Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 12 - Morte del fallito.Morte del fallito.
Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato. Nel caso previsto dall'art. 528 del c.c., la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del c.c. nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice. InquadramentoLa finalità perseguita dall'art. 12, secondo comma, l.fall. è quella di garantire che la procedura fallimentare si svolga nei confronti di tutti gli eredi del fallito, e non solo di alcuni di essi, e che sia comunque assicurata la loro partecipazione; poiché tale finalità risulta soddisfatta anche qualora essi siano sempre stati informati sullo stato della procedura e vi abbiano in concreto partecipato attivamente con numerose istanze, pur non essendo stato nominato un loro rappresentante, deve escludersi che in tal caso siffatta omissione assuma decisivo rilievo (Cass. I, n. 16115/2011). GeneralitàIn tema di equa riparazione, ai sensi della l. n. 89/2001, gli eredi dell'imprenditore fallito nel corso della procedura fallimentare hanno titolo per il riconoscimento dell'indennizzo «iure proprio» purché abbiano partecipato alla procedura, mediante istanze, richieste o ricezione di atti, potendo solo in tal caso configurarsi un interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli del giudizio (Cass. VI, n. 8508/2016). L’art. 12 si applica anche nel caso di morte del debitore concordatario nel corso della procedura di concordato preventivo liquidatorio: con la conseguenza per cui la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se costoro hanno accettato con beneficio d’inventario ovvero, nel caso di cui all’art. 528 c.c., nei confronti del curatore dell’eredità giacente (Cass. I, n. 26567/2020). |