Ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale. Continuità indirettaInquadramentoÈ considerato in continuità il concordato che prevede la prosecuzione della attività di impresa. Ciò che dunque qualifica tale istituto non è la domanda di concordato ma il piano concordatario. Non rileva in nessun modo l'offerta ai creditori (che rimane solo secondariamente condizionata: così con la variante della moratoria), ma conta la modalità adempitiva di quella offerta medesima che qui presuppone la prosecuzione dell'attività di impresa. La norma (art. 186 bis l.fall.) contempla ipotesi di conservazione della impresa in attività: 1) sotto il perdurante governo del debitore; 2) oppure attraverso la cessione dell'azienda a terzi; 3) o infine per mezzo del conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società appositamente costituita. La stessa disposizione precisa che, ovviamente, il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio della impresa. Tale precisazione che può apparire ovvia nondimeno è costruttiva: giacché è utile a discriminare la liquidazione come modalità assorbente del concordato dalla liquidazione compatibile con il piano aziendale in continuità: che è unicamente la liquidazione di ciò che, rispetto a quella prosecuzione, non si rivela funzionale. Di modo che, quando la liquidazione dovesse coinvolgere asset funzionalizzabili, il concordato non potrebbe ritenersi esclusivamente in continuità, ma anche di liquidazione. Il piano concordatario deve contenere, oltre agli usuali requisiti, una analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. Anche qui, è facile osservare, non usciamo dall'ambito delle usuali attese; e potremmo quasi dire delle elencazioni scontate. Se non che, la puntualizzazione aiuta i distratti a porre mente a come il nostro istituto dipenda per intero dal piano aziendale che lo concretizza. Cosicché, senza piano non può parlarsi di concordato in continuità. È inoltre stabilito che il professionista deve attestare nella sua relazione che la prosecuzione dell'attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Per una ulteriore regola, il tribunale deve poi provvedere ai sensi dell'art. 173 l.fall. quando nel corso della procedura l'attività di impresa cessa o, ed è questo che interessa, risulta manifestamente dannosa per i creditori. Disporre che l'attestatore deve esprimere un giudizio sulla continuità aziendale come funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori importa attribuire al professionista un giudizio non direttamente sulla convenienze della offerta ai creditori (che abbiamo chiarito sin dall'inizio, non rilevare nella materia del concordato in continuità) ma sulla convenienza per i creditori che l'impresa permanga in attività. Ossia un giudizio sulla efficienza della attività di impresa a contenere il depauperamento conseguente al fenomeno della crisi e determinante una ridotta possibilità di soddisfacimento dei creditori. FormulaTRIBUNALE CIVILE DI ... RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ INDIRETTA La Società ... con sede legale in ... capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato pari a Euro ... in persona di ... giusti poteri conferiti nella delibera del ... e in forza di determinazione redatta per atto Notaio ...ai sensi degli artt. 161, comma 4 e 152 l.fall. (all) rappresentata e difesa dall'Avv. ... (C.F. ...) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. in ... come da procura rilasciata in calce al presente ricorso. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo ______ INDICE PARTE I 1.1. Breve storia della società e cause della crisi 1.2. L'offerta di acquisto irrevocabile del ramo di azienda da parte del terzo e l'intervento del socio per la immissione di nuova finanza. 1.3. Natura ed entità dei debiti 1.4. L'attivo disponibile PARTE II 2.1. Natura del concordato e offerta concordataria 2.2 L'offerta ai creditori 2.3. Sulla convenienza della proposta per i creditori anche con riguardo ad interessi ulteriori rispetto all'interesse creditorio 2.4. Sul controllo del tribunale con riguardo alla ammissibilità della proposta *** PARTE I 1.1. BREVE STORIA DELLA IMPRESA E CAUSE DELLA CRISI. [Illustrare la storia della Società, con indicazione capitale sociale sottoscritto e versato, oggetto sociale, organo amministrativo e di controllo, eventuale] Le ragioni della crisi della Società sono imputabili a diversi fattori. [Illustrare le cause della crisi] A fronte della situazione di insolvenza in cui si è trovata per le ragioni innanzi esposte la e della impossibilità di perseguire una soluzione contrattuale della crisi di impresa, l'unica alternativa possibile è apparsa essere la soluzione concordataria. Responsabilmente, quindi, la Società, in virtù dei poteri ad essa conferiti nella delibera di nomina, deposita ricorso per l'accesso alla procedura di concordato preventivo 1.2. L' OFFERTA DI ACQUISTO IRREVOCABILE DEL RAMO DI AZIENDA DA PARTE DEL TERZO E L'INTERVENTO DEL SOCIO PER LA IMMISSIONE DI NUOVA FINANZA [1] . Su questo stato di cose, e preso atto della stagnazione della attività e della impossibilità di superare la crisi facendo esclusivo affidamento alle risorse interne di intelligenze e mezzi della ormai provata società debitrice, la ..., Società controllata dalla ..., in ragione anche della appartenenza al medesimo gruppo ha assunto la determinazione di adottare iniziative finalizzate a soccorrere l'impresa in crisi assumendo una precisa responsabilità non confinata nella logica semplicistica dei rapporti di impresa ma volta a rendere la dovuta considerazione finanche al territorio che ospita l'impresa in difficoltà. Se ne darà ampiamente atto in prosieguo illustrando la offerta stessa alla base del concordato che, intanto è stato possibile organizzare e oggi prospettare al Tribunale e ai creditori, in quanto la volontà di interessamento si è alla fine estrinsecata in una concreta proposta di impresa appositamente pensata per assicurare la migliore tutela dei creditori non disgiunta dal dovuto riguardo alle fondamentali ragioni del lavoro. Peraltro, alla offerta di acquisto del ramo di azienda formulata dalla ... stante la incapienza del patrimonio della Società debitrice si aggiunge l'impegno del socio di minoranza, a versare, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, la somma di Euro ... da destinarsi al pagamento dei creditori chirografari della Società ... 1.3 NATURA ED ENTITÀ DEI DEBITI Il totale del passivo risultante dalla situazione patrimoniale, economico finanziaria aggiornata al ... è pari ad Euro ... cui Euro ... in privilegio e Euro ...in chirografo. Per la descrizione delle singole voci che compongono il passivo si rinvia integralmente alla analitica rappresentazione fornita nel piano concordatario alle pagine ... e ss. (all.). [Eventuale: l'offerta per l'acquisto del ramo di azienda - come meglio si dirà nel paragrafo dedicato - prevede oltre che al trasferimento in capo all'acquirente di tutti i dipendenti, anche l'accollo, liberatorio, dei debiti relativi al personale subordinatamente al decreto di omologazione del concordato]. 1.4 L'ATTIVO DISPONIBILE A fronte del descritto passivo concordatario, l'attivo disponibile per la soddisfazione del ceto creditorio al ...assomma ad Euro _____ed è così composto: [Illustrare il passivo] Come anticipato il piano di concordato che costituisce il percorso adempitivo sulla base del quale è formulata la proposta economica ai creditori si incentra sulla offerta di acquisto dell'azienda condotta da ...formulata dal terzo ...(Società operante nel medesimo segmento di mercato); la quale offerta prevede, subordinatamente alla approvazione da parte dei creditori e alla successiva omologazione del concordato, la cessione dell'azienda (fatta, eccezione per le disponibilità liquide che costituiscono attivo per la procedura), ad un prezzo determinato tra le parti in Euro ... Sulla descrizione dell'offerta si rinvia al paragrafo appositamente dedicato. Inoltre, oltre all'attivo derivante dalla cessione dell'azienda in esercizio, una parte dell'attivo verrà realizzata attraverso l'attività di recupero dei crediti verso terzi e l'apporto di finanza esterna da parte di ... Riepilogando, a fronte di un attivo di bilancio alla data del ... pari a Euro ..., di cui solo Euro ... è costituito da disponibilità liquide immediate (circa il 12% sul totale), la società, a seguito dell'esecuzione del piano concordatario potrà disporre di un attivo liquido disponibile ed immediato (senza considerare l'evoluzione dei flussi di cassa futuri) pari a Euro ... come di seguito ripartito: Euro ... costituito dalle predette giacenze liquide già di proprietà della Società; Euro ... costituito dal prezzo della cessione dell'azienda della Società; Euro ... costituito dal recupero dei crediti.; Euro ... apporto del terzo ___________ Dalla elaborazione del piano finanziario delle entrate e delle uscite redatto ai sensi dell'art. 186-bis l.fall. e contenuto all'interno del piano - emerge che il valore previsionale del saldo netto delle giacenze liquide alla data presumibile di omologazione del concordato ( ...) ammonta a complessivi Euro _____. PARTE II 2.1 NATURA DEL CONCORDATO La proposta di concordato ha natura liquidatoria pur prevedendosi nel piano la prosecuzione dell'attività d'impresa per il tempo necessario alla (ed in vista della) sua cessione a terzi. Sotto il profilo della offerta ai creditori, il presente concordato si qualifica quindi attraverso la consueta formula della conversione in denaro dei beni che compongono l'attivo patrimoniale con conseguente riparto secondo la par condicio creditorum. Oggetto della valutazione dei creditori con riguardo alla entità del soddisfacimento ad essi riservato e con riguardo ai tempi di detto soddisfacimento, deve essere il patrimonio messo a disposizione secondo la predetta modalità di liquidazione. Sotto il profilo della pianificazione concordataria, il piano della ... prevede la continuità aziendale secondo la concezione sussunta nell'art. 186-bis, comma 1 l.fall. Infatti, nel piano è previsto che l'attività di impresa prosegua; è precisato altresì che la strategia per assicurare tale prosecuzione consiste nella riallocazione efficiente della azienda sul mercato; e a tale specifico riguardo è progettata la cessione di una azienda in esercizio al terzo. La liquidazione riallocativa dell'azienda se qualifica la domanda come liquidatoria fa anche comprendere perchè il piano sia, rispetto al complesso aziendale, improntato alla continuità aziendale. Sotto questo profilo il piano concordatario e la relativa attestazione contiene un prospetto dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa. Del resto, come chiaramente evidenziato dalla dottrina più autorevole, liquidazione concordataria, da un lato, e continuità aziendale, dall'altro, sono realtà ampiamente compatibili; per cui anche un concordato caratterizzato dalla liquidazione del patrimonio del debitore come oggetto dell'offerta concordataria e procedimento adempitivo della stessa designato nel piano possano svolgersi con riguardo ad una azienda in esercizio e che continua a rimanere tale. [2] Ne discende che tutte le volte in cui l'imprenditore non prosegue nell'esercizio dell'impresa (perché offre ai creditori il proprio patrimonio), ma tale esercizio prosegue comunque in capo a terzi (perché ad essere ceduta è appunto l'azienda in esercizio), liquidazione e continuità si realizzano vicendevolmente. Ogni qualvolta si realizza la continuità aziendale, ossia permangano in procedura aziende in esercizio, la fattispecie sarà quindi regolata dalle speciali norme in tema di going concern (Cfr. art. 182-quinquies e 186-bis l. fall.). Con riguardo alla cessione dell'azienda in esercizio, deve in primo luogo evidenziarsi come il piano concordatario si fonda sulla offerta pervenuta da società che opera nello stesso settore della ...(all.). L'offerta prevede l'acquisto dell'azienda per come individuata nella bozza di contratto di compravendita che accompagna la offerta (all. 11) al prezzo di Euro ... [3] Si precisa, infine, che l'offerta di acquisto è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) che sia stata aperta la procedura di concordato preventivo; (ii) sia emesso il decreto di omologazione ai sensi dell'art. 180 l.fall. Come si è precisato sopra il piano prevede espressamente una analitica indicazione dei costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività sino alla data di cessione dell'azienda da effettuarsi successivamente alla omologazione del concordato (che si stima in ...). Dal piano economico contenuto nel piano - cui si rinvia - si evince che i costi preventivati di gestione risultano integralmente coperti dai ricavi attesi per il medesimo periodo. Altra parte dell'attivo è rappresentata dal recupero dei crediti. [Eventuale formula in ipotesi di incapienza del patrimonio: Come risulta dai dati sopra riportati, l'attivo della Società risulta insufficiente rispetto al passivo. Per quanto esposto una parte dei crediti privilegiati non è infatti coperta dal valore di realizzo del patrimonio della debitrice, come attestato dalla relazione ex art. 160, comma 2 l.fall. che si deposita. Allo stesso modo, tale patrimonio, è assolutamente carente con riguardo alle pretese creditorie non assistite da nessuna forma di privilegio e dunque chirografarie. Considerato che il patrimonio del debitore risulta incapiente per i creditori prelazionari - come accade quando il credito assistito da privilegio generale mobiliare non sia integralmente soddisfatto - e che dunque non residuerebbero denari per soddisfare i creditori chirografari, il socio ...al fine di consentire sotto il profilo della fattibilità giuridica il concordato si è impegnato ad erogare un finanziamento a fondo perduto per un importo di Euro ... in grado di assicurare ai creditori una percentuale di soddisfacimento che si stima nella misura del ...% circa ed un pagamento entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione [4] .] 2.2 L'OFFERTA AI CREDITORI Quanto alla offerta economica ai creditori, questa è stata costruita sulla scorta dei valori di attivo sopra indicati. Essa si articola secondo le seguenti modalità: A) pagamento integrale delle spese in prededuzione che si stimano in Euro ... e che includono: (i) compenso del Commissario giudiziale; (ii) compenso per l'attività dell'ausiliario nel periodo che va dalla assegnazione del termine sino alla nomina del commissario giudiziale; (iii) compenso stimato per eventuale consulenza tecnica disposta dagli organi di procedura per la valutazione della azienda; il pagamento sarà effettuato mediante somme che verranno messe a disposizione da parte del socio di minoranza (all.) B) Pagamento dei creditori privilegiati per l'importo complessivo di Euro ... nei limiti di capienza di valore del patrimonio; C) Pagamento nella percentuale del 20% del debito chirografario, che ricomprende anche la quota dei creditori privilegiati incapiente- Quanto ai tempi di pagamento si osserva che l'attivo patrimoniale della Società è costituito, oltre che dalle disponibilità liquide, dal ramo di azienda per il quale è previsto nel piano la cessione in esercizio al terzo, con pagamento del prezzo alla data di stipula della cessione. In relazione all'attivo che si realizzerà dalla vendita a terzo della impresa in continuità, si è previsto il pagamento dei crediti per oneri di procedura, nonché dei creditori muniti di cause di prelazione nel rispetto delle cause di prelazione, a valere sul patrimonio della società debitrice entro novanta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione (in conformità alla previsione di cui all'art. 186-bis lett. c l.fall.). Il pagamento dei creditori chirografari grazie all'immissione di finanza straordinaria da parte del socio di minoranza sarà effettuato successivamente al riparto a favore dei creditori privilegiati. 2.3 CONVENIENZA DELLA PRESENTE PROPOSTA PER I CREDITORI ANCHE CON RIGUARDO AD INTERESSI ULTERIORI RISPETTO ALL'INTERESSE CREDITORIO Il principale rilievo sulla convenienza della presente proposta per i creditori è dato dall'articolarsi la stessa sulla conservazione, per quanto possibile, del valore aziendale. Non rinvenendosi nella impresa asset autonomamente valorizzabili e fruibili in maniera considerevole al di fuori della logica di impresa (non consistendo il patrimonio del debitore in beni immobili; in beni mobili registrati di rilevante valore, in prodotti e strumenti finanziari e insomma in quant'altro usualmente concretizzi ricchezza), è ovvio che il modo migliore di valorizzare tali beni è di assicurare la prosecuzione della attività come nella presente domanda. Deve poi considerarsi che il progetto di continuità aziendale non è semplicemente prospettato nella domanda e rimesso alla futura condivisione di eventuali partner contrattuali che potrebbero anche non rinvenirsi; tutto al contrario, infatti, il progetto è stato composto di intesa con il soggetto imprenditoriale pronto ad acquisire l'azienda, a pagarla in una cifra ben determinata e sicuramente conveniente per i creditori e a realizzare così il piano concordatario immediatamente dopo la omologazione della domanda: con sostanziale azzeramento del rischio di insuccesso in capo ai creditori. Ciò consente quindi di salvaguardare i valori aziendali presenti e, segnatamente, la autorizzazione sulla base della quale vengono svolti servizi di impresa; e ancor più rilevante i lavoratori. Del resto una peculiarità dell'offerta pervenuta è, fra l'altro, il riassorbimento del personale con prosecuzione dell'attività, con, tra l'altro, accollo dei debiti relativi ai lavoratori. Infine, nella alternativa tra procedura di concordato preventivo e fallimento, deve apprezzarsi inoltre il valore aggiunto rappresentato dal finanziamento a fondo perduto (pur sospensivamente condizionato all'omologa del concordato) per garantire la stimata percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari (tra i quali sono ricompresi i creditori privilegiati incapienti) che, viceversa, non riceverebbero alcunché in ipotesi di liquidazione fallimentare. 2.4 SUL CONTROLLO DEL TRIBUNALE CON RIGUARDO ALLA AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA Per alcuni profili, il perimetro di detto controllo è pacificamente determinato in dottrina e in giurisprudenza. Sicuramente deve essere verificata la legalità della proposta di concordato. Il quale requisito può agevolmente sintetizzarsi con riguardo alla necessità che detta proposta sia conforme al diritto oggettivo e dunque rispettosa delle norme imperative di legge; in tale ambito di esame rilevano sia le norme imperative poste a condizioni di ammissibilità della domanda di concordato e stabilite negli artt. 160 e ss. l.fall., sia le norme imperative della legislazione civile concernenti il sistema della responsabilità patrimoniale e dunque il trattamento dei creditori concorsuali. Un ulteriore, pacifico, ambito di controllo concerne la congruità argomentativa e la correttezza del metodo di indagine secondo cui è stata redatta la relazione dal professionista attestatore del piano concordatario. Spetta infatti al tribunale di valutare in primo luogo se la certificazione della veridicità del dato aziendale si fondi o meno su una corretta metodologia di analisi secondo quanto prescritto dalla best practice in tema di revisione dei bilanci; spetta in secondo luogo al tribunale di valutare se il giudizio di fattibilità del piano concordatario sia sorretto da una motivazione logica, completa ed immune da contraddizioni; si discute tuttavia in dottrina e in giurisprudenza, se spettino al tribunale ulteriori piani di verifica e controllo, relativi al merito intrinseco del piano concordatario e involgenti pertanto la concreta realizzabilità del programma sotto il profilo essenziale del rischio economico. Si sono al riguardo stratificati due contrapposti avvisi: il primo secondo il quale spetterebbe al tribunale esclusivamente un controllo di legittimità non involgente il merito della strategia concordataria formalizzata nel piano aziendale (essendo questa frutto di una scelta amministrativa come tale insindacabile nel merito dal tribunale). Il secondo, per cui spetterebbe al tribunale un controllo sul merito della scelta di pianificazione; di modo che al positivo giudizio dell'attestatore dovrebbe sovrapporsi un identico giudizio reso tuttavia dal tribunale stesso. Tale contrasto è ormai stato definito dalla giurisprudenza a seguito della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 2013 che ha affermato il principio per cui: “Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”. Più di recente la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “In tema di concordato preventivo, la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta, sul quale il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista. Tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati (Cass. n. 26632/2016). ** Per queste ragioni la Società ...chiede che il Tribunale ..., svolti gli accertamenti di rito, dichiari aperta la procedura di concordato preventivo. La Società si impegna a depositare nelle forme e termini che saranno stabilite dall'Ill.mo Tribunale l'importo stimato per i costi di procedura. Con riserva di modificare ed integrare la proposta e di produrre nuovi documenti. La Società rimane a disposizione con i propri professionisti per fornire le eventuali informazioni e chiarimenti che il Tribunale ritenesse opportuni, per apportare alla presente domanda le variazioni e/o integrazioni che codesto Ill.mo Tribunale dovesse richiedere oltre che per produrre l'eventuale documentazione aggiuntiva che fosse ritenuta necessaria o utile. Con osservanza Luogo e data ... ... [Il ricorso viene sottoscritto dalla Società] PROCURA La formula è stata costruita per la ipotesi - non infrequente - di incapienza del patrimonio sociale. In tale caso l'ammissibilità della domanda è condizionata all'intervento di finanza esterna che sola potrà consentire il pagamento anche dei creditori chirografari. Ove detta finanza esterna mancasse, la debitrice non potrebbe accedere al concordato ma solo presentare istanza di autofallimento. Di Marzio, Liquidazione e continuità nel concordato preventivo, in ilfallimentarista.it, 15 maggio 2013; Vitiello, Le soluzioni concordate della crisi di impresa, 2013, Milano. L'offerta potrebbe altresì prevedere il pagamento del prezzo al netto dell'accollo da parte della stessa acquirente dei debiti privilegiati verso i lavoratori con liberazione della debitrice. In tale caso, però i lavoratori, per i quali l'offerta prevede la riassunzione con il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, rilasceranno, con appositi verbali di accordo sindacale conclusi singolarmente, liberatoria in favore della Società debitrice in concordato, subordinatamente alla omologazione del concordato. Per effetto delle predette dichiarazioni, che saranno depositate nel presente concordato, l'accollo della... dovrà considerarsi liberatorio ex art. 1273 comma 2 c.c. Occorre ricordare che in ipotesi di incapienza del patrimonio, la proposta per essere ammissibile dovrà essere supportata da finanza esterna necessaria per il pagamento dei creditori chirografari, inclusi i privilegiati degradati a chirografo. CommentoIl concordato con piano di continuità indiretta ossia con un piano nel quale è ipotizzata la continuazione dell'attività di impresa sotto la responsabilità del debitore, esclusivamente all'interno della procedura di concordato e al fine di consentire la liquidazione del patrimonio concordatario, attraverso la vendita dell'azienda in attività, si concilia esclusivamente sia con una offerta ai creditori avente ad oggetto il pagamento a saldo e stralcio dei crediti concorsuali sia con una offerta ai creditori dei beni costituenti il patrimonio della impresa. Nel primo caso l'impegno di pagare i creditori costituisce l'oggetto dell'obbligazione assunta dal debitore, mentre la liquidazione dell'azienda in attività costituisce la strategia per acquisire le risorse necessarie al pagamento dell'obbligazione pecuniaria. Nel secondo caso, invece, la promessa concordataria ha ad oggetto la cessione del patrimonio dell'impresa (costituito da una azienda in attività) ai fini del soddisfacimento dei creditori. Nel primo caso, il rischio della liquidazione grava sul debitore, che comunque è tenuto ad adempiere una precisa obbligazione pecuniaria, nel secondo caso il rischio della liquidazione grava sui debitori giacché il debitore, che continua a gestire l'impresa nell'ambito della procedura, se ne spoglia in adempimento della propria obbligazione concordataria. La prosecuzione dell'attività di impresa nonostante l'insolvenza dell'imprenditore determina un rischio diretto in capo ai creditori i quali non possono più fare affidamento sul capitale conferito, infatti, integralmente eroso per la condizione di insolvenza in cui versa l'impresa. Per questa ragione, nella domanda deve essere ben esposta la convenienza per i creditori della scelta della continuità. La quale convenienza consiste nell'accettabile livello di sicurezza economica in cui può essere condotta l'impresa e dunque nella sostenibilità dei rischi determinati dall'attività la quale si rivela comunque fruttuosa sia dal punto di vista patrimoniale consentendo l'adempimento del concordato. In altri termini, nella domanda di concordato dovrà essere argomentata non soltanto, e come sempre, la convenienza della proposta ai creditori, nel senso che, trattandosi di proposta pur sempre liquidatoria, il mantenimento in attività della impresa può determinare un maggior valore di realizzo al momento della vendita rispetto alla alternativa della cessazione dell'attività e della vendita dei beni aziendali. Anche nel concordato in continuità deve prestarsi grande attenzione alla formulazione della domanda concordataria. L'offerta ai creditori deve essere formulata con precisione, tenendo così distinta la proposta ai creditori dalla esposizione del piano concordatario, che costituisce un percorso adempitivo organizzato dal debitore per l'adempimento della proposta medesima. Alla vera e propria offerta ai creditori deve pertanto essere dedicato nel corpo della domanda uno spazio apposito preferibilmente isolato da resto della domanda appunto intitolato ‘Offerta ai creditori'. In tal modo la domanda assume la necessaria chiarezza e si scongiura il rischio di una possibile genericità foriera anche di una dichiarazione di inammissibilità della intera domanda. |