Legge - 27/01/2012 - n. 3 art. 16 - Sanzioni 1

Salvo Leuzzi

Sanzioni1

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;

d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all' articolo 15, comma 9 , che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all' articolo 15, comma 9 , che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

Inquadramento

Come controbilanciamento ai cospicui benefici che le tre procedure passate in rassegna contemplano, sono state introdotte nuove ipotesi di reato calibrate specificatamente sulla persona del debitore, quando egli persegua in modo fraudolento lo scopo di ottenere l'accesso alle procedure, o quando ponga in essere comportamenti di per sé considerati lesivi dell'interesse della massa dei creditori. Le condotte penalmente rilevanti (soltanto dolose) sono annoverate nella norma in commento; esse possono essere tenute dal debitore prima e durante le procedure (art. 16, comma 1). Condotte sanzionate penalmente possono essere poste in essere anche dall'Organismo di composizione della crisi (art. 16, commi 2 e 3).

La clausola di riserva contenuta nell'esordio dell'art. 16 novellato, «salvo che il fatto non costituisca più grave reato», postula il carattere sussidiario delle fattispecie punite dall'art. 16 stesso rispetto ai reati di bancarotta fraudolenta, nell'ipotesi di sopravvenuto fallimento del debitore ex art. 12, comma 5, l. n. 3/2012.

Non è dato reperire una fattispecie astratta in cui sussumere le condotte del gestore per la liquidazione di cui all'art. 7, comma 1, l. n. 3/2012 e del liquidatore di cui agli artt. 13 e 14 quinquies, l. n. 3/2012 nelle ipotesi in cui gli stessi non coincidano con la figura dell'Organismo di composizione della crisi. Il che costituisce un'evidente vuoto normativo.

Si tratta di reati perseguibili d'ufficio, sicché il giudice investito dei procedimenti di cui alla legge n. 3/2012 che all'udienza fissata ravvisi iniziative o atti in frode ai creditori posti in essere al fine di ottenere l'accesso alle procedure stesse, trasmetterà la denuncia al pubblico ministero, così come nell'ipotesi di annullamento dell'accordo di ristrutturazione o di piano del consumatore di cui agli artt. 14, comma 1, e 14-bis, comma 2, lett. a) l. n. 3/2012.

Fattispecie

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono previste la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da mille a cinquantamila euro per il debitore che per ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi, a) aumenta o diminuisce il passivo, ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simula attività inesistenti oppure b) produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge in tutto o in parte la documentazione relativa alla propria situazione debitoria oppure la propria documentazione contabile; c) omette l'indicazione di beni nell'inventario ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3 l. n. 3/2012; d) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei; e) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

Dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, si tratta di fattispecie analoghe a quelle previste dagli artt. 216, comma 1, lett. a) e dall'ultima parte del comma 1 dell'art. 236.

In tutti i casi, l'elemento soggettivo richiesto dai reati è il dolo specifico: occorre ovviamente che tali fatti illeciti vengano compiuti per ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi. Invece, l'avverbio che accompagna l'ipotesi di simulazione di attività inesistenti – «dolosamente» – non pare rilevante, neppure per qualificare l'elemento soggettivo.

Sono reati propri, poiché possono essere commessi soltanto da o con il concorso di un soggetto qualificato; sotto tale profilo possono essere distinti in due gruppi a seconda che il soggetto attivo sia il debitore oppure il componente dell'organismo di composizione della crisi.

Anche i reati previsti dalle lett. b) trovano riferimento nell'art. 216, comma 1, lett. b) l.fall. Occorre sempre il dolo specifico, in quanto la condotta illecita deve mirare ad ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi, per cui il reato si perfeziona nel momento in cui viene posta in essere la condotta illecita.

Il comma 2 dell'art. 16 prevede sanzioni penali per l'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo avanzata dal debitore oppure in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati, oppure circa la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore (reclusione da uno a tre anni e multa da mille a cinquantamila euro).

Con riferimento ai commi 2 e 3 dell'art. 19, soggetto attivo dei reati ivi contemplati è il componente dell'organismo di composizione della crisi previsto dall'art. 15. La previsione del comma 2 richiede anche, affinché sussista il reato, che i creditori abbiano risentito un danno conseguente all'attività illecita. In mancanza di precisazioni, appare sufficiente un danno lieve per il perfezionamento del reato.

Anche in questi casi si è in presenza di reati propri, ciò che non esclude l'ipotesi del concorso nella loro commissione di soggetti terzi, ad esempio creditori o lo stesso debitore, con riguardo a quelle condotte che non integrino i reati previsti dal comma 1 del medesimo art. 16. Elemento soggettivo è il dolo generico, in entrambe le previsioni del secondo e terzo comma dell'art. 16.

Per quanto concerne i reati commessi dall'O.c.c. (e dal professionista che svolga le relative funzioni), si tratta di reati di evento a forma vincolata, che si concretano in false attestazioni in relazione alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo o di piano del consumatore, o in relazione alla fattibilità del piano o nelle relazioni dall'O.C.C. stesso redatte (ai sensi degli artt. 9, comma 3-bis, art. 12, comma 1, art. 14-ter, comma 1. l. n. 3/2012). L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

La pena è la reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.000 a 50.000 euro. Alla medesima pena sono soggetti il componente dell'O.C.C. o il professionista che cagionino danno ai creditori, omettendo oppure rifiutando, senza giustificato motivo, un atto del loro ufficio.

Bibliografia

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