Comunicazione ai creditori ex art. 179 comma 2 l. fall.

Vito Amendolagine

Inquadramento

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'art. 177 l.fall., il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma, l. fall. In tale ipotesi, il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti e, se all'esito del procedimento il Tribunale verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 160, commi primo e secondo, e 161 l.fall., sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato preventivo, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'art.180 l. fall. per modificare il voto.

Formula

Egregio Sig. (generalità)/Spett. Società (denominazione/ragione sociale) ....

Via....n. ....

cap ....città ....

(indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario) ....

Oggetto: Tribunale di - Concordato Preventivo n. ..../.... della Società .... Giudice delegato dott. Cons...., Commissario Giudiziale Dott./Avv.... -comunicazione ai creditori ex art. 179, comma 2, l. fall.

Nella mia qualità di Commissario Giudiziale della procedura in epigrafe comunico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 179, comma 2, l.fall., di aver rilevato il mutamento sostanziale, in senso peggiorativo, delle condizioni di fattibilità del piano.

Al riguardo, infatti,

SI RAPPRESENTA CHE

....

Pertanto, si avvisano i creditori che potranno costituirsi nel giudizio di omologazione, fino alla relativa udienza di comparizione delle parti, per l'eventuale modifica del voto.

Luogo e data....

Il Commissario giudiziale ....

Commento

Il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, mentre il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di un'assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto (Cass. n. 11497/2014).

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