ristrutturazione dei debiti. Le Società coinvolte nella procedura di concordato

Le ragioni sottese all'attuale stato di crisi del Gruppo ... sono da rinvenirsi in molteplici fattori, riconducibili tanto a specifici eventi gestionali, quanto a circostanze di carattere più generale.

[Nel presente paragrafo andranno indicate le ragioni della crisi ed eventuali processi di ristrutturazione del debito tentati dalle Società e poi sfociati nella presentazione di ricorso di concordato].

I.4. Sui criteri giuridici utilizzati per il trattamento dei crediti infragruppo 2

Appare opportuno svolgere una premessa di carattere generale in ordine al trattamento riservato ai crediti infragruppo nei piani delle società proponenti il concordato.

I crediti infragruppo sono classificati in ragione della loro natura: chirografaria e postergata

[illustrare la distinzione sotto il profilo giuridico sulla base della prevalente dottrina commercialistica che distingue tra finanziamenti dalla controllante alla controllata e finanziamenti da queste alla controllante] 3 .

PARTE II

II. 1 Profilo delle Società interessate e suo inserimento nel gruppo.

[Questo paragrafo dovrà trattare separamente per sotto paragrafi i profili della Società interessate dalla unitaria domanda di concordato]

II.2. Natura ed entità dei debiti

[in questo paragrafo dovrà essere descritto per ogni singola Società interessata da ricorso il passivo concordatario precisando la data di riferimento dei crediti concorsuali] 4

Il totale del passivo risultante dalla situazione patrimoniale, economico finanziaria aggiornata al ... è pari ad Euro ... che s'incrementa fino ad Euro ... per effetto della rilevazione in aumento dei costi di procedura, delle spese di mantenimento e degli interessi legali sui debiti privilegiati.

Tale importo ricomprende: (i) debiti prededucibili per Euro ...; (ii) debiti prelatizi per Euro ...; (iii) debiti chirografari per Euro ...

***

Con riguardo a natura e tipologia dei debiti si fa qui espresso rinvio alla analitica descrizione contenuta nell'allegato piano di concordato con riferimento alla Società ...

II. 3. L'attivo disponibile

A fronte del descritto passivo concordatario, e delle pur indicate pretese creditorie contestate, l'attivo disponibile per la soddisfazione del ceto creditorio al ...assomma ad Euro _____ e risulta così composto

[Per ogni singola Società andrà descritta la composizione dell'attivo concordatario e il valori di realizzo]

PARTE III

III. 1 La Società ...

III. 1.1. Natura del concordato

[in questo paragrafo andrà descritta la natura della proposta di concordato]

III. 2 L'offerta ai creditori

L'offerta ai creditori è stata costruita sulla scorta dei valori di attivo dapprima indicati e meglio descritti nel piano di concordato, a cui si rinvia (all.).

[in questo paragrafo dovrà illustrarsi in modo chiaro l'offerta ai creditori:

Dalla liquidazione dell'attivo si stima di far fronte all'onere concordatario secondo le seguenti modalità

— a) pagamento integrale dei crediti prededucibili stimati in Euro ...; nell'importo sono ricompresi i compensi degli organi di procedura (commissario giudiziale, nonchè liquidatore giudiziale i cui compensi sono stati calcolati ...); i compensi per i professionisti che hanno lavorato e lavorano in funzione della procedura di concordato preventivo (ai sensi dell'art. 111 comma 2 l.fall.); ulteriori costi che dovessero maturare (c.d. costi di mantenimento);

— b) pagamento [ ...] dei crediti assistiti da privilegio generale pari a Euro ..., oltre interessi di legge, per i quali si prevede il soddisfacimento entro massimo ...dal decreto di omologazione;

— c) pagamento dei creditori chirografari, diretti e di garanzia, nella stimata percentuale del ... che si prevede di effettuare entro massimo ... anni dal decreto di omologazione (C.F.r. prospetto dei tempi contenuto nel piano concordatario (all.).

[Paragrafo eventuale sul trattamento dei crediti infragruppo]

III. 1.3 Sulla previsione dei tempi di pagamento

[descrivere i tempi di pagamento dei creditori]

[Gli stessi paragrafi andranno ripetuti per le altre società interessate dal ricorso così ottemperando al precetto di tenere distinte comunque masse passive e attive]

Parte IV

IV.1 Convenienza della presente proposta rispetto alle alternative concretamente praticabilie

[in questo paragrafo andranno descritte le ragioni di convenienza della domanda di concordato avendo riguardo sia alla natura del concordato (per cui in ipotesi di concordato liquidatorio dovrà dirsi perché la liquidazione concordataria è preferibile ad una fallimentare) sia alla realtà di gruppo che interessa la procedura].

IV.2 Conclusioni

Per queste ragioni le Società [indicare le singole società] chiedono che il Tribunale, svolti gli accertamenti di rito, dichiari aperta la procedura di concordato preventivo di gruppo nominando uno o più commissari per la gestione della procedura.

Le Società si impegnano a depositare nelle forme e termini che saranno stabiliti dall'Ill.mo Tribunale la percentuale che sarà fissata quale presumibile importo stimato delle spese di procedura.

Con riserva di modificare ed integrare la proposta e di produrre nuovi documenti. Le Società rimangono a disposizione con i propri professionisti per fornire le eventuali informazioni e chiarimenti che il Tribunale ritenesse opportuni, per apportare alla presente domanda le variazioni e/o integrazioni richieste oltre che per produrre l'eventuale documentazione aggiuntiva che fosse ritenuta necessaria o utile.

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

Elenco allegati ex art. 161, comma 2, l.fall.

PROCURA

[1] Si tratta di paragrafo importante nella redazione del concordato di gruppo in quanto rivolto al tribunale affinché effettui un preventivo vaglio di ammissibilità sulla domanda.

[2] L'esistenza di crediti infragruppo è fenomeno usale nei gruppi societari. Pertanto sarà opportuno che il debitore nel ricorso dedichi uno specifico paragrafo per illustrare il trattamento giuridico a questi riservato nel piano.

[3] Sono considerati postergati tutti i crediti derivanti da finanziamenti che siano stati concessi da una delle Società del Gruppo ad altra Società sottoposta a direzione e coordinamento nel momento in cui la società finanziata versava nella situazione di squilibrio di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. (facendovi rientrare sia i prestiti effettuati dalla capogruppo a favore della società etero diretta sia quelli fra società sorelle c.d. “cross stream”). Diversamente, sulla base dell'indirizzo prevalente nella dottrina commercialistica sono considerati crediti di natura chirografaria quelli derivanti da finanziamenti effettuati da una Società del gruppo a favore della holding (cd. finanziamenti up-stream diretti), escludendosi dalla regola della postergazione tale tipologia di finanziamenti; e ciò sulla base di una interpretazione letterale del dettato normativo che fa esclusivo riferimento ai “finanziamenti effettuati a favore della società” del gruppo dalla holding posta al suo vertice o da “altri soggetti (...) sottoposti all'attività di direzione e coordinamento .

Naturalmente sono considerati di natura chirografaria gli altri crediti infragruppo che non rinvengono la loro origine in rapporti di finanziamento: si tratta, in particolare, di crediti per prestazioni rese in favore di altre società del gruppo, crediti per adesione alla procedura IVA di Gruppo ed al consolidato fiscale).

[4] Qualora sia stato presentato ricorso c.d. in bianco per l'assegnazione dei termini ex art. 161 comma 6 l.fall. la data di riferimento per la redazione del piano di concordato e la conseguente proposta ai creditori concorsuali è quella di presentazione del ricorso di concordato di gruppo c.d. “ con riserva”. Ciò in ragione del fatto che, a seguito delle modifiche scaturite dal d.l. n. 83/2012 convertito in l. n. 134/2012, da tale data vengono fatti discendere tutti gli effetti del concordato. Ai sensi del nuovo art. 184 l. fall., inoltre, il concorso tra i creditori non si apre più con il decreto di ammissione di cui all'art. 163 l.fall., bensì con la pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161 l.fall. Infine, l'esonero da revocatoria, oltre che agli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo è stato esteso agli atti, pagamenti e garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161 l. fall.

Commento

Premessa essenziale valida per tutte le domande di concordato quale che ne sia la natura è di formulare con precisione l'offerta ai creditori tenendo così distinta la proposta ai creditori dalla esposizione del piano concordatario, che costituisce un percorso adempitivo organizzato dal debitore per l'adempimento della proposta medesima. Alla vera e propria offerta ai creditori deve pertanto essere dedicato nel corpo della domanda uno spazio apposito preferibilmente isolato da resto della domanda appunto intitolato ‘Offerta ai creditori'. In tal modo la domanda assume la necessaria chiarezza e si scongiura il rischio di una possibile genericità foriera anche di una dichiarazione di inammissibilità della intera domanda.

La formula è redatta in considerazione degli arresti della giurisprudenza maggioritaria. In particolare in un primo importante precedente del Tribunale di Roma si è evidenziato che la presentazione di un unico ricorso appare essere «il modo migliore di presentare la soluzione concordataria della crisi di impresa con riguardo alla effettività della organizzazione in cui è sorto il problema, e così guadagnare un importante vantaggio in termini di razionalizzazione della soluzione con riguardo sia al destino dell'impresa che ai sacrifici richiesti ai creditori concorsuali». Successivamente e in più recenti provvedimenti emessi da alcuni tribunali di merito è stato confermato il principio dell'ammissibilità di una proposta di concordato c.d. di gruppo, a condizione «che siano rispettate le regole sulla competenza territoriale; siano tenute distinte le masse attive e passive; il raggiungimento delle maggioranze venga richiesto per ogni singola società» rilevando inoltre come questa tipologia di concordato, di matrice giurisprudenziale, si risolva in un fascio di procedimenti concordatari che realizzano, tuttavia, per essere presentati contestualmente ed affidati al medesimo giudice delegato, il vantaggio di una gestione e comprensione unitaria con riferimento sia all'analisi del piano che ai tempi ed alle determinazioni adottate dal giudice delegato, dagli organi della procedura e dal collegio.

Dalla lettura di questi precedenti giurisprudenziali è possibile trarre, quali precetti di diritto vivente, le seguenti condizioni di ammissibilità del concordato di gruppo:

a) rispetto della competenza territoriale;

b) distinzione delle masse attive e passive riferibili a ciascuna società;

c) votazioni e conseguenti deliberazioni autonome per singole società.

In definitiva, è proprio il principio della autonomia patrimoniale e giuridica, e dunque la riferibilità della responsabilità patrimoniale alle singole società appartenente al gruppo a costituire un limite alla valutazione di meritevolezza della domanda di concordato di gruppo. È invece minoritaria la tesi che ammette il superamento della distinzione delle masse attive e passive e prevede la possibilità del calcolo di una unica maggioranza, in ragione della meritevolezza di un concordato fondato su un piano aziendale riferito alla impresa di gruppo. In questa ottica è stata ritenuta ammissibile la gestione integralmente unitaria del concordato c.d. di gruppo - con unica adunanza dei creditori e computo delle maggioranze riferito all'unico programma concordatario - qualora il gruppo risponda alla definizione dottrinale di “aggregazioni di imprese in forma individuale o collettiva, formalmente autonome e indipendenti l'una dall'altra, ma assoggettate tutte a direzione unitaria”.

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