Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società in liquidazione coatta amministrativa

Vito Amendolagine

Inquadramento

Il commissario liquidatore, per l'esercizio dei poteri che gli spettano in punto di esercizio dell'azione di responsabilità, ha bisogno dell'autorizzazione dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione coatta amministrativa, oltre che nell'ipotesi particolare di azione giudiziaria di responsabilità prevista dalla l.fall., art. 206, comma 1, solo per il compimento degli atti di cui al comma 2. L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori da parte del commissario liquidatore di società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa è soggetta a prescrizione quinquennale con decorso non dal momento della commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, bensì da quello successivo del verificarsi dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, il quale può essere anteriore o posteriore al momento della messa in liquidazione della società, non essendo il procedimento di liquidazione necessariamente determinato dalla eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, e non implicando, altresì, la perdita integrale del capitale sociale una consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale.

Formula

TRIBUNALE DI ...

ATTO DI CITAZIONE

Il Dott. ..., C.F. ..., con studio in ..., alla via ..., n ..., in qualità di Commissario liquidatore della Società ... P.I. n ..., con sede in ..., alla via ..., n ..., messa in liquidazione coatta amministrativa con d.m. ... elettivamente domiciliato in ..., alla via ..., n ..., presso e nello studio dell'Avv. ..., C.F ..., PEC ..., fax n ..., che lo rappresenta e difende in virtù di procura ad litem stesa in calce al presente atto

PREMESSO

— che la Società ... è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. ..., in seguito alla dichiarazione del suo stato di insolvenza pronunciato dal Tribunale di ... con sentenza n. ... emessa in data ...;

— che dall'esame delle scritture contabili e della documentazione della società fallita sono emerse le seguenti circostanze ...;

— che da tali fatti appare evidente la responsabilità degli amministratori/sindaci pro-tempore della Società fallita Dott.ri ..., che con le seguenti azioni/omissioni ... hanno ... così contravvenendo agli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale: ...;

— che, ha ottenuto l'autorizzazione del Ministro delle Attività Produttive con decreto in data ..., che si allega;

che l'istante intende, pertanto, esperire l'azione di responsabilità nei confronti dei predetti amministratori/sindaci della società in liquidazione coatta amministrativa ed ottenere da essi il risarcimento dei danni arrecati alla Società fallita che può essere quantificato in circa Euro ...;

Tutto ciò premesso,

CITA

i Dott.ri ... residente in ..., alla via ..., n. ...e ... residente in ..., alla via ..., n. ... nella rispettiva qualità di amministratori/sindaci della Società ... in liquidazione coatta amministrativa a comparire innanzi al Tribunale di ... all'udienza del ..., ore di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di ..., accertare la responsabilità dei Dott.ri ... nella rispettiva qualità di amministratori/sindaci ..., e, per l'effetto, condannare gli stessi, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro ... a titolo di risarcimento danni oltre alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Si offrono in comunicazione e depositano i seguenti documenti come da indice del fascicolo di parte: ...

Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia dichiara che il valore della presente causa è di Euro ...

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA ALLE LITI

 

I ... sottoscritt ..., ricevuta la informativa ai sensi dell'art. 4 comma 30, del d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, comma 2, 20 del medesimo decreto, autorizzo l'Avv. ... a rappresentarmi e difendermi in proprio e nella qualità nella presente procedura nonché in ogni fase e grado successivi ad essa connessi. Vi conferisco ampia facoltà di spiccare citazioni, presentare ricorsi, proporre impugnazioni, di intraprendere procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, di resistere nelle opposizioni ad esecuzione oltre che ad ingiunzione e sfratto, di nominare sostituti e procuratori, di citare terzi.

Vi conferisco, altresì, espressamente, la facoltà di conciliare e transigere qualsiasi controversia, riconoscendoVi ampi poteri anche ex art. 183 c.p.c. e comunque, in ogni caso in cui sia richiesta la comparizione personale, sottoscrivendo anche verbali di conciliazione e di rinunciare agli atti, di incassare e quietanzare per mio/nostro conto, nonché ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (informativa e consenso ai fini del trattamento dei dati personali).

Eleggo domicilio presso il Vostro studio in ..., alla via... n. ...

È autentica

Firma Avv. ...

Relata di notifica:

Istante ..., ed a richiesta dell'Avv. ..., nella qualità in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'U.N.E.P presso la Corte di Appello di ... ho notificato copia dell'antescritto atto a:

...residente in ... alla via ..., n. ..., ivi recandomi e consegnandone copia a mani di/mediante spedizione a mezzo del servizio postale come per legge.

Altra copia dell'antescritto atto ho notificato a:

...residente in ... alla via ..., n. ..., ivi recandomi e consegnandone copia a mani di/mediante spedizione a mezzo del servizio postale come per legge.

Commento

Secondo un principio di diritto del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di poteri in materia giudiziale del commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, non si applica, neppure in via analogica, l'art. 31, comma 2, l.fall., che impone l'autorizzazione del giudice delegato perchè il curatore fallimentare possa stare in giudizio, atteso che il legislatore, mentre ha attribuito al detto commissario gli stessi poteri che competono al curatore (art. 201 l.fall.), ha regolato l'esercizio dei poteri del primo non con un rinvio generalizzato alla disciplina dell'esercizio dei poteri da parte del secondo, ma con un rinvio specifico da ritenersi perciò esaustivo (art. 206 l.fall.), sicchè i predetti poteri vanno integrati dall'autorizzazione dell'autorità amministrativa di vigilanza solo se si tratta di promuovere l'azione di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. e di compiere gli atti di cui all'art. 35 l.fall., nonchè quelli necessari per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, e non anche nel caso di proposizione di impugnazioni (ex plurimis, Cass. n. 24908/2008).

Secondo una giurisprudenza indiscussa e risalente, infatti, nella liquidazione coatta amministrativa i poteri dei commissario liquidatore in materia giudiziale debbono essere integrati dall'autorizzazione dell'autorità amministrativa che esercita la vigilanza sulla liquidazione solo quando si tratta di promuovere l'azione di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. (art. 206, comma 1, l.fall.) o di porre in essere gli atti di cui al citato art. 35 l.fall. e non anche nel caso di proposizione di impugnazioni (Cass. n. 1935/1972; Cass. n. 6278/1990).

In realtà, come la stessa giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito, al commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa non si applica, neppure in via analogica, l'art. 31, comma 2, l.fall., che impone l'autorizzazione del giudice delegato perchè il curatore fallimentare possa stare in giudizio, atteso che il legislatore, mentre ha attribuito al detto commissario gli stessi poteri che competono al curatore fallimentare (art. 201 l.fall.), ha regolato l'esercizio dei poteri del primo non con un rinvio generalizzato alla disciplina dell'esercizio dei poteri da parte del secondo, ma con un rinvio, di carattere specifico, da ritenersi perciò esaustivo (art. 206 l.fall.). Pertanto il commissario liquidatore, per l'esercizio dei poteri che gli spettano, ha bisogno dell'autorizzazione dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, oltre che nell'ipotesi particolare di azione giudiziaria di responsabilità prevista dall'art. 206, comma 1, l.fall., solo per il compimento degli atti di cui al comma 2 della citata norma (Cass. n. 2223/1993).

Di conseguenza, la tassatività delle ipotesi nelle quali il commissario liquidatore agisce in giudizio previa autorizzazione (ipotesi delineate dalla norma con esclusivo riferimento all'azione ex artt. 2393 e 2394 c.c.) impone di ritenere che, nel procedimento per bancarotta a carico degli amministratori di una società dichiarata in stato di insolvenza, sia ammissibile la costituzione di parte civile del commissario liquidatore non munito di autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione.

Ciò posto, la piena "sovrapponibilità" dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale all'esercizio dell'azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. resta esclusa già dal rilievo che la prima investe anche il danno non patrimoniale risarcibile, a norma dell'art. 2059 c.c., quando, tra l'altro, il fatto illecito sia appunto astrattamente configurabile come reato (Cass. S.U., n. 26972/2008).

Con riguardo all'autorizzazione intervenuta ex post a favore del commissario liquidatore, che, ferma restando la generale inapplicabilità nel processo penale della disciplina processualcivilistica se non laddove ne sia fatto un espresso richiamo dalla norma del rito penale (Cass. pen. S.U., n. 47239/2014), ciò che viene in rilievo, ai fini dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, è la condizione di efficacia dell'attività del commissario liquidatore così come definita dalla disciplina civilistica e che, a questo proposito, è riferibile al caso di specie il principio di diritto in forza del quale l'autorizzazione del giudice delegato a promuovere azione giudiziale od a resistere all'altrui azione è da ritenersi condizione di efficacia dell'attività processuale del curatore, con la conseguente possibilità di sanatoria, con effetto ex tunc, anche nel caso in cui l'autorizzazione ad agire od a resistere sia data nel successivo giudizio d'impugnazione (Cass. n. 19087/2007).

Va altresì opportunamente precisato che l'art. 2394 c.c., prevede esplicitamente che la rinuncia all'azione di responsabilità da parte della società, a norma dell'art. 2393 c.c., non preclude l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte dei creditori sociali nei confronti degli amministratori e dei sindaci.

Pertanto, l'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., da parte dei commissario giudiziale della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa non è precluso dalla precedente rinuncia dell'assemblea della medesima compagine societaria all'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., atteso che l'art. 206 l.fall., esplicitamente legittima il commissario giudiziale all'esercizio di entrambe le azioni.

Infine, secondo una giurisprudenza consolidata di legittimità, l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società, da parte dei creditori ovvero del curatore del fallimento della società medesima (art. 2394 c.c. e art. 146 l.fall. , è soggetta a prescrizione quinquennale con decorso non dal momento della commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, bensì da quello successivo del verificarsi dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti (art. 2394 c.c., comma 2), il quale, non coincidendo con il determinarsi dello stato d'insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento (Cass. S.U., n. 5241/1981).

Sicchè, chiarito che tale principio è applicabile anche nei casi di società sottoposte a liquidazione coatta amministrativa (Cass. n. 5445/1991), si è precisato che l'onere della prova della preesistenza al fallimento dello stato di insufficienza patrimoniale della società spetta, poi, al soggetto - amministratore o sindaco - che, convenuto in giudizio a seguito dell'esperimento della detta azione di responsabilità, ne eccepisca l'avvenuta prescrizione, senza che, all'uopo, tale onere possa dirsi assolto mediante la generica deduzione, priva di qualsiasi altro utile elemento di fatto a sostegno dell'assunto, secondo cui l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata già al momento della messa in liquidazione della società, non essendo il procedimento di liquidazione necessariamente determinato dalla eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, e non implicando, altresì, la perdita integrale del capitale sociale una consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale (Cass. n. 5287/1998; Cass. n. 15074/2000; Cass. n. 941/2005).

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