Ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale. Continuità diretta

Giuseppina Ivone
Vito Amendolagine

Inquadramento

È considerato in continuità il concordato che prevede la prosecuzione della attività di impresa. Ciò che dunque qualifica tale istituto non è la domanda di concordato ma il piano concordatario. Non rileva in nessun modo l'offerta ai creditori (che rimane solo secondariamente condizionata: così con la variante della moratoria), ma conta la modalità adempitiva di quella offerta medesima che qui presuppone la prosecuzione dell'attività di impresa.

La norma (art. 186-bis l.fall.) contempla ipotesi di conservazione della impresa in attività: 1) sotto il perdurante governo del debitore; 2) oppure attraverso la cessione dell'azienda a terzi; 3) o infine per mezzo del conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società appositamente costituita. La stessa disposizione precisa che, ovviamente, il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio della impresa. Tale precisazione che può apparire ovvia nondimeno è costruttiva: giacché è utile a discriminare la liquidazione come modalità assorbente del concordato dalla liquidazione compatibile con il piano aziendale in continuità: che è unicamente la liquidazione di ciò che, rispetto a quella prosecuzione, non si rivela funzionale. Di modo che, quando la liquidazione dovesse coinvolgere asset funzionalizzabili, il concordato non potrebbe ritenersi esclusivamente in continuità, ma anche di liquidazione.

Il piano concordatario deve contenere, oltre agli usuali requisiti, una analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. Anche qui, è facile osservare, non usciamo dall'ambito delle usuali attese; e potremmo quasi dire delle elencazioni scontate. Se non che, la puntualizzazione aiuta i distratti a porre mente a come il nostro istituto dipenda per intero dal piano aziendale che lo concretizza. Cosicché, senza piano non può parlarsi di concordato in continuità.

È inoltre stabilito che il professionista deve attestare nella sua relazione che la prosecuzione dell'attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Per una ulteriore regola, il tribunale deve poi provvedere ai sensi dell'art. 173 l.fall. quando nel corso della procedura l'attività di impresa cessa o, ed è questo che interessa, risulta manifestamente dannosa per i creditori.

Disporre che l'attestatore deve esprimere un giudizio sulla continuità aziendale come funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori importa attribuire al professionista un giudizio non direttamente sulla convenienze della offerta ai creditori (che abbiamo chiarito sin dall'inizio, non rilevare nella materia del concordato in continuità) ma sulla convenienza per i creditori che l'impresa permanga in attività. Ossia un giudizio sulla efficienza della attività di impresa a contenere il depauperamento conseguente al fenomeno della crisi e determinante una ridotta possibilità di soddisfacimento dei creditori.

Formula

TRIBUNALE CIVILE DI ...

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATOCON CONTINUITÀ AZIENDALE IN CAPO ALLA DEBITRICE

PER

... con sede legale in ... e numero di iscrizione al Registro delle Imprese ... in persona del legale rappresentante ... giusta determina ex art. 152 l.fall. rappresentata e difesa, ai fini della presente procedura, dall'Avv. ... ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ... come da procura rilasciata in calce al presente ricorso.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo PEC:

INDICE

1. SULLA DOMANDA DI CONCORDATO E SULLA PROPOSTA AI CREDITORI

2. PROFILO DEL DEBITORE

3. CAUSE DELLA CRISI DI IMPRESA

4. PROFILI PATRIMONIALI

4.1. NATURA ED ENTITÀ DEI DEBITI

4.2. ATTIVO DISPONIBILE

4.3. SULLA GESTIONE DELLA IMPRESA NEL PERIODO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO CON RISERVA

5. NATURA DEL CONCORDATO ED OFFERTA AI CREDITORI. CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE ED OFFERTA AI CREDITORI CONSISTENTE NEL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO

5.1 NATURA DEL CONCORDATO

5.2. L'OFFERTA AI CREDITORI

6. FATTIBILITÀ DEL PIANO QUALE PERCORSO ADEMPITIVO DELLA PROPOSTA

7. CONCLUSIONI

1. SULLA DOMANDA DI CONCORDATO E SULLA PROPOSTA AI CREDITORI

Il presente ricorso è stato redatto sulla premessa che la “domanda di concordato” è atto complesso che si compone (i) della proposta che il debitore rivolge ai propri creditori, (ii) del piano aziendale in cui si espone la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, la storia della crisi e la soluzione prospettata per la stessa, e (iii) della relazione attestativa in cui attestazioni, assunzioni e sviluppi prospettici del piano sono vagliati secondo legge dal professionista indipendente nominato dal debitore. Nel presente atto si espone quindi il ricorso di concordato con illustrazione della proposta ai creditori e allegazione del piano aziendale e della relazione attestativa relativi a tale proposta (il contenuto dei quali atti sarà riversato in questo documento nei limiti strettamente indispensabili per l'argomentazione della offerta).

2. Profilo del debitore

[Descrivere: storia della società capitale sociale sottoscritto e versato; organo amministrativo e di controllo, eventuali operazioni poste in essere negli ultimi cinque anni]

3. Cause della crisi della impresa

Le ragioni sottese all'attuale stato di crisi dell'azienda ... sono puntualmente rappresentate nel piano concordatario e nella relazione attestativa, che qui si richiamano e, per comodità di chi legge, si sintetizzano.

Molteplici, nel caso di specie, sono risultati i fattori co determinanti le cause della crisi; fattori riconducibili per lo più a circostanze di carattere generale, e quindi esogeni, oltre che a specifici eventi gestionali, e perciò endogeni o interni alla impresa.

[descrivere le cause della crisi nel caso concreto]

4. PROFILI PATRIMONIALI

4.1. Natura ed entità dei debiti

Il totale del passivo risultante dalla situazione patrimoniale, economico finanziaria aggiornata al ... riportata a pagina ... della relazione attestativa, è pari ad Euro ...; la quale situazione, a seguito delle rettifiche apportate dall'attestazione, si incrementa sino a Euro ...

Con riguardo a natura e tipologia dei debiti si fa qui espresso rinvio alla analitica descrizione contenuta nelle pagine ... della relazione attestativa al piano di concordato e negli allegati previsti dall'art. 161 comma 1, lett. b e c (all.).

4.2. Attivo disponibile

A fronte del descritto passivo concordatario, l'attivo disponibile per la soddisfazione del ceto creditorio al ... è pari a Euro _____ e risulta così composto:

[descrizione attivo]

Il presumibile valore di realizzo è stato rideterminato nella relazione attestativa nella misura di Euro ...

5. Natura del concordato ed offerta ai creditori. Concordato con continuità aziendale diretta ed offerta ai creditori consistente nel pagamento di somme

5.1. Natura del concordato

Il presente concordato ha ad oggetto la continuità dell'attività aziendale ed una offerta di pagamento ai creditori con i proventi derivanti dalla gestione della impresa.

Più in particolare, il piano concordatario prevede la continuità aziendale secondo la concezione sussunta nell'art. 186-bis, comma 1 l.fall. e la soddisfazione dei creditori attraverso risorse rivenienti dalla prosecuzione dell'attività aziendale (continuità aziendale “diretta”) ed in via complementare mediante il realizzo di crediti vantati verso ... da porre anch'esse a servizio del debito.

Dunque, sotto il profilo della pianificazione concordataria, è integrata la fattispecie del piano in continuità aziendale fondato su un complesso progetto di conservazione e rilancio, mediante l'adozione di specifica programmazione della azienda ... ubicata in ... attraverso la razionalizzazione dei fattori produttivi e la riorganizzazione della attività.

Quanto alla sussistenza delle necessarie condizioni di fattibilità, il piano illustra la programmata adozione di alcune misure di efficientamento.

5.2. L'offerta ai creditori

Su queste premesse, l'offerta ai creditori ha ad oggetto il pagamento di somme di denaro secondo il seguente impegno vincolante per il debitore, con riguardo a ciascuna categoria di creditori:

a) pagamento integrale dei crediti prededubili;

b) pagamento integrale dei crediti prelatizi;

c) pagamento percentuale nella misura del ...% dei crediti chirografari [1] .

Ne consegue un onere concordatario determinabile, alla luce degli accertamenti svolti dal professionista attestatore all'attualità, in Euro ... Detta offerta, nella misura stabilita unilateralmente dallo stesso debitore, risulta - secondo quanto attestato dal professionista Dott. ... - sostenibile, in quanto supportata dall'andamento gestionale prevedibile.

L'offerta così formulata risulta sostenuta dai flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell'attività di impresa secondo quanto illustrato nel piano concordatario e nella relazione attestativa (docc.)

Più in dettaglio, l'offerta consente di pagare:

a) integralmente gli oneri prededucibili, per l'importo stimato di euro ... Nell'importo preventivato ed appena indicato la proponente ha incluso non solo (i) quanto dovuto al commissario giudiziale ma anche (ii) quanto dovuto ai professionisti che hanno reso la propria prestazione professionale in funzione della procedura di concordato, quali compensi attratti al regime preferenziale di prededucibilità previsto dall'art. 111, comma 2 l. fall;

b) integralmente i creditori prelazionari, per il loro intero importo stimato in Euro ..., inclusi gli interessi afferenti, per Euro ...;

c) in una percentuale stimata nell'ordine del [%] per i creditori chirografari.

Quanto ai tempi di adempimento della proposta:

(i) i crediti prededucibili saranno estinti gradualmente una volta venuti ad esistenza;

(ii) i crediti prelazionari saranno estinti entro un anno dalla omologazione ai sensi dell'art. 186-bis, comma 2 lett. c, l.fall.;

(iii) i crediti chirografari: la pianificazione concordataria ne prevede il pagamento in tempi compatibili con la formazione di somme liquide disponibili a valere sui realizzi programmati, entro il termine massimo di durata del piano (ossia 5 anni), comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati che abbiano accordato la dilazione dei pagamenti loro spettanti oltre il termine annuale.

VI. Fattibilità del piano quale percorso adempitivo della proposta

Il giudizio sulla fattibilità del piano concordatario, qui rilevante in termini di percorso adempitivo della proposta rivolta ai creditori, è stato ampiamente reso dal professionista attestatore nella sua relazione.

Poiché si tratta, nel caso di specie, di un piano di turn-around in cui sono implicati profili economici, patrimoniali e finanziari ed è prospettata una ristrutturazione industriale della impresa, crediamo necessario rinviare i signori creditori all'esame diretto dei contenuti aziendali del piano nonché alle considerazioni analiticamente svolte dal professionista attestatore e al giudizio sulla fattibilità economica dallo stesso impegnativamente reso, trattandosi di questioni assolutamente pertinenti alla pianificazione e alla attestazione e non necessarie da replicare- magari attraversoo una sintesi che corre il rischio di essere banalizzante -, nella presente domanda di concordato, invece indirizzata a chiarire l'offerta economica rivolta ai creditori.

VII. Convenienza della proposta ai creditori

La presente proposta si mostra a giudizio del debitore di maggior convenienza rispetto all'unica alternativa concretamente praticabile ovvero quella della liquidazione fallimentare. Essendo ampiamente ravvisabili margini di mantenimento e recupero della continuità aziendale, la proposta si mostra per definizione di maggior convenienza rispetto a qualsiasi alternativa liquidatoria, la quale presupporrebbe la disaggregazione degli asset di impresa e la perdita o comunque la forte riduzione del valore organizzativo della stessa, con conseguente diminuzione del complessivo valore patrimoniale di tale universalità di beni.

[illustrare le ragioni specifiche della convenienza]

VIII. Conclusioni

Per le sopra esposte ragioni, Società, in persona del legale rappresentante, come sopra difesa chiede che il Tribunale di ... svolti gli accertamenti di rito, dichiari aperta la procedura di concordato preventivo.

La Società si impegna a depositare, nelle forme e termini che saranno stabiliti dall'Ill.mo Tribunale, la percentuale dell'importo stimato delle spese di procedura. Con riserva di modificare ed integrare la proposta e di produrre nuovi documenti

La Società rimane a disposizione con i propri professionisti per fornire eventuali informazioni e chiarimenti che il Tribunale ritenesse opportuni, per apportare alla presente domanda le variazioni e/o integrazioni che codesto Tribunale dovesse richiedere oltre che per produrre eventuale documentazione aggiuntiva che fosse ritenuta necessaria o utile.

Con osservanza

Luogo e data ...

Firma ...

Elenco allegati ex art. 161, comma 2, l.fall.

Il concordato con continuità aziendale è fuori dalla previsione di legge (art. 160, comma 4, l.fall.) che prevede il pagamento nella misura minima del 20% per i creditori chirografari.

Commento

Il concordato con piano di continuità diretta ossia con un piano nel quale è ipotizzata la continuazione dell'attività di impresa sotto la responsabilità del debitore, si concilia esclusivamente con una offerta ai creditori avente ad oggetto il pagamento a saldo e stralcio dei crediti concorsuali. Soltanto residualmente la domanda può contemplare la liquidazione dei beni non funzionali all'attività di impresa. In questo schema di domanda, l'azienda, quale patrimonio destinato alla impresa costituisce l'oggetto della garanzia patrimoniale generica (ai sensi dell'art. 2740 c.c.) dell'adempimento della promessa concordataria. La prosecuzione dell'attività di impresa nonostante l'insolvenza dell'imprenditore determina un rischio diretto in capo ai creditori i quali non possono più fare affidamento sul capitale conferito, infatti, integralmente eroso per la condizione di insolvenza in cui versa l'impresa. Per questa ragione, nella domanda deve essere ben esposta la convenienza per i creditori della scelta della continuità. La quale convenienza consiste nell'accettabile livello di sicurezza economica in cui può essere condotta l'impresa e dunque nella sostenibilità dei rischi determinati dall'attività la quale si rivela comunque fruttuosa sia dal punto di vista economico che finanziario consentendo l'adempimento del concordato. In altri termini, nella domanda di concordato dovrà essere argomentata non soltanto, e come sempre, la convenienza della proposta ai creditori, ma anche la convenienza del piano concordatario sulla cui base è articolata la proposta.

Anche nel concordato in continuità deve prestarsi grande attenzione alla formulazione della domanda concordataria. L'offerta ai creditori deve essere formulata con precisione, tenendo così distinta la proposta ai creditori dalla esposizione del piano concordatario, che costituisce un percorso adempitivo organizzato dal debitore per l'adempimento della proposta medesima. Alla vera e propria offerta ai creditori deve pertanto essere dedicato nel corpo della domanda uno spazio apposito preferibilmente isolato da resto della domanda appunto intitolato ‘Offerta ai creditori'. In tal modo la domanda assume la necessaria chiarezza e si scongiura il rischio di una possibile genericità foriera anche di una dichiarazione di inammissibilità della intera domanda.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario