Il nuovo art. 110 l.fall.: ripartizione delle somme e creditori opponenti

La Redazione
20 Giugno 2017

Nel procedimento di ripartizione, ai sensi del novellato art. 110 l.fall., laddove il creditore opponente si possa collocare utilmente all'esito favorevole dell'opposizione nel riparto parziale delle liquidità disponibili, deve avere la possibilità di ottenere anticipatamente l'assegnazione delle somme previo rilascio di idonea garanzia di restituzione.

Nel procedimento di ripartizione, ai sensi del novellato art. 110 l.fall., laddove il creditore opponente si possa collocare utilmente all'esito favorevole dell'opposizione nel riparto parziale delle liquidità disponibili, deve avere la possibilità di ottenere anticipatamente l'assegnazione delle somme previo rilascio di idonea garanzia di restituzione.

Nell'ipotesi in cui invece il creditore opponente non presti alcuna garanzia, il quarto periodo del comma 1 dell'art. 110 l.fall. prevede la facoltà di ottenere il pagamento in sede di riparto previa prestazione di fideiussione. Il creditore opponente non è più titolare di un'aspettativa di mero fatto, ma di un vero e proprio diritto all'accantonamento, seppure nelle forme attenuate della capienza dell'accantonamento meramente contabile.

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