Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 29 - Accettazione del curatore.Accettazione del curatore.
Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione1 . Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore. [1] Comma modificato dall'articolo 26 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. InquadramentoSi ritiene che l'acquisizione della qualità di organo della procedura fallimentare non sia automatica ma necessiti della accettazione da parte del curatore. Tale meccanismo costituisce un retaggio (o meglio un riflesso) del tradizionale meccanismo fiduciario intercorrente fra soggetto nominato ed organo nominando, tale da richiedere al primo un'accettazione che contiene in sé, implicitamente, una dichiarazione di scienza in ordine alla sussistenza delle capacità organizzative e professionali adeguate rispetto alla specifica procedura cui la nomina attiene. L'accettazione deve intervenire entro due giorni ossia in un termine molto breve dalla nomina. Tale limitato spatium deliberandi si collega all'idea che non si debbano creare spazi vuoti nella gestione delle attività fallimentare o inerzie che potrebbero, in certi casi, produrre effetti irreversibili di «vaporizzazione» di elementi dell'attivo. Si pensi al caso in cui si debba procedere con l'esercizio provvisorio al fine di garantire la continuità aziendale e preservare il valore di assets che – come l'avviamento ed altri intangibles – potrebbero subire uno svilimento definitivo dall'arresto della macchina produttiva o commerciale. Si pensi, ancora, all'ipotesi in cui occorra richiedere immediatamente dei provvedimenti cautelari o conservativi volti a recuperare la disponibilità di beni o far valere garanzie altrimenti definitivamente frustrate dall'inerzia. L'importanza dell'adempimento in commento è tale che il comma due di questa disposizione introduce una causa di revoca espressa: infatti il tribunale (può) provvedere d'urgenza alla nomina di altro curatore. Peraltro, il termine deve essere inteso come ordinatorio e non perentorio, non essendo la sanzione della revoca del curatore automatica, ma dovendo passare da un provvedimento motivato del tribunale. Tanto è vero che si ritiene comunemente che l'accettazione debba essere accompagnata da alcune dichiarazioni che diano conto dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità in capo al soggetto designato ed accettante. Non previste dalla norma in commento ma rientranti nei primissimi adempimenti del curatore sono altresì le seguenti operazioni e verifiche, che appare opportuno porre in essere pressoché contestualmente all'accettazione della carica: a) configurare la procedura sul programma di gestione PCT; b) dotarsi di una PEC (consigliabile un indirizzo PEC per ciascuna procedura in modo da canalizzare le comunicazioni con i creditori specifici della stessa e la cancellaria del tribunale); c) verificare la data di pubblicazione della sentenza di fallimento e quella d'iscrizione nel Registro delle Imprese; d) consultare il fascicolo del fallimento (sia esso informatico o cartaceo); e) procedere alla convocazione del fallito o degli amministratori della società fallita; e) richiedere all'Agenzia delle Entrate il rilascio del codice PIN per l'accesso al servizio di «cassetto fiscale» che consente di recuperare le dichiarazioni dei redditi, i contratti registrati ed i modelli di versamento F23 e F24 presentati dal fallito. Altri adempimenti pure urgenti (si pensi all'apposizione di sigilli o alla redazione dell'inventario) saranno trattati nel commento alle singole norme che ne tracciano la disciplina. Secondo una non recente decisione, in caso di mancata tempestiva accettazione il tribunale può senz'altro procedere alla sostituzione del curatore, anche seguendo una via d'urgenza. Si tratterà di un decreto motivato, per riprendere la distinzione introdotta dall'art. 27 l.fall. Tuttavia se l'accettazione pervenga nelle more della emissione del provvedimento di sostituzione, che quest'ultima conseguenza dovrà arrestarsi (Cass. n. 3078/1979). Questo ovviamente a patto che non ricorrano altri motivi di opportunità di sostituzione o revoca della nomina. Con l'accettazione dell'incarico il curatore entra nella pienezza delle proprie funzioni, rispetto alle quali si è recentemente osservato che La posizione del curatore è quella di un organo ausiliario dell'amministrazione della giustizia, tenuto all'adempimento dei doveri del suo ufficio con la diligenza che può meglio consentire il conseguimento dell'interesse, di natura pubblicistica, alla più sollecita composizione del dissesto dell'impresa, al quale si correla l'interesse strettamente privatistico dei creditori ad ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni. (Cass. n. 5094/2015). BibliografiaAbete, Sub art. 28, in Il nuovo diritto fallimentare, Jorio – Fabiani (a cura di), I, Bologna, 2006; Abete, Il curatore, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Panzani (a cura di), III, Torino, 2012; Bonfatti – Censoni, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2011; Cataldo, Carattere personale dell'incarico di curatore e regime di responsabilità, in Fall. 2008, 1393; Cavalli, Gli organi del fallimento, in Tratt. Diritto commerciale, Cottino (diretto da), XI, Padova, 2009; Ghedini, Sub art. 28, in La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico, Ferro (a cura di), Padova, 2007; Lo Cascio, Organi del fallimento e controllo giurisdizionale, in Fall., Milano, 2008; Maffei Alberti, Comm. breve alla legge fallimentare, Padova, 2013; Penta, Gli organi della procedura fallimentare. Soluzioni giudiziali e prime prassi applicative, Torino 2009; Proto, Il curatore, in Il diritto fallimentare riformato, Schiano Di Pepe (a cura di), Padova, 2007; Ricci, Lezioni sul fallimento, I, Milano, 1997; Scano, Il curatore, in Tratt. diritto fallimentare, Buonocore – Bassi (a cura di), II, Padova, 2010; Scarselli, Gli organi preposti al fallimento, in Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2011; Serao, Il curatore, in Fall., Fauceglia – Panzani (a cura di), 2009, 313; Semiani – Bignardi, Il curatore fallimentare pubblico ufficiale, Padova, 1965; Stanghellini, Il curatore: una figura in transizione, in Fall., 2007, 999; Vassalli, Gli organi preposti alla gestione della procedura, in Tratt. diritto fallimentare e delle altre proc. concorsuali, II, Torino, 2014; Vitiello, Il nuovo curatore fallimentare, Milano, 2017; Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Torino, 2006. |