Azione revocatoria ordinaria proposta da una societa' in liquidazione coatta amministrativa

Vito Amendolagine

Inquadramento

In merito alla revocatoria ordinaria sorge il problema del computo dei termini relativi all'esercizio dell'azione, come è noto, infatti, i termini per la revocatoria nel caso di fallimento, sono calcolati a ritroso dalla sentenza di fallimento, mentre nei casi di liquidazione coatta amministrativa, i provvedimenti sono due, quello dell'autorità che dispone la liquidazione e la successiva sentenza del tribunale che dichiara l'insolvenza. La giurisprudenza è orientata per calcolare il termine dalla data del provvedimento di liquidazione.

Formula

TRIBUNALE DI ....

ATTO DI CITAZIONE

Il Dott. ...., C.F. ...., con studio in...., alla via...., n...., in qualità di Commissario Liquidatore della Società....con sede in...., alla via...., P.I...., in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliato in...., alla via...., n...., presso e nello studio dell'Avv...., C.F. n...., PEC, fax n...., che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce al presente atto

PREMESSO

- che, con D.M. .... è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della Società .... con sede in...., alla via...., Partita Iva....,ed è stato nominato Commissario Liquidatore il Dott. ...., residente in....;

- che dall'esame delle scritture contabili, del registro giornaliero della liquidazione e della documentazione della società in liquidazione coatta amministrativa sono emerse le seguenti circostanze....;

- che da.... è emerso che la predetta società ha compiuto un atto di.... in pregiudizio dei creditori a vantaggio della Società ....con sede in...., alla via...., P.I....;

- che, avendo ottenuto l'autorizzazione dal Ministero delle Attività Produttive con decreto in data...., che si allega, intende promuovere azione revocatoria nei confronti della predetta società al fine di far dichiarare inefficace nei confronti della liquidazione il predetto atto di ....per ....

Tutto ciò premesso

CITA

la Società.... con sede in ....alla via...., n. ...., P.I...., in persona dell'Amministratore Unico Dott. .... residente in .... alla via ...., n...., a comparire innanzi al Tribunale di ....all'udienza del...., ore di rito, nei soliti locali, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di.... dichiarare inefficace nei confronti della liquidazione ....l'atto di .... e, per l'effetto, condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria si chiede ammettersi interrogatorio formale della convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore sui seguenti capitoli....nonchè all'esito, prova testimoniale sui seguenti capitoli: ....

Si indicano quali testi i Sigg. ....

Si offrono in comunicazione e depositano in Cancelleria i seguenti documenti come da indice del fascicolo di parte:....

Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia dichiara che il valore della presente causa è di Euro ....

Luogo e data ....

Firma Avv....

PROCURA ALLE LITI

Avv. ....

I.... sottoscritt...., ricevuta la informativa ai sensi dell'art. 4 comma 30, del d.lgs n.28/2010 e successive modifiche, circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 2 20 del medesimo decreto, autorizzo l'Avv. .... a rappresentarmi e difendermi in proprio e nella qualità nella presente procedura nonché in ogni fase e grado successivi ad essa connessi. Vi conferisco ampia facoltà di spiccare citazioni, presentare ricorsi, proporre impugnazioni, di intraprendere procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, di resistere nelle opposizioni ad esecuzione oltre che ad ingiunzione e sfratto, di nominare sostituti e procuratori, di citare terzi.

Vi conferisco, altresì, espressamente, la facoltà di conciliare e transigere qualsiasi controversia, riconoscendoVi ampi poteri anche ex art. 183 c.p.c. e comunque, in ogni caso in cui sia richiesta la comparizione personale, sottoscrivendo anche verbali di conciliazione e di rinunciare agli atti, di incassare e quietanzare per mio/nostro conto, nonché ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.196/2003 (informativa e consenso ai fini del trattamento dei dati personali).

Eleggo domicilio presso il Vostro studio in ...., alla Via....n....

....

E' autentica

Firma Avv. ....

Relazione di notifica: Istante...., ed a richiesta dell'Avv. ...., nella qualità in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'U.N.E.P presso la Corte di Appello di.... ho notificato copia dell'antescritto atto a:

....residente in .... alla via...., n...., ivi recandomi e consegnandone copia a mani di/mediante spedizione a mezzo del servizio postale come per legge.

Altra copia dell'antescritto atto ho notificato a:

....residente in .... alla via...., n...., ivi recandomi e consegnandone copia a mani di/mediante spedizione a mezzo del servizio postale come per legge.

Commento

È ius receptum che la scientia decoctionis non può essere desunta dalla mera conoscibilità dello stato di insolvenza e che seppur giovino al fine del suo accertamento le presunzioni evincibili da circostanze esterne obbiettive, tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza a ritenere che la controparte del rapporto si sia trovata in stato di dissesto, la conoscenza, in quanto elemento positivo dell'azione revocatoria, non può essere ravvisata dove la ignoranza di tale insolvenza sia colpevole (Cass. n.11289/2001).

Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità con riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria, ha ritenuto che l'azione sia esperibile solo dalla data del decreto che dispone l'apertura della procedura e la nomina del commissario governativo, essendo questo l'unico soggetto legittimato al suo esercizio, con l'effetto che il termine della prescrizione non possa decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, ma dalla data del decreto di nomina (Cass. S.U. n.437/2000).

Tale principio non ha difficoltà a trovare applicazione nella liquidazione coatta amministrativa, alla cui normativa peraltro il d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 36 - che regola l'amministrazione straordinaria della grandi imprese in stato di insolvenza - fa espresso riferimento, in quanto compatibile, diversa essendo l'area di riferimento dell'art. 203 l.fall., rispetto a quella interessata dalla prescrizione dell'azione.

Dispone la norma predetta che, accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 195 e 202 l.fall., - in riferimento dunque alle ipotesi di accertamento dell'insolvenza, sia anteriore che posteriore alla messa in liquidazione coatta - sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo 2, capo 3, sezione 3.

Se, infatti, non è dato dubitare che, per l'espresso suo disposto, l'art. 203 citato contempli le ipotesi degli atti suscettibili di declaratoria di inefficacia, perchè pregiudizievoli ai creditori, ed abbia dunque riguardo al periodo sospetto che precede la dichiarazione di insolvenza ovvero il decreto di liquidazione, fissando quale dies a quo del computo a ritroso del periodo quello del provvedimento di messa in liquidazione - e ciò tanto che preceda quanto che segua tale dichiarazione, a quella data dovendo lo stato di insolvenza essere accertato, alla stregua di quanto dispone l'art. 202 (Cass. n. 14279/2006; Cass. n.14012/2002; Cass. n. 1321/1989; parzialmente difforme Cass. n. 5858/1999) - è stato altresì ritenuto che la disciplina speciale che regola gli effetti della liquidazione coatta amministrativa, così come concepita dagli artt. 194 ss. l.fall., non contempli anche la prescrizione della revocatoria, al pari della normativa che regolava tale azione nel fallimento, anteriormente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 5/2006.

Ne deriva che il termine per il suo esercizio, secondo la disciplina anteriforma, andava desunto, come è ius receptum, dalla legge generale (art. 2903 c.c.), mentre il suo fondamento andava identificato nella esigenza di reintegrare il patrimonio del debitore, rendendo inefficaci gli atti che lo hanno depauperato, in funzione del rispetto della par condicio creditorum, il quale, supponendo l'apertura del concorso, nella pronuncia che l'ha determinata trova fonte e legittimazione e nella presunzione della insolvenza risalente ragione giustificatrice per coinvolgere atti a tale pronuncia anteriori.

Sono dunque estranee alla regolamentazione dell'azione revocatoria di cui trattasi, per gli aspetti qui controversi, le disposizioni degli artt. 200, 201, 202, 203 l.fall., che considerano, le prime due, gli effetti del provvedimento di liquidazione, quando sia mancata la dichiarazione di insolvenza, tant'è che il richiamo delle norme del fallimento - artt. 42, 44, 45, 46 e 47; artt. 51 - 63 e 72 - 83 l.fall. - non comprende anche la ipotesi degli atti pregiudizievoli ai creditori, invece considerata dall'art. 203 l.fall., il quale, in correlazione con la norma precedente, stabilisce che oltre al provvedimento di liquidazione, vi sia stato anche l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, anteriormente o successivamente non rilevar e aggiunge che in tal caso debbono trovare applicazione gli artt. 64 - 70 l. fall..

Se il provvedimento di liquidazione è pertanto connesso alla insolvenza - che non è presupposto indefettibile della procedura, giacchè anche la violazione di specifiche disposizioni che interessano, ad esempio, il settore assicurativo comportano l'assoggettamento ad essa delle imprese che esercitano quella attività, come la violazione delle disposizioni considerate dall'art. 2545 septies decies c.c. espongono le società cooperative alla liquidazione - e tale insolvenza venga dichiarata giudizialmente, operano le norme citate a presidio della integrità del patrimonio e a tutela della par condicio, le cui comminatorie sono riferite, oltrechè alla oggettiva natura dell'atto suscettibile della dichiarazione di inefficacia, alla loro collocazione temporale nel periodo - a ritroso - che ha preceduto l'apertura della procedura, la quale è, ope legis, identificata con la data del provvedimento che ordina la liquidazione.

Con l'effetto che l'art. 203 l.fall., è norma deputata ad identificare il periodo sospetto e non anche a dettare il regime dell'esercizio dell'azione, del termine di prescrizione, alla luce di quanto dispone l'art. 69 bis, introdotto dal'art. 55 d.lgs. n. 5/2006, - e della sua decorrenza, non trovando esso sede nella normativa che disciplina la liquidazione coatta amministrativa.

Ciò posto, come per l'esercizio dell'azione è indispensabile la nomina del liquidatore, prima della quale, non essendo il diritto in grado di essere fatto valere, il termine della prescrizione non può avere inizio, altrettanto necessaria è la dichiarazione giudiziale della insolvenza, senza la quale il diritto non è nemmeno configurabile, mancando la fonte di legittimazione dell'azione, perchè possa operare la tutela della massa concorsuale, rispetto agli atti pregiudizievoli ad essa, che l'art. 203 espressamente lega al doppio evento dell'accertamento giudiziale predetto e del provvedimento che ordina la liquidazione, il primo in quanto elemento che integra - realizzandola - la fattispecie oggettiva della revocabilità, il secondo quale presupposto indispensabile per l'esercizio dell'azione.

Nè giova assumere, al fine di legare la decorrenza del termine al provvedimento ministeriale, che la procedura di liquidazione c.a. "è liquidatoria sin dall'inizio", in quanto l'impresa è destinata ad essere eliminata dal mercato, poichè la normativa concepisce una estensione degli effetti della procedura quando a detto provvedimento si associ, nello stesso momento o in tempi differenti, la pronuncia giudiziale di insolvenza; ed è del pari erroneo invocare disparità tra la situazione che vede l'accertamento giudiziale anticipare il provvedimento di liquidazione rispetto a quella in cui si verifica la ipotesi contraria, perchè è pur sempre ai due eventi congiunti che occorre far capo per la identificazione del dies a quo del corso della prescrizione (con riguardo al combinato disposto del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 82 e art. 202 l.fall., con ord. n. 301/2005 la Consulta ha dichiarato infondata la questione di incostituzionalità, in relazione all'art. 3 Cost.).

E altrettanto erroneo è riferire alla condotta del commissario liquidatore, che non si attivi per la dichiarazione di insolvenza (art. 202 l.fall.), la responsabilità del decorso del termine di prescrizione, una volta che il suo inizio venga fatto risalire al provvedimento amministrativo, sicchè la mancanza della pronuncia giudiziale costituirebbe ostacolo di breve durata e di agevole superamento ai fini dell'esercizio della azione revocatoria; giacchè tale argomentazione da un lato finisce per riconoscere alla dichiarazione di cui trattasi la funzione di realizzare la fattispecie della revocabilità e dall'altro ne nega la portata giuridica, in quanto collega alla supposta inerzia la perdita di un diritto, la cui esistenza non è concepibile se non quando la fattispecie si sia integrata in ogni suo elemento, con l'effetto che non ha possibilità di essere comparata con la situazione di diritto, il cui mancato esercizio per inerzia del titolare ne comporta la perdita, quella di specie, nella quale l'azione di recupero della integrità patrimoniale non preesiste alla procedura ed il suo esercizio è configurabile solo dopo il doppio evento dell'accertamento giudiziale e del provvedimento di liquidazione, all'esito del quale soltanto può proporsi la eventualità della inerzia e degli effetti che ad essa conseguono, alla luce della normativa fallimentare.

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