Istanza di cancellazione della societa' in liquidazione coatta amministrativa dal registro delle imprese da proporre al conservatore del registro delle impreseInquadramentoAi sensi dell'art. 2495 c.c., norma richiamata dall'art. 213, comma 4, l. fall., approvato il bilancio finale di liquidazione, il Commissario liquidatore deve chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società. FormulaISTANZA PER LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA'.... IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE Al Conservatore del Registro delle Imprese di .... il Dott...., C.F...., con studio in ...., alla via ...., n...., in qualità di Commissario Liquidatore della Società.... P.I. ...., con sede in ...., alla via...., n...., messa in liquidazione coatta amministrativa con d.m. .... pubblicato in G.U. n. .... del .... PREMESSO - che la liquidazione della Società.... si è chiusa per ripartizione dell'attivo fra i creditori in data....; - che l'istante ha provveduto a depositare tutti gli atti della liquidazione nella Cancelleria del Tribunale di....ai sensi dell'art. 2495 c.c. Tutto ciò premesso CHIEDE che la predetta società venga cancellata dal Registro delle imprese. Luogo e data.... Il Commissario liquidatore.... Commento
Con la chiusura definitiva della liquidazione coatta amministrativa e la cancellazione della società dal registro delle imprese, residua per il creditore l'azione diretta verso il Commissario liquidatore, per colpa di questo, ovvero quella verso i soci, fino alla concorrenza delle somme riscosse. Con la chiusura della liquidazione gli organi della procedura decadono, ad eccezione della residuale fattispecie concordataria poichè in questo particolare caso hanno il compito di sorvegliarne l'esecuzione. Dunque - una volta chiusa la procedura, cancellata la società e depositati i libri - non residua più alcuna attribuzione in capo all'ex Commissario liquidatore, al quale non può essere notificato alcun atto in rappresentanza della società. |