Comunicazione ai creditori ex art. 171 comma 2 l. fall.

Vito Amendolagine
Giuseppina Ivone

Inquadramento

Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 l.fall., apportando le necessarie rettifiche. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'art. 92, primo comma, n. 3) l.fall. Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'art. 31 bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale

Formula

Egregio Sig. (generalità) /Spett. Società (indicare denominazione/ragione sociale)....

Via....n. ....cap....città....

indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario/telefax/raccomandata a/r ....

Oggetto: Tribunale di .... - Concordato Preventivo N. ..../.... della Società ...., con sede in ...., alla via...., n. ...., Giudice delegato Dott. Cons. ...., Commissario Giudiziale Dott./Avv. ....

Avviso di Convocazione dei Creditori ex art. 171 comma 2, l.fall. (comprensivo di comunicazione della posta certificata della procedura)

Si comunica che con decreto in data ....il Tribunale di .... ha ammesso la società .... alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 163 l.fall., nominando Giudice delegato il dr.... e Commissario Giudiziale il sottoscritto; con il medesimo decreto ha, inoltre, fissato la data del ...., ore ...., per la convocazione dei creditori avanti al Giudice delegato (aula ....del Tribunale di ...., via.... n. ....).

La proposta di concordato prevede il soddisfacimento dei creditori tramite .... e nelle forme del concordato preventivo.

Nella domanda di concordato il soddisfacimento dei creditori è stimato secondo percentuali e tempi che di seguito si riportano.

Per quanto concerne i creditori muniti di diritto di prelazione è previsto il pagamento nella misura del....% del credito vantato, entro il termine di .... dal decreto di omologa.

Per quanto concerne i creditori chirografari è previsto un pagamento in misura non inferiore al ....% del valore del credito, entro il termine .... dal decreto di omologa.

E' importante ribadire, in ogni caso, che le percentuali di adempimento ed i tempi di pagamento non sono oggetto di una promessa ma di una semplice previsione.

Si evidenzia che questa comunicazione non riferisce specificamente del piano concordatario relativo alla proposta, non volendo distogliere l'attenzione dei creditori dalla necessaria consultazione della domanda di concordato e del relativo piano, quale mezzo rituale per la responsabile informazione sul concordato onde esprimere un voto consapevole. Detta consultazione è resa possibile tramite accesso in cancelleria (e tramite accesso al sito internet...., mediante la password di seguito indicata....)

Poiché il commissario giudiziale, nell'ambito delle proprie funzioni, deve procedere, tra l'altro, alla verifica dell'elenco dei creditori (oltre che dei debitori) predisposto dal ricorrente, apportandovi eventuali rettifiche, Vi chiedo di comunicarmi per iscritto all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura .... l'ammontare del Vostro credito, ex art. 169 l. fall., alla data del ...., di deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura, indicando separatamente l'importo relativo alla prestazione e quello relativo all'IVA di rivalsa oltre che le ragioni dell'eventuale privilegio.

Qualora la natura privilegiata dei crediti vantati derivi dalla qualità di impresa artigiana, chiedo la trasmissione anche dei seguenti documenti: certificato d'iscrizione all'albo degli artigiani della Camera di Commercio; ultime due dichiarazioni dei redditi ed IVA presentate; copia del libro matricola, unitamente a dichiarazione attestante il numero dei dipendenti in forza alla data di insorgenza del credito ed alla predetta data di ammissione alla procedura; copia degli ultimi due bilanci; copia dei versamenti di contributi Inps alla gestione artigiani del titolare o dei soci.

Qualora, invece, la natura privilegiata del Vostro credito derivi dallo svolgimento di attività in forma di cooperativa, vogliate inoltre trasmettere: certificato d'iscrizione all'albo prefettizio delle cooperative; copia completa degli ultimi tre bilanci annuali.

Qualora, infine, il credito sia di natura privilegiata in quanto relativo a prestazione professionale, dovrà essere prodotta copia del contratto di incarico nonchè del certificato d'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza.

All'adunanza citata ciascun creditore potrà intervenire personalmente, ovvero farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale notarile o di procura da conferirsi esclusivamente compilando il modulo allegato alla presente.

A norma dell'art. 172 l.fall., almeno dieci giorni prima della predetta adunanza, sarà depositata in cancelleria, a disposizione dei creditori, una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla proposta di concordato, sulle garanzie offerte ai creditori nonché sulla condotta del debitore. La predetta relazione sarà altresì resa disponibile ai creditori sul suddetto sito ....

Ritengo opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 177 l. fall., il concordato sarà approvato se riporterà il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (nel caso in cui la domanda di concordato preveda la suddivisione dei creditori in classi).

Ritengo opportuno evidenziare che, il concordato sarà approvato se riporterà il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto per sè stessa ed inoltre in relazione al maggior numero di classi.

Sono ammessi al voto solo i creditori non muniti di cause di prelazione, salvo il disposto di cui al terzo comma dell'art. 177 l.fall. I creditori prelatizi potranno comunque votare previa rinuncia al proprio diritto di prelazione; rinuncia che può essere anche parziale.

Il voto può essere espresso anche compilando la dichiarazione in calce alla presente (da non staccare), inviandola al Tribunale di .... - Cancelleria della Sezione Fallimentare, via ....n. ....

A norma dell'art. 178, comma 4, l.fall. ulteriori voti sfavorevoli possono pervenire per telegramma, lettera, telefax o per posta elettronica certificata all'indirizzo.... nei 20 gg. successivi alla chiusura del verbale di adunanza, e saranno valutati agli effetti del computo della maggioranza dei crediti, con l'avvertenza che in mancanza di espressione del voto i creditori silenti saranno ritenuti consenzienti.

Si invita ogni creditore a comunicare -entro il termine di giorni 15 dalla ricezione del presente avviso- un indirizzo di posta elettronica certificata; oltre che, successivamente, le sue eventuali variazioni.

Qualora non sia comunicato il citato indirizzo p.e.c. ovvero sia mancata, per causa imputabile al creditore-destinatario, la consegna del messaggio all'indirizzo medesimo, le comunicazioni verranno effettuate esclusivamente e mediante deposito in cancelleria.

Il Commissario giudiziale....

Commento

Il controllo del tribunale, ai fini della ammissibilità del concordato preventivo, ma anche ai fini della sua omologazione, va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta, per la sua completezza e regolarità a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, dunque, nell'ambito di detto controllo, la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente prima facie, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati. Restano, invece, riservate ai creditori, previa, naturalmente, la loro completa e corretta informazione, le valutazioni di merito aventi ad oggetto la fattibilità del piano, la sua convenienza economica, la probabilità di successo ed i rischi inerenti. Quanto alla completa e corretta informazione dei creditori, si deve escludere che questi ultimi debbano essere destinatari di una separata informazione avente ad oggetto il fatto che ad alcuni di essi - in sede di adunanza, da parte del giudice delegato ed ai fini del voto - sia stato provvisoriamente attribuito il rango privilegiato. La stessa legge, infatti, prevede che tutti i creditori siano convocati e che in sede di adunanza il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze. Ne consegue che si tratta di una attività rispetto alla quale è assicurato il pieno contraddittorio dei creditori, i quali in quella sede possono avere conoscenza dei relativi risultati e non necessitano di ulteriore informazione. Le informazioni recate dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (art. 161, comma 2, lett. b l.fall.), dalla verifica dei crediti operata dal commissario giudiziale ( art. 171, comma 1 l.fall.) e dalla relazione dello stesso commissario (art. 172, comma 1 l.fall.) rappresentano perciò la base informativa, eventualmente integrata dai risultati dell'ammissione provvisoria dei crediti contestati, che consente ai creditori di esprimere consapevolmente il loro voto. Si deve, pertanto, escludere che la provvisoria attribuzione ad alcuni crediti della collocazione privilegiata, in luogo di quella chirografaria esposta dal debitore nella sua proposta, consenta al tribunale di negare l'omologazione assumendo che la proposta del debitore sarebbe stata approvata dai creditori in difetto di una completa informazione. In questo caso, infatti, non potrebbe predicarsi alcuna insufficienza delle informazioni sulla cui base i creditori hanno espresso il loro voto ed approvato il concordato. Dopo l'approvazione della proposta da parte dei creditori non è consentito al tribunale, e neppure alla corte di appello in sede di reclamo, verificare la probabilità di successo del concordato e non omologarlo quando appaia prevedibile un inadempimento del debitore che legittimerebbe i creditori a chiedere la risoluzione del concordato. Una tale decisione, infatti, non potrebbe giustificarsi con la probabilità di inadempimento, posto che la relativa valutazione ai fini dell'omologazione è riservata ai creditori, ai quali soltanto, inoltre, e con esclusione dello stesso pubblico ministero, è riservata dopo l'omologazione la legittimazione a chiedere la risoluzione (art. 186 l.fall.). Il contrario non può sostenersi neppure ove la verifica del giudice facesse emergere l'inidoneità della proposta a soddisfare i diversi crediti nella misura e nei tempi promessi. Invero, alla luce dell'orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U., n. 1521/2013), l'inidoneità della proposta può giustificare la non omologazione, malgrado l'approvazione dei creditori, soltanto se estesa alla possibilità di un qualunque soddisfacimento dei creditori e soltanto se emergente prima facie e non dopo una verifica della prognosi favorevole normalmente sottintesa dall'approvazione del concordato da parte dei creditori. Questi ultimi, del resto, ben potrebbero avere accettato non solo il rischio ma anche l'eventualità di essere soddisfatti in una misura ed in tempi diversi da quelli preventivati nella approvata proposta di concordato.

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