Opposizione allo stato passivo dei crediti insinuati tardivamenteInquadramentoNella liquidazione coatta amministrativa in forza del richiamo che l'art. 201, comma 1, opera all'art. 52 l.fall., il creditore concorsuale, per divenire concorrente, deve sottoporre la propria pretesa al vaglio commissariale, nell'apposito procedimento di formazione del passivo disciplinata dall'art. 209 l.fall. , con rinvio anche agli artt. 98 e ss., che riveste carattere di esclusività, sì da impedire la costituzione di un titolo, per la partecipazione al concorso, nella sede ordinaria e fuori del procedimento stesso. Il silenzio mantenuto sulle richieste formulate e l'omesso inserimento del credito nell'elenco di cui all'art. 209 l. fall., comma 1, assumono valore implicito di rigetto contro il quale il creditore deve attivarsi mediante opposizione allo stato passivo, ex art. 98 l.fall., per evitare il formarsi di una preclusione. FormulaTRIBUNALE DI .... SEZ. FALL. Nell'interesse di:...., C.F. ...., nato a...., il...., residente in ...., alla via ...., n...., elettivamente domiciliato in...., alla via...., n...., presso e nello studio dell'Avv. ...., C.F...., P.E.C...., fax n...., che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce al presente atto PREMESSO - che l'esponente.... in data.... ha depositato istanza di insinuazione tardiva al passivo di un credito chirografario di Euro.... derivante da....; - che il Giudice delegato con decreto emesso in data.... ha reso esecutivo lo stato passivo, escludendo tale credito sul presupposto che ....; - che il credito avrebbe, invece, dovuto essere ammesso in chirografo per i seguenti motivi....; - che lo stato passivo è stato depositato in Cancelleria in data .... e comunicato al ricorrente in data .... Tutto ciò premesso CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di ...., ogni contraria eccezione e difesa respinta, voglia accogliere le seguenti conclusioni: ammettere il predetto credito chirografario di Euro .... al passivo del fallimento e, in subordine, ammetterlo per la minor somma di Euro ...., con vittoria di spese, diritti ed onorari. SI offrono in comunicazione e depositano in Cancelleria i seguenti documenti:.... Al fine del versamento del contributo unificato dichiara che il valore della causa è di Euro .... Luogo e data.... Firma Avv. .... PROCURA ALLE LITI Avv. .... I.... sottoscritt...., ricevuta la informativa ai sensi dell'art. 4 comma 30, del d.lgs n. 28/2010 e successive modifiche, circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 2 20 del medesimo decreto, autorizzo l'Avv. .... a rappresentarmi e difendermi in proprio e nella qualità nella presente procedura nonché in ogni fase e grado successivi ad essa connessi. Vi conferisco ampia facoltà di spiccare citazioni, presentare ricorsi, proporre impugnazioni, di intraprendere procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, di resistere nelle opposizioni ad esecuzione oltre che ad ingiunzione e sfratto, di nominare sostituti e procuratori, di citare terzi. Vi conferisco, altresì, espressamente, la facoltà di conciliare e transigere qualsiasi controversia, riconoscendoVi ampi poteri anche ex art. 183 c.p.c. e comunque, in ogni caso in cui sia richiesta la comparizione personale, sottoscrivendo anche verbali di conciliazione e di rinunciare agli atti, di incassare e quietanzare per mio/nostro conto, nonché ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.196/2003 (informativa e consenso ai fini del trattamento dei dati personali). Eleggo domicilio presso il Vostro studio in ...., alla Via....n.... .... E' autentica Firma Avv. .... Depositato in Cancelleria Luogo e data.... Il Cancelliere.... Il Presidente, Letta l'istanza che precede, visti gli atti, visto il r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 98, fissa la comparizione delle parti avanti al Tribunale di .... Camera di Consiglio per l'udienza del .... alle ore .... Nomina relatore il Dott. .... Dispone che il ricorso che precede e il presente decreto vengano notificati a cura del ricorrente al Commissario e ad eventuali controinteressati entro dieci giorni dalla sua comunicazione. Luogo e data.... Il Cancelliere.... Il Presidente.... RELAZIONE DI NOTIFICA Istante...., ed a richiesta dell'Avv. ...., nella qualità in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'U.N.E.P presso la Corte di Appello di.... ho notificato copia dell'antescritto atto a: ....residente in .... alla via...., n...., ivi recandomi e consegnandone copia a mani di/mediante spedizione a mezzo del servizio postale come per legge. Altra copia dell'antescritto atto ho notificato a: ....residente in .... alla via...., n...., ivi recandomi e consegnandone copia a mani di/mediante spedizione a mezzo del servizio postale come per legge. Commento
Nella liquidazione coatta amministrativa in forza del richiamo che l'art. 201, comma 1, opera all'art. 52 della l.fall., il creditore concorsuale, per divenire concorrente, deve sottoporre la propria pretesa al vaglio commissariale, nell'apposito procedimento di formazione del passivo (disciplinata dalla l.fall., art. 209, con rinvio anche agli artt. 98 e ss.), che riveste carattere di esclusività, sì da impedire la costituzione di un titolo, per la partecipazione al concorso, nella sede ordinaria e fuori del procedimento stesso. Nondimeno, la norma di cui all' art. 95, comma 3, l.fall., secondo cui se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato è necessaria l'impugnazione ove non si voglia ammettere il credito stesso al passivo, è applicabile anche nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa (Cass. S.U. n. 2907/1969). Tale principio è applicabile alla liquidazione coatta amministrativa anche nell'interpretazione estensiva accolta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la norma della l.fall., art. 95, comma 3, - nel testo anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 80 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, - andava interpretata estensivamente e trova applicazione, pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato. Tale interpretazione estensiva è stata ritenuta coerente con il principio di durata ragionevole del processo ex art. 111 Cost., e trova conforto nella più recente formulazione dell' art. 96, comma 2, n. 3, l.fall., ragione per cui ne consegue, che ove a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto anche parziale della domanda da parte del creditore, il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, è proseguito dal Commissario liquidatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti della procedura, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal Commissario liquidatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado; nè a tale efficacia osta la circostanza che la predetta sentenza sia intervenuta solo successivamente alla pronuncia sull'opposizione allo stato passivo impugnata e sia stata, quindi, prodotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, essendo la sua esistenza, pari di quella del giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio in tale fase (Cass. n. 26041/2010). Ciò posto, è stato affermato il principio che nella procedura di liquidazione coatta amministrativa la presentazione, da parte del preteso creditore, di domande ai sensi dell'art. 208 l.fall, o di osservazioni o istanze, ai sensi dell'art. 207 l.fall., comporta l'obbligo del commissario liquidatore di provvedere su di esse; ne consegue che, nel caso in cui il credito non sia contemplato, in tutto o in parte, nell'elenco dei crediti ammessi o respinti, il silenzio assume il valore di implicito rigetto, contro il quale, per evitare il formarsi di una preclusione, il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo (Cass. n.25301/2013). |