Istanza per chiedere l'autorizzazione a vendere beni in blocco in procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditoriInquadramentoSe il concordato preventivo consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'art. 490, primo comma, c.p.c. e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonchè le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108 ter l. fall. in quanto compatibili. FormulaGiudice delegato: Dott.:.... Commissario giudiziale: Dott. .... Il liquidatore giudiziale .... TRIBUNALE DI .... SEZ. FALL. Ill.mo Comitato dei Creditori, il Dott./Avv...., con studio in ...., alla via ...., n. ...., in qualità di Liquidatore Giudiziale, nominato dal Tribunale di .... con decreto emesso in data ....nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori proposto da ...., in data .... omologato con decreto in data .... PREMESSO - che fra le attività da liquidare vi sono i seguenti beni mobili inventariati e valutati Euro ....; - che in data ...., in seguito a inserzione pubblicitaria sul giornale ...., è pervenuta una sola offerta di Euro .... da parte della Ditta/Società ....con sede in ...., alla via ...., n...., con le seguenti modalità di pagamento .... e con spese di trasporto a carico dell'acquirente, come da offerta che si allega (oppure) ....; - che occorre sgombrare al più presto i locali occupati, dovendo consegnare l'immobile alla società acquirente entro il ....; - che la vendita dei suddetti immobili al prezzo offerto appare conveniente in quanto .... Tutto ciò premesso CHIEDE che l'Ill.mo Comitato dei creditori Voglia, ai sensi dell'art. 182 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, autorizzare la vendita dei beni mobili inventariati in unico blocco al prezzo di Euro .... oltre IVA alla predetta Ditta/Società ...., come da offerta ricevuta in data ....Allega: offerta della ditta/Società.... Luogo e data.... Il Liquidatore giudiziale.... Si esprime parere favorevole per i seguenti motivi .... Luogo e data.... Il Commissario giudiziale.... CommentoL'art. 182 l.fall., modificato dal d.l. n.83/2015, conv. in l. n.132/2015, prevede che se il concordato preventivo consiste nella cessione dei beni il tribunale nomina, nel decreto di omologazione, uno o più liquidatori e un comitato di 3 o 5 creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. Il concordato con cessione dei beni prevede quindi la realizzazione di un piano di tipo liquidatorio riconducibile, nella fase esecutiva ed al pari della procedura fallimentare, alla più vasta categoria dei procedimenti di esecuzione forzata, per cui nei casi in cui la proposta concordataria per cessione dei beni implichi un'attività liquidatoria, spetta sempre al tribunale, alla stregua del carattere imperativo delle prescrizioni contenute nell'art. 182 l.fall., stabilire le modalità della liquidazione, da porre in essere secondo criteri competitivi e, in via preferenziale, secondo i criteri e i moduli operativi previsti per il fallimento, essendo il Tribunale dotato del potere di integrare la proposta di concordato, quando ciò appaia necessario. Ciò si verifica anche nell'eventualità in cui la cessione dei beni avvenga in blocco, per ragioni di economicità o di opportunità-necessaria, a seguito dell'offerta presentata da un unico candidato all'acquisito dei medesimi beni. |