Domanda di concordato preventivo avente natura liquidatoriaInquadramentoL'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) l.fall.. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis l.fall. FormulaTRIBUNALE DI .... SEZ. FALL. RICORSO EX ARTT. 160 L.FALL. PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO * * * La società...., in liquidazione P.I. e C.F. n.... con sede in ...., alla via ...., n. ...., iscritta nel Registro delle Imprese di .... con n. REA ...., in persona dell'Amministratore unico/Liquidatore...., elettivamente domiciliata in ...., alla via ...., n...., presso e nello studio dell'Avv. ...., C.F. n...., P.E.C...., fax n. ...., che la rappresenta e difende come da procura in calce al presente atto BREVE STORIA DELLA SOCIETA' E RAGIONI DELLA CRISI La Società, iscritta al Registro delle Imprese di ....al numero .... (C.F. .... e P.I....), capitale sociale sottoscritto e versato per Euro .... (__/00), si è costituita con atto del....,rep. .... e racc. ...., ed ha sede in ...., alla Via .... Il capitale sociale è attualmente così detenuto: .... L'attività d'impresa si realizza e sviluppa attraverso .... (descrivere compagine sociale, principali vicende societarie nonché ragioni della scelta concordataria) NATURA ED ENTITA' DEI DEBITI Il totale del passivo risultante dalla situazione patrimoniale, economico finanziaria aggiornata al .... è pari ad euro ....; di cui Euro .... assisti da garanzie prelatizie ed euro .... in chirografo. Con riguardo a natura e tipologia dei debiti si fa qui espresso rinvio alla descrizione contenuta nella citata relazione (all ....). PRETESE CREDITORIE CONTESTATE Circa i crediti verso la Società, contestati ed oggetto di contenzioso, pare opportuno rappresentare quanto segue in ordine allo loro valutazione. In applicazione dei principi contabili nazionali, si sono osservati i seguenti criteri:.... Per la descrizione dei giudizi pendenti che vedono la Società parte convenuta si rinvia ad apposito documento predisposto dall'ufficio legale interno, contenente pure valutazioni da parte dei legali che la assistono (all....). L'ATTIVO DISPONIBILE A fronte del descritto passivo concordatario, e delle pur indicate pretese creditorie contestate, la Società presenta un attivo contabile al .... di Euro .... Il presumibile valore di realizzo, alla luce delle stime riportate nello stato analitico ed estimativo delle attività ai sensi dell'art. 161, comma 2 lett. b) l.fall. (all....) è pari ad euro ....da ascriversi per lo più alle seguenti voci di bilancio ....; Per la descrizione e per le valutazioni delle singole voci di attivo si rinvia allo stato analitico ed estimativo delle attività redatto ai sensi dell'art. 161 comma 2 lett. b) l.fall. (all. ....). NATURA DELLA PROPOSTA La proposta di concordato ha natura liquidatoria. Essa non consiste pertanto in una promessa di pagamento ai creditori, ma nella messa a disposizione a favore di costoro del patrimonio di impresa. Tale liquidazione non può classificarsi secondo lo schema della cessione dei beni ai creditori; infatti i beni sono affidati, secondo il regime concordatario, ai liquidatori giudiziali che ne realizzeranno la conversione in denaro. Sempre a cura dei liquidatori tale denaro sarà poi ripartito secondo il principio della par condicio creditorum e secondo le specifiche articolazioni della proposta di concordato a tale principio conforme. Ne discende che oggetto della valutazione dei creditori con riguardo alla entità del soddisfacimento ad essi riservato e con riguardo ai tempi di detto soddisfacimento, deve essere il patrimonio messo a disposizione secondo la predetta modalità di liquidazione. Cosicchè la percentuale di soddisfacimento ipotizzata nella proposta non costituisce in nessun modo un impegno a tal riguardo assunto dalla Società verso i creditori, ma solo una prognosi non vincolante rimessa nella sua condivisibilità al giudizio dei creditori medesimi. L'OFFERTA AI CREDITORI E LA PREVISIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO L'offerta ai creditori è stata costruita sulla scorta dei valori di attivo dapprima indicati e meglio descritti nel piano di concordato. Dalla liquidazione dell'attivo si stima di far fronte all'onere concordatario secondo le seguenti modalità: a. pagamento integrale dei crediti prededucibili stimati in Euro ...., importo comprensivo dei compensi agli organi di procedura nonché dei compensi per i professionisti che hanno lavorato e lavorano in funzione di essa (ai sensi dell'art. 111 comma 2 l.fall.); ulteriori costi che dovessero maturare (c.d. costi di mantenimento). Circa i tempi, si stima che il pagamento sarà realizzato entro il ....; b) pagamento integrale (o pari al ....per cento) dei crediti assistiti da diritto di prelazione e stimati in euro ...., oltre ad interessi di legge, entro il ....; c) pagamento dei creditori chirografari, nella percentuale stimata del .... %, entro il.... Si schematizza di seguito il piano di concordato.... La presente domanda è accompagnata da transazione fiscale ex art. 182 ter l.fall. (all....) nella quale si propone .... CONCLUSIONI Per le sopra esposte ragioni la società.... chiede che il Tribunale di ...., svolti gli accertamenti di rito, dichiari aperta la procedura di concordato preventivo. La Società si impegna a depositare, nelle forme e termini che saranno stabiliti dall'Ill.mo Tribunale, il ....%, pari ad euro .... dell'importo stimato per i costi di procedura ovvero la diversa percentuale stabilita ex art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. Con riserva di modificare ed integrare la proposta e di produrre nuovi documenti anche in esito al c.d. consolidamento del debito tributario derivante dalla precisazione ex art. 182 ter comma 2, l.fall. La Società rimane a disposizione con i propri professionisti per fornire eventuali informazioni e chiarimenti che il Tribunale ritenesse opportuni, per apportare alla presente domanda le variazioni e/o integrazioni che il Tribunale medesimo dovesse richiedere oltre che per produrre l'eventuale documentazione aggiuntiva che fosse ritenuta necessaria o utile. Luogo e data.... Elenco allegati ex art. 161 l.fall. 1.Verbale di assemblea di nomina del legale rappresentante della Società....; 2. Copia autentica della determinazione exartt. 161, comma 4 e 152 l.fall. del ....; 3. Piano di concordato della società....; 4. Relazione ex art. 161, comma 3 l.fall. redatta dal Dott. .... che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; 5. Certificato della Camera di Commercio relativo alla Società....rilasciato in data ....; 6. Bilancio infrannuale completo della relazione e della nota integrativa; 7. stato analitico ed estimativo delle attività 8. elenco nominativo dei creditori con la indicazione dell'importo nominale del credito, il tipo e grado di prelazione; 9. elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; 10. valore dei beni ed i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili....(eventuale altra documentazione) La presente domanda viene sottoscritta dal legale rappresentante della Società.... Firma Avv. .... PROCURA ALLE LITI Avv. .... I.... sottoscritt...., ricevuta la informativa ai sensi dell'art. 4 comma 30, del d.lgs. n.28/2010 e successive modifiche, circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 2 20 del medesimo decreto, autorizzo l'Avv. .... a rappresentarmi e difendermi in proprio e nella qualità nella presente procedura nonché in ogni fase e grado successivi ad essa connessi. Vi conferisco ampia facoltà di spiccare citazioni, presentare ricorsi, proporre impugnazioni, di intraprendere procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, di resistere nelle opposizioni ad esecuzione oltre che ad ingiunzione e sfratto, di nominare sostituti e procuratori, di citare terzi. Vi conferisco, altresì, espressamente, la facoltà di conciliare e transigere qualsiasi controversia, riconoscendoVi ampi poteri anche ex art. 183 c.p.c. e comunque, in ogni caso in cui sia richiesta la comparizione personale, sottoscrivendo anche verbali di conciliazione e di rinunciare agli atti, di incassare e quietanzare per mio/nostro conto, nonché ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.196/2003 (informativa e consenso ai fini del trattamento dei dati personali). Eleggo domicilio presso il Vostro studio in ...., alla Via....n.... E' autentica Firma Avv.... Commento
Ai sensi della art. 160 l.fall. come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma (come la cessione dei beni, l'attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito); b) l'attribuzione delle attività del debitore ad un assuntore; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 l.fall., comma 3, lett. d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può alterare l'ordine legittimo di prelazione. Il successivo art. 161 l.fall. (come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) stabilisce che il debitore che domanda la ammissione alla procedura di concordato preventivo deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; che il piano e la documentazione summenzionata devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 l.fall., comma 3, lett. d), (vale a dire da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che sia avvocato, dottore commercialista, ragioniere, ragioniere commercialista, oppure che sia uno studio professionale associato o una società tra professionisti, con designazione in tal caso della persona fisica responsabile della procedura) che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. L'art. 162 l.fall. (come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) dispone che il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti e che, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 160 l.fall., commi 1 e 2, e art. 161 l.fall., sentito il debitore in Camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore. L'art. 163 l.fall. (come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) dispone che il Tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'art. 162 l.fall., commi 1 e 2, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il Tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Il Tribunale, se ritiene ammissibile la proposta di concordato, dichiara aperta la procedura, delega un giudice alla procedura stessa, ordina la convocazione dei creditori, nomina il commissario giudiziale (art. 163 l.fall.). Quest'ultimo deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 l.fall., apportandovi le necessarie rettifiche (art. 171 l.fall.); deve redigere l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori; chiedere eventualmente al giudice delegato la nomina di uno stimatore per essere assistito nella valutazione dei beni. (art. 172 l.fall.); se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività inesistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al Tribunale, il quale apre d'ufficio la procedura per la revoca del concordato, alla cui revoca provvede con decreto; su istanza del creditore o del pubblico ministero, accertati i presupposti di legge, dichiara il fallimento del debitore, provvedendo in tal senso anche se questi durante la procedura compie atti non autorizzati ex art. 67 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato (art. 173 l.fall.). Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore; ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti; il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti (art. 175 l.fall.). Si procede poi alla votazione ed il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi (art. 177 l.fall.). In tema di concordato preventivo, nel regime conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007, che è caratterizzato da una prevalente natura contrattuale, e dal decisivo rilievo della volontà dei creditori e del loro consenso informato, il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, ai sensi degli artt. 162 e 163 l.fall., ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito, ne consegue che, quanto all'attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione - inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dai legislatore, dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti - possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori, dovendo il giudice astenersi da un'indagine di merito, in quanto riservata, da un lato, alla fase successiva ed ai compiti del commissario giudiziale e, dall'altro, ai poteri di cui è investito lo stesso tribunale, nella fase dell'omologazione, in presenza di un'opposizione, alle condizioni di cui all'art. 180 l.fall. Il principio è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. I, n. 21860/2010) in sede di cassazione, con rinvio, del decreto con cui il tribunale aveva rigettato la domanda di ammissione alla procedura di concordato, in realtà pronunciandone l'inammissibilità, con valutazioni sul merito della fattibilità del piano concordatario e con modalità decisorie, dalle quali è conseguita l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.. Tale principio è applicabile non solo alla fase di valutazione dell'ammissibilità del concordato ma anche in sede di riesame della proposta ex art. 173 l.fall. E' vero che, a differenza di quanto avviene in occasione dell'esame di ammissibilità della proposta, il tribunale avrebbe il conforto dell'apporto conoscitivo e valutativo de commissario giudiziale, ma questo in realtà non è destinato al giudice ma alla platea dei creditori che possono così comparare la proposta e le valutazione dell'esperto attestatore con la relazione redatta da un organo investito di una pubblica funzione; resta sempre, infatti, insuperabile il rilievo secondo cui il tribunale è privo del potere di valutare d'ufficio il merito della proposta, in quanto tale potere appartiene solo ai creditori così che solo in caso di dissidio tra i medesimi in ordine alla fattibilità, denunciabile attraverso l'opposizione all'omologazione, il tribunale, preposto per sua natura alla soluzione dei conflitti, può intervenire risolvendo il contrasto con una valutazione di merito in esito ad un giudizio, quale è quello di omologazione, in cui le parti contrapposte possono esercitare appieno il loro diritto di difesa. |