Ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni

Giuseppina Ivone
Vito Amendolagine

Inquadramento

Il concordato con cessione dei beni si caratterizza per l'oggetto della proposta rivolta ai creditori: non denaro, ma il patrimonio della impresa. All'esito del procedimento di riforma per il diritto vigente condizione di ammissibilità della offerta è che il valore del patrimonio ceduto, una volta convertito in denaro all'esito della liquidazione concorsuale, consenta il soddisfacimento dell'onere concordatario nella misura minima del 20% del debito in chirografo (con preventiva copertura di tutte le somme dovute a creditori che vantino una garanzia).

La riforma attuata con l. 6 agosto 2015, n. 132 ha introdotto una significativa eccezione al principio dell'atipicità dei contenuti del piano (e della proposta) previsto dall'art. 160, comma primo lett. a) l. fall. prevedendo che la proposta di concordato, escludendo il concordato con continuità aziendale, deve in ogni caso assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Secondo la recente giurisprudenza di merito, tale previsione sta a significare che nel concordato per cessio bonorum il debitore è tenuto ad assumere un'obbligazione di natura pecuniaria nei confronti dei titolari di un credito chirografario, o di un credito degradato al chirografo, in tal modo dovendosi tradurre l'espressione normativa secondo cui in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari”(Trib. Bergamo 24 novembre 2016).

Il rispetto della norma di cui al comma quarto dell'art. 160 l.fall. diviene quindi una vera e propria condizione di ammissibilità della proposta di concordato, ferma restando la teorica possibilità che il debitore prospetti un soddisfacimento ulteriore del chirografo con un pagamento in percentuali superiori a quella minima del venti per cento o con forme alternative di soddisfacimento, diverse dal pagamento, che tuttavia potranno solo essere esuberanti rispetto al pagamento del venti per cento, e mai sostitutive dello stesso.

Formula

TRIBUNALE CIVILE DI...

SEZ. FALL.

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI

PER

La Società...con sede in ... C.F. ...P.I. ... capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato pari a Euro ... in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante ... in forza di determinazione adottata ai sensi degli artt. 161, comma 4 e 152 l. fall. del ... (all.) rappresentata e difesa dall' Avv ... come da procura rilasciata in calce al presente ricorso.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di PEC

INDICE

PARTE I

1.1 Profilo della società e ragioni della crisi

1.2 Natura ed entità dei debiti

1.3 L'attivo disponibile

1.4. Sulla gestione della impresa nel periodo successivo alla presentazione del ricorso con riserva

PARTE II

2.1 Natura del concordato ed offerta concordataria

2.2 L'offerta ai creditori

2.3. Sulla previsione dei tempi di pagamento

PARTE III

3.1 Convenienza della proposta per i creditori rispetto alle alternative concretamente praticabili.

3.2 Sul controllo del Tribunale con riguardo alla ammissibilità della proposta

3.3 Sulla nomina del liquidatore giudiziale

PARTE I

1.1. Profilo della società e ragioni della crisi

[Descrivere la Società: oggetto sociale/capitale sociale sottoscritto e versato/ modifica dell'assetto societario/ organo amministrativo e di controllo]

Le ragioni della crisi che hanno determinato la Società ad accedere ad una procedura di concordato preventivo sono plurime.

[illustrare le ragioni della crisi]

 

1.2. Natura ed entità dei debiti

Si ritiene opportuna una precisazione preliminare.

[Eventuale: da inserire in ipotesi di preventivo ricorso con riserva per cui è necessario individuare la data di riferimento dei debiti concorsuali]

Ai fini della redazione del piano di concordato e della conseguente proposta ai creditori, la Società ha ritenuto che la data di riferimento per la redazione del piano di concordato e la conseguente proposta ai creditori concorsuali fosse quella di presentazione del ricorso di concordato di gruppo c.d. “ con riserva”. Ciò in ragione del fatto che, a seguito delle modifiche scaturite dal d.l. n. 83/2012 convertito in l. n. 134/2012, da tale data vengono fatti discendere tutti gli effetti del concordato.

È infatti previsto che il cancelliere pubblichi la domanda di concordato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al suo deposito in cancelleria; che dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'art. 163 il debitore possa compiere gli atti di straordinaria amministrazione soltanto previa autorizzazione del tribunale; che i crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sano prededucibili, secondo quanto previsto dall'art. 111 l.fall. Ai sensi del nuovo art. 184 l.fall., inoltre, il concorso tra i creditori non si apre più con il decreto di ammissione di cui all'art. 163 l.fall., bensì con la pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161 l.fall. Infine, l'esonero da revocatoria, oltre che agli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo è stato esteso agli atti, pagamenti e garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161 l.fall.

Per questa ragione, la Società ha predisposto una situazione economico-finanziaria e patrimoniale (in realtà si tratta di un vero e proprio bilancio infrannuale) alla data di pubblicazione del ricorso di concordato con riserva ossia ..., che di seguito si riporta.

Il totale del passivo risultante dalla situazione patrimoniale, economico finanziaria aggiornata al ... è pari ad Euro ... che si prevede d'estinguere al minor valore di Euro ...

Tale complessivo importo ricomprende: (i) debiti prededucibili per Euro ...; (ii) debiti prelatizi per Euro ...; (iii) debiti chirografari per Euro ..., come da prospetto che segue

[PROSPETTO]

Con riguardo a natura e tipologia dei debiti si fa qui espresso rinvio alla analitica descrizione contenuta nell'allegato piano di concordato(all ..., pagg. __________ a _____________)

1.3. L'ATTIVO DISPONIBILE

A fronte del descritto passivo concordatario, l'attivo disponibile per la soddisfazione del ceto creditorio al ...assomma ad ...e risulta così composto

Il presumibile valore di realizzo, invece, è pari ad Euro ... da ascriversi per lo più al valore delle Immobilizzazioni Materiali e fra queste al valore dei fabbricati (...) in proprietà della Società, ai crediti infragruppo ed alle disponibilità liquide. Il valore dell'immobile è stato determinato in ...di Euro con apposita perizia giurata di stima, redatta da _______, cui si rinvia per la descrizione del cespite.

Circa il valore dell'immobile si precisa quanto segue

[descrivere l'immobile]

Quanto alle ulteriori componenti dell'attivo si rimanda alla analitica descrizione nel piano di concordato (all. ...), limitandoci a segnalare che le disponibilità liquide sono aumentate in ragione del versamento che il signor [X]s'è impegnato ad effettuare - senza obbligo di restituzione - perché la Società possa far fronte all'iniziale versamento in acconto sulle presumibili spese di procedura.

1.4. SULLA GESTIONE DELLA IMPRESA NEL PERIODO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO CON RISERVA [paragrafo da inserire solo nella ipotesi in cui vi sia stata procedura di pre concordato]

Pur essendo oggi l'attività svolta da ...notevolmente ridotta, si ritiene opportuno allegare al presente ricorso una sintetica descrizione dei principali atti gestori, unitamente al rendiconto economico - finanziario, al fine di rappresentare le entrate e le uscite della Società, per il periodo ... - ... (cfr. rendiconto economico finanziario al 30.12. ... e sintetica descrizione dei principali atti gestori, all.).

PARTE II

2.1. Natura della proposta.

La proposta di concordato ha natura liquidatoria. Il debitore mette infatti a disposizione a favore dei creditori il patrimonio di impresa. Per ulteriore precisazione, tale liquidazione non può classificarsi secondo lo schema della cessione dei beni ai creditori. Infatti i beni sono affidati, secondo il regime concordatario, ai liquidatori giudiziali che ne realizzeranno la conversione in denaro. Sempre a cura dei liquidatori tale denaro sarà poi ripartito secondo il principio della par condicio creditorum e secondo le specifiche articolazioni della proposta di concordato a tale principio conforme.

Il valore del patrimonio messo a disposizione dei creditori, come meglio dimostrato nel piano concordatario attestato dal Dott.... (all.), consentirà di pagare integralmente oltre ai creditori prededucibili e ai creditori con prelazione, i creditori chirografari almeno nella misura fissata dalla legge del 20% 1 .

2.2. L'offerta ai creditori.

L'offerta ai creditori è stata costruita sulla scorta dei valori di attivo dapprima indicati e meglio descritti nel piano di concordato e attestati dal Dott. ...

Dalla liquidazione dell'attivo la Società si impegna a far fronte all'onere concordatario secondo le seguenti modalità

— a) pagamento integrale dei crediti prededucibili stimati in Euro .... In detto importo sono inclusi i compensi degli organi di procedura (commissario giudiziale, nonchè liquidatore giudiziale qualora non dovesse trovare accoglimento la richiesta formulata da questa difesa nel paragrafo finale dedicato ai liquidatori giudiziali); i compensi per i professionisti che hanno lavorato e lavorano in funzione della procedura di concordato preventivo (ai sensi dell'art. 111 comma 2 l.fall.); ulteriori costi che dovessero maturare (c.d. costi di mantenimento).

— b) pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio generale stimati in euro Euro ...oltre interessi di legge;

— c) pagamento integrale del creditore ipotecario ... per Euro _____ oltre interessi di legge;

— d) pagamento dei creditori chirografari nella percentuale minima di legge del 20%; resta inteso che ove dalla conversione in denaro del patrimonio dovesse ricavarsi un importo superiore questo andrà riconosciuto ai chirografari.

II. 3 Sulla previsione dei tempi di realizzo

Ribadito in premessa che la presente domanda di concordato ha natura liquidatoria, cosicchè l'adempimento della stessa da parte del debitore si realizza nella messa a disposizione dell'attivo patrimoniale per la sua liquidazione giudiziale, al fine di consentire una migliore valutazione della proposta in vista del voto da parte dei creditori si ritiene di dover dedicare il presente paragrafo alla previsione dei tempi di soddisfazione dei crediti 2 .

[Previsione dei tempi di pagamento dei creditori]

PARTE III

3.1. Convenienza della proposta per i creditori rispetto alle alternative concretamente praticabili

Il tema della convenienza del concordato, decisivo per la scelta dei creditori di approvazione della proposta formulata dal debitore, deve essere introdotto da una considerazione generale concernente la natura liquidatoria del presente concordato: si tratta infatti di chiarire per quali ragioni e in che limiti la liquidazione concordataria dovrebbe essere giudicata maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare.

In realtà è facile osservare che benché si tratti in ogni caso di attività di liquidazione, l'una appare molto diversa dall'altra. Mentre la liquidazione fallimentare è pesantemente condizionata dalle regole imperative secondo cui la stessa deve svolgersi; invece la liquidazione concordataria, pur ispirata ai principi della legge fallimentare, è sostanzialmente libera e rimessa alla prudente attività dei liquidatori giudiziali sotto il controllo del tribunale fallimentare, del giudice delegato e del comitato dei creditori. Nel caso di un percorso di liquidazione condiviso tra debitore e creditore, la liquidazione concordataria si mostra già in tesi maggiormente efficiente rispetto alla liquidazione fallimentare. Ne discende che la stessa approvazione del concordato, dimostrando la esistenza di tale condivisione, rende pure evidente la maggior convenienza della liquidazione concordataria. Cosicchè i creditori non potranno che concludere nel senso della maggiore convenienza quando ne fossero convinti, già per altre ragioni (ossia: fiducia nella ricostruzione patrimoniale esposta dal debitore e condivisione del piano concordatario).

Nel caso concreto, che qui si presenta, appare evidente il guadagno organizzativo dalla liquidazione concordataria.

[illustrare le ragioni di convenienza del caso concreto]

3.2. Sul controllo del Tribunale con riguardo alla ammissibilità della proposta 3 .

Per alcuni profili, il perimetro di detto controllo è pacificamente determinato in dottrina e in giurisprudenza.

Sicuramente deve essere verificata la legalità della proposta di concordato. Il quale requisito può agevolmente sintetizzarsi con riguardo alla necessità che detta proposta sia conforme al diritto oggettivo e dunque rispettosa delle norme imperative di legge; in tale ambito di esame rilevano sia le norme imperative poste a condizioni di ammissibilità della domanda di concordato e stabilite negli artt. 160 e ss. l.fall., sia le norme imperative della legislazione civile concernenti il sistema della responsabilità patrimoniale e dunque il trattamento dei creditori concorsuali. Un ulteriore, pacifico, ambito di controllo concerne la congruità argomentativa e la correttezza del metodo di indagine secondo cui è stata redatta la relazione dal professionista attestatore del piano concordatario.

Spetta infatti al tribunale di valutare in primo luogo se la certificazione della veridicità del dato aziendale si fondi o meno su una corretta metodologia di analisi secondo quanto prescritto dalla best practice in tema di revisione dei bilanci; spetta in secondo luogo al tribunale di valutare se il giudizio di fattibilità del piano concordatario sia sorretto da una motivazione logica, completa ed immune da contraddizioni; si discute tuttavia in dottrina e in giurisprudenza, se spettino al tribunale ulteriori piani di verifica e controllo, relativi al merito intrinseco del piano concordatario e involgenti pertanto la concreta realizzabilità del programma sotto il profilo essenziale del rischio economico.

Si sono al riguardo stratificati due contrapposti avvisi: il primo secondo il quale spetterebbe al tribunale esclusivamente un controllo di legittimità non involgente il merito della strategia concordataria formalizzata nel piano aziendale (essendo questa frutto di una scelta amministrativa come tale insindacabile nel merito dal tribunale). Il secondo, per cui spetterebbe al tribunale un controllo sul merito della scelta di pianificazione; di modo che al positivo giudizio dell'attestatore dovrebbe sovrapporsi un identico giudizio reso tuttavia dal tribunale stesso.

Tale contrasto è ormai stato definito dalla giurisprudenza a seguito della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 2013 che ha affermato il principio per cui: “Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”.

Più di recente la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “In tema di concordato preventivo, la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta, sul quale il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista. Tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati (Cass. n. 26632/2016).

3.3. Sulla nomina del liquidatore giudiziale

[Paragrafo eventuale sulla nomina del liquidatore giudiziale]

Per queste ragioni la Società ... chiede che il Tribunale, svolti gli accertamenti di rito, dichiari aperta la procedura di concordato preventivo.

La Società si impegna a depositare nelle forme e termini che saranno stabilite dall'Ill.mo Tribunale l'importo stimato per i costi di procedura e si riserva di modificare ed integrare la proposta e di produrre nuovi documenti, ove necessario.

La Società rimane a disposizione con i propri professionisti per fornire le eventuali informazioni e chiarimenti che il Tribunale ritenesse opportuni, per apportare alla presente domanda le variazioni e/o integrazioni che Codesto Tribunale dovesse richiedere oltre che per produrre l'eventuale documentazione aggiuntiva che fosse ritenuta necessaria o utile.

[1] È prevalente l'opinione secondo cui si tratta di vero e proprio obbligo di pagamento in denaro nella misura minima del 20%.

[2] Il rispetto della norma di cui al comma quarto dell'art. 160 l. fall. è una vera e propria condizione di ammissibilità della proposta di concordato, ferma restando la teorica possibilità che il debitore prospetti un soddisfacimento ulteriore del chirografo con un pagamento in percentuali superiori a quella minima del venti per cento o con forme alternative di soddisfacimento, diverse dal pagamento, che tuttavia potranno solo essere esuberanti rispetto al pagamento del venti per cento, e mai sostitutive dello stesso.

Ne consegue che, ove dovesse ritenersi certa l'inidoneità del piano concordatario ad assicurare il pagamento del ceto chirografario nella percentuale minima di legge, la conseguenza non potrebbe essere che l'arresto della procedura per l'acclarata mancanza di una condizione di ammissibilità della proposta di concordato. Se quindi, in termini di principio, non v'è dubbio che il tema dell'effettivo valore dei beni ceduti alla massa dei creditori per il loro soddisfacimento inerisca alla cd. fattibilità economica del piano ed in quanto tale sia devoluto alle valutazioni che la massa dei creditori esprime con il voto, favorevole o sfavorevole, alla proposta (Cass. S.U., n. 1521/2013), è allo stesso modo indubbio che, qualora il commissario giudiziale ritenga che il valore dei beni ceduti ai creditori sia insufficiente ad assicurare il pagamento dei creditori chirografari nella misura di legge del venti per cento, e sia in grado di supportare tale prognosi con elementi plausibili, per il tribunale sia doveroso, prendendo atto di ciò, arrestare il concordato preventivo e, in presenza dei presupposti di legge, dichiarare il fallimento. Certamente va verificato che gli accertamenti degli organi della procedura non si prestino a rilievi di inesattezza o incoerenza (e per fare ciò il tribunale deve ovviamente considerare anche le eventuali deduzioni e contestazioni del debitore in concordato) ma, ciò detto, non v'è dubbio che in tali ipotesi il tema del valore dei beni ceduti alla massa dei creditori incida direttamente sulla cd. fattibilità giuridica del concordato, e quindi rientri nella sfera di cognizione tipica dell'organo giurisdizionale. In questi termini: Trib. Bergamo 24 novembre 2016; cfr. Trib. Rovigo 1 agosto 2016; Trib. Treviso 29 luglio 2016; Trib. Padova 21 giugno 2016 per il quale “Il requisito previsto dall'art. 160, ultimo comma, l.fall. per l'ammissibilità della proposta di concordato preventivo liquidatorio deve ritenersi soddisfatto qualora la stima immobiliare su cui si basa il piano venga adeguatamente motivata, intrinsecamente ed estrinsecamente, tramite una serie di argomenti oggettivi (tenendo conto dell'offerta di immobili simili in zone limitrofe od omologhe, prendendo a confronto analogo immobile oggetto di recente stima, etc), ritenendo dunque plausibile che la liquidazione immobiliare avvenga ai valori indicati”.

[3] Appare opportuno inserire un paragrafo circa la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del concordato

Commento

Premessa essenziale valida per tutte le domande di concordato quale che ne sia la natura è di formulare con precisione l'offerta ai creditori tenendo così distinta la proposta ai creditori dalla esposizione del piano concordatario, che costituisce un percorso adempitivo organizzato dal debitore per l'adempimento della proposta medesima. Alla vera e propria offerta ai creditori deve pertanto essere dedicato nel corpo della domanda uno spazio apposito preferibilmente isolato da resto della domanda appunto intitolato ‘Offerta ai creditori'. In tal modo la domanda assume la necessaria chiarezza e si scongiura il rischio di una possibile genericità foriera anche di una dichiarazione di inammissibilità della intera domanda.

Nella redazione di una domanda di concordato con cessione dei beni deve porsi attenzione a chiarire che oggetto della offerta è l'intero patrimonio dell'imprenditore, e non soltanto una frazione o parti dello stesso. Una cessione parziale, infatti, contrasterebbe con l'art. 2740 c.c. secondo cui il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutto il suo patrimonio, presente e futuro, e non soltanto con determinati beni dello stesso.

Altra fondamentale accortezza è di precisare, ai sensi dell'art. 182, comma 1 l.fall. se la offerta riguardi la cessione del patrimonio di impresa alla liquidazione giudiziale (il che implica l'intervento di un liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale oppure la cessione patrimoniale con liquidazione a cura dello stesso debitore, sorvegliato in questa attività dal commissario giudiziale).

Poiché oggetto della cessione è il patrimonio il debitore non promette il pagamento di una somma di denaro e adempie il concordato destinando il proprio patrimonio alla liquidazione nell'interesse dei creditori secondo l'alternativa sopra prospettata.

Va tuttavia osservato che, secondo la giurisprudenza di merito pronunciatasi sul tema, la previsione di una soglia minima di soddisfacimento dei creditori ai fini della ammissibilità della domanda determina non soltanto la necessità di una preventiva valutazione del patrimonio onde verificarne la capienza rispetto alla obbligazione di legge, ma in ogni caso la tenutezza del debitore al soddisfacimento minimo stabilito dalla legge nel caso in cui la conversione del patrimonio in denaro non consenta il rispetto della soglia legale di soddisfacimento.

Di ciò si è tenuto conto nella formula e dovendosi qui sottolineare la opinabilità di questa interpretazione laddove, senza che la legge espressamente lo preveda, si determina l'effetto di allocare il rischio del voto dei creditori che hanno fiducia nel raggiungimento della quota di soddisfacimento del 20% dei crediti chirografari, sul debitore richiedente, così deresponsabilizzando la decisione della maggioranza dei creditori.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario