Istanza di proroga del termine per il deposito del piano e dell'offerta concordataria ex art. 161, comma 6, l.fall.InquadramentoL'istituto del c.d. preconcordato prende le mosse dalla recepita distinzione da parte del legislatore tra domanda, piano e proposta. Il comma 6 dell'art. 161 l.fall. consente infatti di presentare al tribunale soltanto il ricorso diretto ad ottenere l'ammissione alla procedura di concordato con riserva di depositare piano, proposta e la ulteriore documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3 l.fall. entro il termine la cui concessione è chiesta al giudice. La pubblicazione della domanda prenotativa determina tutti gli effetti della domanda di concordato preventivo: le numerose modifiche scaturite dal d.l. n. 83/2012 convertito dalla l. n. 134/2012, autorizzano a ritenere che tutti gli effetti del concordato siano riconducibili alla presentazione della domanda ex art. 161 l.fall. Infatti, è previsto che il cancelliere pubblichi la domanda di concordato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al suo deposito in cancelleria; che dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'art. 163 il debitore possa compiere gli atti di straordinaria amministrazione soltanto previa autorizzazione del tribunale; che i crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore siano prededucibili, secondo quanto previsto dall'art. 111 l.fall.; che il concorso tra i creditori non si apre più con il decreto di ammissione di cui all'art. 163 l.fall., bensì con la pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161 (cfr. art. 184 l.fall.); il fenomeno della cd. consecuzione delle procedure viene disciplinato con l'espressa previsione che il dies a quo del periodo sospetto coincida con la pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato. La formula ha ad oggetto la richiesta di proroga del termine per il deposito del piano e della offerta concordataria. Si tratta di una fattispecie molto ricorrente nella pratica giacché difficilmente i termini inizialmente concessi dal giudice delegato si rivelano sufficienti per la organizzazione della domanda definitiva. FormulaTRIBUNALE DI ... ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DEL PIANO E DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA EX ART. 161, COMMA 6, L.FALL. La Società ...in persona del suo legale rappresentante ..., con l'Avv. ...giusta procura in calce al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall. in data ... * * * I. PREMESSA In data ... la Società odierna istante ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riserva di depositare il piano e la proposta concordataria, nonché i documenti previsti dall'art. 161, commi 2 e 3 l.fall. entro il termine all'uopo fissato dal Tribunale. Con provvedimento del ..., il Tribunale ha assegnato termine di ... per il deposito del piano, della proposta concordataria e degli altri documenti di cui all'articolo 161, commi 2 e 3 l.fall. Con la presente istanza si chiede all'Ill.mo Tribunale di concedere un termine ulteriore di sessanta giorni ritenendo sussistere, nel caso, i giustificati motivi richiesti dalla legge per le ragioni che sono di seguito esposte. II. SUL PRESUPPOSTO DEI GIUSTIFICATI MOTIVI Dopo il deposito del ricordo c.d. prenotativo sono state poste in essere le seguenti attività relative alla definizione della proposta ai creditori e del piano concordatario [descrivere le attività] Allo stato, dunque, è possibile stabilire i seguenti contenuti di massima della proposta ai creditori [descrivere]. Per quanto concerne i contenuti del piano, circa la consistenza di attivo e passivo sono già disponibili i seguenti dati [descrivere]. Circa gli ulteriori contenuti del piano si riferisce quanto segue ... Nonostante il lavoro svolto, e testimoniato da quanto ora riferito, la Società necessita una proroga del termine già stabilito per la domanda di concordato al fine di poter completare il contenuto della proposta e del piano. [formula eventuale] Durante lo svolgimento della procedura si è verificata la seguente situazione non prevedibile [descrivere il fatto] il quale pone nella necessità di una proroga del termine già concesso. Proprio il lavoro svolto dovrebbe dimostrare la diligenza e la buona fede del debitore e giustificare anche nell'interesse del ceto creditorio la concessione della richiesta proroga. [formula eventuale] Deve inoltre segnalarsi come allo stato non siano pendenti domande di fallimento, la cui trattazione verrebbe ritardata dalla concessione della richiesta proroga P.Q.M. La Società in epigrafe indicata, come sopra rappresentate e difesa, ai sensi dell'art. 161, comma 6 l.fall. chiede all'Ill.mo Tribunale di concedere un ulteriore termine di sessanta giorni, sussistendo nel caso il pressupposto dei giustificati motivi per come sopra dimostrato. Nel caso di accoglimento, si chiede altresì di voler assegnare nuovi termini per il deposito della informativa sulla gestione dell'attività ex art. 161, comma 8, l.fall. Luogo e data ... CommentoNella formula sono evidenziati i giustificati motivi che fondano la istanza e che costituiranno oggetto dell'eventuale decreto di accoglimento della stessa. La struttura argomentativa dell'atto si articola nella premessa sul lavoro svolto dal debitore nell'organizzare la domanda di concordato e poi nella eventuale indicazione di uno specifico fatto sopravvenuto e non prevedibile al momento del deposito del ricorso ex art. 161 comma 6 l.fall. il quale determina la necessità di una proroga. La indicazione del lavoro svolto ha fondamentale importanza. Deve, infatti, considerarsi che è purtroppo diffusa, nella pratica, la tendenza a presentare domande di concordato c.d. “in bianco” con finalità esclusivamente dilatorie e al solo scopo di ritardare una inevitabile dichiarazione di fallimento. Proprio al fine di scongiurare tali rischi è stabilito l'elemento di fattispecie del giustificato motivo per la concessione della proroga. Evidentemente la dimostrazione del lavoro svolto scongiura il sospetto della finalità puramente dilatoria del debitore, inducendo il tribunale a concedere un ulteriore termine per la conclusione del lavoro. In fattispecie concrete di una certa complessità, la dimostrazione del lavoro svolto dovrebbe essere sufficiente a dimostrare da un lato la serietà delle intenzioni del debitore e dall'altro la necessità di un tempo ulteriore per il compimento di operazioni economiche e giuridiche di non facile ed immediato espletamento. Se poi fosse evidenziabile un fatto sopravvenuto e non prevedibile che si frappone ad ostacolo per la celere presentazione della domanda completa, la motivazione della istanza risulterebbe ulteriormente rafforzata. Infine, assume rilievo anche l'eventualità che non pendano nei confronti del debitore domande per la dichiarazione di fallimento. Il ricorso per fallimento dimostra infatti l'allarme per il ceto creditorio, la scarsa propensione ad addivenire ad una soluzione concordata della crisi e dunque la scarsa utilità del tentativo concordatario. Viceversa, l'attendismo dei creditori che non si curano di presentare domanda di fallimento depone a favore di una perdurante fiducia verso le possibilità del debitore di formulare una interessante proposta concordataria. Il che giustifica ulteriormente la richiesta di proroga. |