Domanda tardiva di ammissione di crediti o per il riconoscimento di diritti reali, da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata

Vito Amendolagine

Inquadramento

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111 l. fall. Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112 l. fall. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113 l. fall.

Formula

Egregio Sig. ...

Via ..., n. ...

c.a.p ..., città ...

Oggetto: Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ... con sede in ..., via ..., n ... ordinata con d.m. ... pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. ... del ...

In relazione a quanto stabilisce il r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 212, comma 3, la Società ..., in persona dell'Amministratore Unico Dott. ..., con sede in ..., alla via ..., n. ..._, non avendo ricevuto la comunicazione di cui all'art. 207 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267,

RICHIEDE

La restituzione dei seguenti beni di sua proprietà: ... come risulta dalla seguente documentazione ..., che si allega e, per l'effetto, l'inclusione della predetta società nell'elenco delle domande accolte (oppure)

il riconoscimento del credito di Euro ... derivante da ... come risulta da ..., che si allega, e per l'effetto, l'inclusione della predetta società nell'elenco dei crediti ammessi al passivo in via chirografaria per la predetta somma.

Che tale richiesta è tardiva per i seguenti motivi ...

L'Amministratore Unico della Società........

 

Commento

In ordine alla formazione dello stato passivo, trova applicazione il modello predisposto dagli artt. 207 ss. l.fall. per la liquidazione coatta amministrativa in forza del disposto dell'art. 1, l. n. 95/1989, nella quale il procedimento di verificazione non postula la domanda del creditore ma è il risultato di un accertamento di carattere amministrativo che il commissario esegue autonomamente sulla base delle risultanze delle scritture contabili, salva iniziativa di parte ex art 208 l.fall. ed il potere del creditore di fare osservazioni o istanze. La posizione di quest'ultimo, quindi, muta radicalmente rispetto al fallimento poiché esso creditore non è onerato della presentazione della domanda di ammissione, dovendo, invece, l'organo della procedura procedere all'insinuazione d'ufficio, ma ha solo la facoltà di partecipare al procedimento di formazione del passivo, o, proponendo istanza specifica, se lo ritiene, ovvero formulando osservazioni, se ne ravvisa l'utilità onde influire sull'attività del commissario che non implicano esercizio di azione giudiziaria e non sono, perciò, assimilabili alla domanda di ammissione al passivo.

Il procedimento in esame, dunque, a differenza della procedura fallimentare nella quale ha carattere giurisdizionale e decisorio, rappresenta un vero e proprio procedimento amministrativo nel quale l'iniziativa del creditore si inserisce in via eventuale e con ruolo solo collaborativo in funzione di eventuali opposizioni e non è, perciò, decisiva. Ne discende, quale logico corollario, che se il commissario può fare a meno della domanda del creditore ma è tenuto ad ammettere il suo credito sulla sola base delle risultanze contabili dell'impresa, in linea di astratto principio, non può farsi carico a quest'ultimo di un onere, quello cioè di proporre l'opposizione prevista dall'art. 98 l.fall., tutte le volte in cui tutto o parte del suo credito sia stato escluso.

Il discrimine che segna la differenza fra tale rimedio e quello dell'insinuazione tardiva, è dato, infatti, in concreto, dalla natura del provvedimento preso dal commissario che, a sua volta, è strettamente collegato al ruolo effettivo svolto dal creditore nel procedimento in discussione, Se, dunque, il commissario ha rifiutato l'ammissione del credito in relazione al quale il creditore ha proposto domanda ovvero ha sollevato osservazioni, evidentemente, il titolare di quella ragione creditoria esclusa in tutto o in parte non potrà che insorgere con il rimedio dell'opposizione, operandosi altrimenti una sorta di preclusione nell'ambito della procedura; ma, nei casi, più frequenti, in cui questi non abbia svolto funzione alcuna, neppure meramente partecipativa, nella formazione del passivo, rimanendo ad essa del tutto estraneo ed indifferente, non per ciò solo, la mancata ammissione del suo credito deve essere interpretata come provvedimento di rigetto che lo legittima all'impugnazione anzidetta.

Se è vero che il procedimento di verificazione, come si è detto, ha natura amministrativa, non per questo, però, il silenzio del commissario assume il valore legale sopraindicato, che, peraltro, anche nella materia amministrativa in senso stretto postula, perché venga attribuito ad un atto della P.A., specifica disposizione di legge che dia all'inerzia dell'organo considerato tale significazione.

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