Richiesta di autorizzazione all'autorita' di vigilanza per l'avvio di azione di responsabilita' nei confronti del commissario liquidatore revocato da parte del nuovo commissario liquidatore e subentranteInquadramentoL'autorità amministrativa di vigilanza ha una funzione di indirizzo e controllo dell'attività del Commissario liquidatore tramite il Comitato di sorveglianza. Inoltre chiede chiarimenti al Commissario liquidatore ed impartisce direttive generali, nomina e revoca gli altri due organi della liquidazione, autorizza le vendite in blocco ed i riparti parziali, liquida i compensi. FormulaSpett.le .... (indicare l'Autorità di Vigilanza) Via .... n. .... c.a.p. .... città .... Oggetto: richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 199, comma 2, l. fall., all'avvio di azione di responsabilità nei confronti del Commissario liquidatore revocato Spett.le Autorità, il sottoscritto, quale Commissario liquidatore della Società .... in liquidazione coatta amministrativa, RAPPRESENTA CHE nell'ambito dello svolgimento dell'incarico ricevuto, ha riscontrato i seguenti gravi inadempimenti da parte del precedente Commissario liquidatore .... revocato con provvedimento in data .... (descrivere i comportamenti pregiudizievoli posti in essere dal precedente Commissario liquidatore); Tali comportamenti si palesano fonte di danno per la procedura di liquidazione coatta amministrativa atteso che .... (descrivere i danni conseguiti ai censurabili comportamenti tenuti dal precedente commissario liquidatore); Pertanto, lo scrivente ritiene doveroso avviare giudizio di accertamento della responsabilità nonché di conseguente condanna pecuniaria nei confronti del commissario revocato. Ciò posto, CHIEDE l'autorizzazione di Codesta Spett.le Autorità all'esperimento dell'azione medesima. Luogo e data.... Il Commissario liquidatore .... Commento
Secondo una giurisprudenza indiscussa e risalente, nella liquidazione coatta amministrativa i poteri dei commissario liquidatore in materia giudiziale debbono essere integrati dall'autorizzazione dell'autorità amministrativa che esercita la vigilanza sulla liquidazione solo quando si tratta di promuovere l'azione di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. (art. 206, comma 1, l.fall.) o di porre in essere gli atti di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 35, e non anche nel caso di proposizione di impugnazioni (Cass. n. 1935/1972; Cass. n. 6278/1990, ). La stessa giurisprudenza ha chiarito, che al commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa non si applica, neppure in via analogica, l'art. 31 comma 2 l. fall., che impone l'autorizzazione del giudice delegato perchè il curatore fallimentare possa stare in giudizio, atteso che il legislatore, mentre ha attribuito al detto commissario gli stessi poteri che competono al curatore fallimentare ex art. 201 l.fall., ha regolato l'esercizio dei poteri del primo non con un rinvio generalizzato alla disciplina dell'esercizio dei poteri da parte del secondo, ma con un rinvio, di carattere specifico, da ritenersi perciò esaustivo ai sensi dell'art. 206 l.fall. Pertanto il commissario liquidatore, per l'esercizio dei poteri che gli spettano, ha bisogno dell'autorizzazione dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, oltre che nell'ipotesi particolare di azione giudiziaria di responsabilità prevista dall'art. 206, comma 1, l.fall., solo per il compimento degli atti di cui al comma 2 della citata norma (Cass. n. 2223/1993). Secondo una giurisprudenza consolidata di legittimità, l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società, da parte dei creditori ovvero del curatore del fallimento della società medesima (art. 2394 c.c. e l.fall., art. 146, è soggetta a prescrizione quinquennale con decorso non dal momento della commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, bensì da quello successivo del verificarsi dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti ex art. 2394 cod. civ., comma 2, il quale, non coincidendo con il determinarsi dello stato d'insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento (Cass. S.U. n. 5241/1981). Sicchè, chiarito che tale principio è applicabile anche nei casi di società sottoposte a liquidazione coatta amministrativa (Cass. n. 5445/1991), si è precisato che l'onere della prova della preesistenza al fallimento dello stato di insufficienza patrimoniale della società spetta, poi, al soggetto che, convenuto in giudizio a seguito dell'esperimento della detta azione di responsabilità, ne eccepisca l'avvenuta prescrizione, senza che, all'uopo, tale onere possa dirsi assolto mediante la generica deduzione, priva di qualsiasi altro utile elemento di fatto a sostegno dell'assunto, secondo cui l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata già al momento della messa in liquidazione della società, non essendo il procedimento di liquidazione necessariamente determinato dalla eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, e non implicando, altresì, la perdita integrale del capitale sociale una consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale (Cass. n. 5287/1998; Cass. n. 15074/2000; Cass. n. 941/2005). |