Istanza proposta dai creditori di riconoscimento di crediti o di restituzione di beni

Vito Amendolagine

Inquadramento

I creditori e le altre persone indicate nell'art. 207 l.fall. che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dalla suddetta norma possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'art. 207, comma 4, l. fall., in base al quale, tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma dell'art. 207 l.fall.. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'art. 31-bis, comma 3, l.fall. sostituendo al curatore il commissario liquidatore.

Formula

A mezzo posta elettronica certificata

Egr. Sig. Dott. ...

Commissario Liquidatore ...

via ..., n. ...

c.a.p. ..., città...

Oggetto: Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ... con sede in ..., alla via ..., n. ..._, ordinata con d.m. ... pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. ... del ... Richiesta di riconoscimento crediti/Richiesta di restituzione beni.

In relazione a quanto stabilisce il r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 208 la Società ..., con sede in ..., alla via ..., n. ... in persona dell'Amministratore Unico Dott. ... residente in ..., alla via ..., n. ..., non avendo a tutt'oggi ricevuto la comunicazione ai cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 207

RICHIEDE

La restituzione dei seguenti beni si sua proprietà ..., come risulta dalla seguente documentazione ..., che si allega e, per l'effetto, l'inclusione della predetta Società nell'elenco delle domande accolte/il riconoscimento del credito di Euro ... derivante da ... come risulta da ..., che si allega, e, per l'effetto, l'inclusione della predetta Società nell'elenco dei crediti ammessi al passivo in via chirografaria per la predetta somma.

Si comunica che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente ...

L'amministratore Unico della Società

...

Commento

Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, la partecipazione del creditore al procedimento di formazione dello stato passivo, attraverso la formulazione di domande ai sensi dell'art. 208 l. fall. ovvero di osservazioni o istanze ex art. 207 l.fall., è solo eventuale ma, ove esperita, comporta l'obbligo del commissario liquidatore di provvedere su di esse. Ne consegue che il silenzio mantenuto dal commissario liquidatore in ordine alle richieste formulate dal creditore e il mancato inserimento del credito nell'elenco previsto dall'art. 209, primo comma, l.fall. assume valore implicito di rigetto, contro il quale, per evitare il formarsi di una preclusione, il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 l.fall., mentre, ove sia mancata ogni specifica domanda od osservazione alla comunicazione del commissario liquidatore, resta proponibile la domanda tardiva del credito che non sia stato inserito nel suddetto elenco (Cass. S.U., n. 6060/2015).

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