Istanza proposta dal commissario liquidatore per chiedere la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa quando l'attivo non consente alcun riparto finaleInquadramentoLa procedura di liquidazione coatta amministrativa si chiude quando nel corso della stessa si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, nè i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi del Commissario liquidatore. FormulaAl Ministero delle Attività Produttive Roma On. Ministro, il Dott. ..., C.F. ..., con studio in ..., alla via ..., n ..., in qualità di Commissario Liquidatore della Società ... P.I. n ..., con sede in ..., alla via ..., n. ..., messa in liquidazione coatta amministrativa con d.m. ..., pubblicato in G.U. n. ... del ... PREMESSO — che in data ... sono state completate le operazioni di verificazione dello stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa e che non vi sono domande tardive da esaminare; — che dalle risultanze contabili e dalle operazioni di verifica effettuate si evince che non esistono attività da realizzare in capo a detta procedura e che, pertanto, la stessa non può più essere utilmente proseguita; — che in data ... ha sottoposto il bilancio finale di liquidazione e il rendiconto della gestione (all. 1 e 2) all'esame del Comitato di sorveglianza, che li ha approvati, come risulta da ..., che si deposita; — che in data ... è stata sottoscritta dal Comitato di sorveglianza la relazione ex art. 213 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (all. 3). Tutto ciò premesso, FA ISTANZA perché la S.V. Ill.ma Voglia, autorizzare il deposito della documentazione sopra indicata presso la Cancelleria del Tribunale di ..., con la conseguente chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa per assenza di attivo, secondo quanto dispone l'art. 118, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Luogo e data ... Il Commissario liquidatore... CommentoCon la chiusura definitiva della liquidazione coatta amministrativa e la cancellazione della società dal registro delle imprese, residua per il creditore l'azione diretta verso il liquidatore, per colpa di questo, ovvero quella verso i soci, fino alla concorrenza delle somme riscosse. Con la chiusura della liquidazione gli organi della procedura decadono, ad eccezione della residuale fattispecie concordataria poichè in questo particolare caso hanno il compito di sorvegliarne l'esecuzione. Pertanto, una volta chiusa la procedura, cancellata la società e depositati i libri non residua più alcuna attribuzione in capo all'ex commissario liquidatore, al qual dunque non può essere notificato alcun atto in rappresentanza della Società. |