Istanza di autorizzazione al tribunale per lo scioglimento di contratto pendente ai sensi dell'art. 169 bis l.fall.InquadramentoLa fattispecie concerne la disciplina dei contratti in corso di esecuzione in pendenza della procedura di concordato. Si intendono tali i contratti che risultano non compiutamente eseguiti. Al fine di agevolare la riorganizzazione della impresa in vista della soluzione concordataria da proporre ai creditori, il debitore può chiedere di essere autorizzato a sciogliersi da tali contratti oppure ad ottenerne la sospensione della esecuzione dietro riconoscimento all'altro contraente di una somma equivalente al risarcimento del danno da mancato adempimento da pagarsi in prededuzione. Taluni contratti sono esentati per legge da questa disciplina: così i contratti di lavoro subordinato. Per altri sono previste regole apposite, così è per il leasing. Di seguito una formula di diffuso utilizzo concernente il contratto di cessione dei crediti in garanzia quale strumento comune nella pratica per agevolare il finanziamento a breve alle imprese. FormulaTRIBUNALE CIVILE DI ... ISTANZA PER L' AUTORIZZAZIONE ALLO SCIOGLIMENTO DI CONTRATTO EX ART. 169 BIS L.FALL. PER La Società ... in concordato preventivo n. ... rappresentata e difesa da ... Avv ... I. Il CONTRATTO DI CESSIONE CREDITI IN GARANZIA Nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, la Società ... ha ampiamente illustrato la posizione debitoria più rilevante costituita dal debito derivante dal contratto di finanziamento [descrivere il contratto]. Tale finanziamento è assistito da un contratto di cessione di crediti presenti e futuri vantati dalla società istante nei confronti della [Iindicare il soggetto debitore ceduto]. Il descritto contratto di cessione di credito ha causa di garanzia per cui il creditore garantito non potrà incassare il corrispettivo di detti crediti se non al realizzarsi di una causa di escussione quale, tipicamente, l'insolvenza del debitore. II. SULLA NATURA DI “CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE” EX ART. 169-BIS L.FALL. Effettuata la ricostruzione dei fatti, appare necessario svolgere alcune considerazioni preliminari sulla applicabilità ai descritti contratti della disciplina prevista dall'art. 169 bis l.fall. Tale norma, introdotta dalla l. n. 134/2012 di conversione del d.l. n. 83/2012, detta una specifica disciplina in tema di effetti del concordato preventivo sui contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso. Ciò premesso, nel caso di specie oggetto di cessione in garanzia sono i crediti che maturano in capo alla Società ... cedente. Trattandosi di cessione di crediti futuri, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte detti contratti dispiegano effetti soltanto obbligatori fino a quando il credito non venga ad esistenza, mentre il trasferimento del credito stesso nel quale consistono gli effetti reali della cessione si verifica al momento del suo sorgere (cfr. Cass. n. 6422/2003; Cass. n. 241/2000; Cass. n. 11432/1999). Come precisato dalla stessa Cassazione, la efficacia soltanto obbligatoria della cessione sino al momento del venir in essere del credito ceduto si fonda sull'art. 1472 c.c. il quale, prevedendo che l'acquisto della proprietà della cosa futura venduta si verifichi quando la cosa viene ad esistenza, presuppone che la vendita fino a quel momento produca solo effetti obbligatori. Se dunque il contratto di cessione di crediti futuri ha effetti meramente obbligatori, il contratto è per definizione “in esecuzione”, e bilateralmente in esecuzione essendo sia il cedente sia il cessionario vincolati a specifici obblighi. In particolare, nel caso di cessione di crediti futuri a scopo di garanzia, da un lato il cedente è tenuto a dare corretta esecuzione al contratto, dipendendo il venir in essere del credito ceduto dall'adempimento di una propria obbligazione contrattuale; dall'altro, il destinatario della cessione in garanzia è tenuto ad adempiere agli obblighi contrattuali inerenti l'esercizio della garanzia incidendo la stessa causa di garanzia sulla regolamentazione del contratto di cessione (Cfr. Cass. n. 280/2011 in tema di cessione di crediti avente causa di garanzia). IV. SULLA ISTANZA DI SCIOGLIMENTO. A questo punto ci si deve interrogare sulla efficacia del descritto meccanismo contrattuale nel caso che ci occupa. Non può infatti trascurarsi che sorto il credito a vantaggio della società in concordato, lo stesso è trasferito a titolo di garanzia al creditore garantito. I crediti sono stati ceduti a garanzia del pagamento di un credito concorsuale, ossia avente causa genetica in fatto cronologicamente anteriore alla situazione di insolvenza e alla apertura della procedura concorsuale di concordato preventivo. Tutti i crediti concorsuali, verificatasi l'insolvenza e l'apertura della procedura di concordato preventivo, sono disciplinati dalla regola generale della par condicio creditorum ossia non possono essere pagati con preferenza di altri. Tuttavia proprio in ragione della insolvenza e dell'apertura della procedura concorsuale che costituiscono causa di escussione del credito (integrata dal semplice fatto dell' inadempimento al contratto di finanziamento), il cessionario potrà incassare il denaro depositato quale corrispettivo dei crediti pagati sul conto corrente gravato da garanzia pignoratizia. In ragione di quanto esposto, la Società sin dal ricorso accompagnato dal deposito del piano e della proposta concordataria, ha anticipato l'intendimento di sciogliersi dal contratto di cessione di crediti in garanzia; ritenendo infatti la prosecuzione del meccanismo contrattuale sopra descritto non solo non funzionale all'interesse della massa dei creditori, ma di danno agli stessi. Sulla base delle ragioni sopra esposte si formula in questa sede istanza di autorizzazione allo scioglimento dal contratto di cessione in garanzia dei crediti in oggetto. P.T.M. La Società ... chiede che l'Ill.mo Giudice delegato autorizzi lo scioglimento del contratto di cessione in garanzia sopra descritto autorizzando altresì la Società debitrice all'incasso dei crediti. Luogo e data ... Firma Avv. ... CommentoLa disciplina dello scioglimento unilaterale dal contratto segna una chiara deroga alla disciplina civilistica ed è subordinata alla autorizzazione del giudice delegato, ovvero del Tribunale nella ipotesi di concordato con riserva. Stabilisce l'art. 169 l.fall. che il giudice possa disporre lo scioglimento soltanto dopo aver sentito l'altro contraente ed assunte eventualmente sommarie informazioni. Evidentemente la richiesta di scioglimento essendo legata alla semplice apertura di una procedura di concordato, deve essere trattata con grande attenzione dal giudicante giacché potrebbe costituire una comoda occasione per il debitore di liberarsi da contratti non più graditi. Invece, benchè la legge non stabilisca nessuna condizione per la concessione della autorizzazione, appare evidente che la stessa sia subordinata comunque al miglior interesse del ceto creditorio. Che le ragioni dell'altro contraente debbano essere prese in considerazione dal giudice risulta evidente dalla disposizione sulla audizione di tale soggetto. Poiché in nessun modo si giustificherebbe una autorizzazione fondata sulla ponderazione dei contrapposto interessi delle parti in gioco, e sulla accordata preferenza ad una di esse soltanto perché ha presentato domanda di concordato preventivo, giocoforza la decisione del giudice deve concernere non l'interesse del debitore, ma l'interesse dei creditori concorsuali. L'autorizzazione è subordinata alla realizzazione soltanto di quest'ultimo interesse (essendo poi irrilevante che con esso coincida eventualmente l'interesse del debitore). Nella istanza di autorizzazione deve perciò mettersi in luce come la richiesta di scioglimento dal contratto che sacrifica l'interesse del contraente in bonis si giustifica alla luce della salvaguardi ottimale dell'interesse dei creditori concorsuali. Un caso emblematico è costituito dal contratto di cessione dei crediti in generale e dal contratto di cessione crediti in garanzia in particolare. La prosecuzione di tali contratti determinerebbe infatti un crescente vantaggio del contraente in bonis nella sua qualità di creditore concorsuale rispetto agli altri creditori. |