Istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 182-quinquies, comma 3, l.fall.

Giuseppina Ivone
Vito Amendolaggine

Inquadramento

La procedura concordataria (anche avviata con una domanda presentata con riserva) così come la procedura di omologazione di un accordo di ristrutturazione richiedono diversi mesi per giungere alla definizione. In tale lasso di tempo, l'impresa debitrice potrebbe cessare (nel quale caso la soluzione della crisi avrebbe natura liquidatoria) oppure proseguire. Nel caso della continuità aziendale potrebbero verificarsi urgenti necessità a cui sopperire per mezzo di risorse finanziarie non disponibili e dunque da richiedere a finanziatori istituzionali. Per facilitare le operazioni di finanziamento la legge stabilisce una ipotesi di prededuzione condizionandola tuttavia alla esigenza di scongiurare un pregiudizio imminente e irreparabile alla azienda (e quindi ai creditori concorsuali). La verifica circa la sussistenza della necessità del finanziamento al fine di evitare un pregiudizio irreparabile alla azienda spetta al giudice. Quest'ultimo deve, infatti, valutare se autorizzare o meno la conclusione di contratti di finanziamento con il riconoscimento della prededuzione a vantaggio del finanziatore.

Formula

TRIBUNALE DI ...

Giudice delegato: Dott. ...

Commissario giudiziale ...

La Società ... con sede in ... in procedura di concordato preventivo n. ..., rappresentata e difesa da ....

giusta procura in calce al ricorso ex art. 160 l.fall.

***

In data ... la Società istante ha depositato domanda di concordato (o anche ricorso per la omologazione di un accordo di ristrutturazione). La domanda e, segnatamente, il piano concordatario si fonda sulla continuazione della attività di impresa tutt'ora in essere.

Nell periodo ... sì è verificata la seguente circostanza [descrivere il fatto] che rende necessario contrarre con urgenza un finanziamento pari a Euro ... al fine di scongiurare un pregiudizio imminente e irreparabile alla prosecuzione dell'attività di impresa; pregiudizio consistente in ...

È quindi sorta la esigenza di richiedere un finanziamento da destinare all'adempimento della esigenza ..., atteso che la società istante non è in grado di reperire altrimenti il finanziamento richiesto in ragione dello stato di crisi in cui versa.

Considerato che tale finanziamento consentirebbe di mantenere in sicurezza l'esercizio dell'attività sino alla scadenza del termine fissato dal Tribunale ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.fall. [ovvero sino alla udienza di cui all'art. 182-bis quarto comma o alla scadenza di cui all'art. 182-bis comma 7]; e che l'autorizzazione a contrarre il richiesto finanziamento si rivela scelta volta al miglior interesse dei creditori rispetto al pregiudizio che si verificherebbe, in caso negativo, per la mortificazione del valore patrimoniale dell'impresa,

SI CHIEDE

di essere autorizzata a contrarre, ai sensi dell'art. 182-quinquies comma 3 l.fall., i seguenti finanziamenti

...

Commento

L'autorizzazione è volta a ottenere un finanziamento in prededuzione. L'istanza deve essere autorizzata dal giudice. Presupposto di fattispecie è che vi sia una situazione di continuità azienda della impresa debitrice. Nello svolgimento dell'attività di impresa potrebbe emergere la necessità di nuova finanza al fine di scongiurare un danno grave e irreparabile alla azienda. Il legislatore per detta evenienza si preoccupa di facilitare il reperimento da parte del debitore, del credito necessario. Lo strumento è il riconoscimento del credito da finanziamento in prededuzione. Le condizioni per l'autorizzazione a contrarre il finanziamento in prededuzione sono stabilite nel tentativo di funzionalizzare il finanziamento al miglior interesse dei creditori; il quale verrebbe pregiudicato dal verificarsi di un danno imminente e irreparabile.

Nell'istanza formulata dal debitore deve essere ben chiaro sia il presupposto sussistente della continuità aziendale sia le condizioni legali ulteriormente poste per il riconoscimento della prededuzione. E così, la circostanza, urgente, che rende necessario il finanziamento; la specifica destinazione del finanziamento medesimo, nonché la impossibilità per il debitore di accedere altrimenti al credito senza il riconoscimento della prededuzione e, infine, il nesso eziologico tra mancata concessione del finanziamento e danno imminente e irreparabile alla azienda.

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