Legge - 27/01/2012 - n. 3 art. 15 - Organismi di composizione della crisi 1 2

Salvo Leuzzi

Organismi di composizione della crisi 12

 

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attivita' degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

7. L'organismo esegue le pubblicita' ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attivita' di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attivita' di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione e' data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all' articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

[1] Articolo sostituito articolo 18, comma 1, lettera t), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

[2]  

Per il regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi del presente articolo, vedi il D.M. 24 settembre 2014, n. 202.

Inquadramento

La norma affronta e disciplina ad ampio spettro gli aspetti della costituzione degli Organismi di composizione della crisi, dell'iscrizione negli appositi registri, dei compiti svolti e del ruolo ricoperto da detti organismi nel contesto del sistema dei rimedi contro il sovraindebitamento.

Costituzione e iscrizione del registro

Ai sensi del comma 1 dell'art. 15, gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità, deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Facendo difetto qualsiasi limite e precisazione, gli Organismi di composizione della crisi possono essere costituiti da qualsiasi ente pubblico, pur dovendo essere iscritti – come disposto dal comma 2 – in apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

Ai sensi del comma 3, il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione degli organismi in questione nel registro previsto nel comma precedente dello stesso articolo, con regolamento da adottare a mente dell'art. 17, comma 3, legge n. 400/1988, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 3/2012.

La mancata iscrizione nel registro suddetto si deve ritenere che comporti necessariamente l'illegittimità dell'attività prestata, in violazione dell'interesse pubblico allo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 15 da parte di soggetti qualificati

Con il medesimo decreto devono essere disciplinate anche la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli O.c.c. a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Il ruolo centrale nella gestione delle procedure è affidato dunque agli O.c.c. ed ai gestori della crisi da sovraindebitamento che svolgono le attività su incarico degli Organismi medesimi o del Tribunale. Si tratta di figure terze che sono, dunque, chiamate ad assistere il debitore e a gestire la fase dell'accesso alla procedura, della comunicazione dell'accordo e dell'esecuzione dello stesso con assoluta imparzialità ed indipendenza.

Decreto ministeriale

Il recente decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 ha istituito, appunto, il Registro degli Organismi autorizzati a svolgere tale ruolo e ha formalizzato i requisiti di iscrizione e permanenza nell'elenco. La legge n. 3/2012 già prevedeva un'iscrizione di diritto per alcuni Organismi ed un'iscrizione sottoposta al vaglio del responsabile del Registro per gli altri Organismi: i primi verranno accreditati nella sezione A del Registro e i secondi nella sezione B. Oltre agli Organismi nelle due sezioni verranno inseriti gli elenchi dei gestori della crisi. Gli enti che beneficiano di un'iscrizione di diritto, quindi a semplice richiesta, sono gli Organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, il segretario sociale, gli ordini professionali degli avvocati, commercialisti, esperti contabili e Notai, anche se associati tra loro. Mentre nella sezione B possono essere iscritti Organismi istituiti quale articolazione interna di Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni ed istituzioni universitarie pubbliche.

Per essere iscritti gli Organismi di entrambe le sezioni devono dotarsi di un referente all'interno dell'Organismo al quale sia garantito un adeguato grado di indipendenza, devono produrre una polizza assicurativa con un massimale di almeno un milione di euro e adottare un regolamento che sia conforme alla normativa; per gli Organismi che non beneficiano dell'iscrizione di diritto è inoltre richiesta, oltre alla costituzione come articolazione interna di uno degli enti pubblici specificamente indicati, la disponibilità da parte di almeno cinque gestori della crisi ad operare in via esclusiva per l'Organismo.

Quanto alla figura dei gestori sono richiesti particolari requisiti di onorabilità, professionalità, formazione ed aggiornamento, trattandosi di un incarico che richiede specifiche competenze ed esperienza nelle materie giuridiche ed economiche con particolare riferimento alle procedure concorsuali ed alle esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

Per agevolare l'iniziale operato degli Organismi è previsto che per i primi tre anni avvocati, commercialisti, esperti contabili e notai siano esentati dai requisiti di qualificazione ed aggiornamento purché siano stati nominati, in almeno quattro procedure, come curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle procedure di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero abbiano svolto compiti e funzioni dell'Organismo o del liquidatore nell'ambito dei procedimenti di gestione della crisi o di liquidazione dei beni.

Come chiarito sopra, gli organismi di composizione della crisi provvedono alle proprie attività solo «su istanza della parte interessata». Poiché, pertanto, non vi è l'obbligo di richiedere l'intervento degli organismi di composizione della crisi, sussiste il problema dell'applicabilità della presente legge allorché la parte interessata non richieda l'intervento di tali organismi, non essendo, secondo il testo della legge, obbligata a richiederlo.

In base, al comma 4 della norma in commento gli O.c.c. costituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forza dell'art. 2 legge n. 580/1993, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito in virtù dell'art. 22, comma 4, lett. a), l. n. 328/2000 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

Risorse disponibili e obblighi di documentazione

A tenore del comma 4 dell'art. 15 è disposto che, dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1, non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti. Le attività degli organismi in questione devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri finanziari.

Ottenuta l'iscrizione, l'Organismo è soggetto ad obblighi di documentazione e rendicontazione dell'attività svolta. Gli Organismi possono incorrere nella sospensione o cancellazione dal Registro per la perdita o l'inesistenza dei requisiti di iscrizione oppure per non aver svolto almeno tre procedimenti di gestione della crisi nel corso di un biennio. Sono poi previsti, sia per gli Organismi che per i gestori, particolari obblighi di indipendenza, riservatezza e correttezza proprio a tutela del debitore e dei creditori coinvolti nella procedura.

Eterogeneità dei compiti

Nella legge sulla crisi da sovraindebitamento il legislatore ha adottato, probabilmente per contenere i costi della procedura, e presumibilmente guardando alla crisi del «piccolo» debitore, un modello nel cui quadro un solo soggetto, l'organismo di composizione della crisi o in alternativa il professionista incaricato dal presidente del tribunale, che svolge i ruoli più diversi (e confliggenti): l'assistenza al debitore nella predisposizione del piano o della bozza di accordo (art. 7, comma 1, e art. 15), l'attestazione di esso (art. 9, comma 2, e art. 15), i rapporti con gli uffici fiscali (art. 9, comma 1, l. n. 3/2012), la predisposizione per il tribunale di una relazione particolareggiata sulle cause della crisi del consumatore (art. 9, comma 3, l. n. 3/2012), la cura delle comunicazioni e della pubblicità degli atti, anche presso i registri immobiliari ed il registro delle imprese (art. 10, 12-bis l. n. 3/2012, e 15), la cura dei rapporti con i creditori e delle comunicazioni (art. 12 e 12-bis l. n. 3/2012), la proposta di nomina del liquidatore (art. 13, comma 1, l. n. 3/2012), la vigilanza sull'adempimento comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità (art. 13, comma 2, l. n. 3/2012), il supporto al debitore finalizzato a modificare la proposta qualora diventi irrealizzabile quella originaria (art. 13, comma 4-ter, l. n. 3/2012), l'assistenza al debitore e la elaborazione di una relazione indirizzata al tribunale nella procedura di liquidazione del patrimonio (art. 14-ter, comma 3, l. n. 3/2012), ove si occupa anche dei rapporti con gli uffici fiscali (art. 14-ter, comma 4, l. n. 3/2012). L'organismo può persino svolgere le funzioni di liquidatore e di gestore della liquidazione (art. 15, comma 8, l. n. 3/2012) e può, previa autorizzazione del giudice, accedere all'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazione creditizia ed alle altre banche dati (art. 15, comma 10).

In sostanza, nello svolgimento di questi compiti, l'organismo o il professionista svolgono ruoli astrattamente in attrito, quali quello di consulente del debitore, di ausiliario del giudice, di tutore della massa dei creditori, di terzo attestatore indipendente, persino eventualmente di liquidatore dei beni.

Ad ogni modo, il legislatore, anche per prevenire eventuali abusi, sostanzialmente si affida a due previsioni particolari: la qualifica professionale dell'organismo o del professionista, e la presenza di sanzioni penali.

Ai sensi del comma 5, l'organismo de quo assume ogni opportuna iniziativa, che serva a predisporre il piano di ristrutturazione, il raggiungimento dell'accordo e la buona riuscita dello stesso e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo

Pertanto, l'O.c.c. collabora con il debitore a predisporre la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, previsto nell'art. 7, che ammette l'ausilio degli organismi con sede nel circondario del tribunale competente per territorio; svolge ogni attività occorrente per predisporre il piano di ristrutturazione, per conseguire l'accordo e per l'esecuzione dello stesso, al fine di superare la crisi; l'organismo collabora con il debitore ed i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

In base al comma 6, l'Organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2.

In virtù del comma 7, l'organismo esegue la pubblicità della proposta dell'accordo ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento.

Successivamente all'omologazione, l'Organismo di composizione della crisi si adopera per vigilare sull'adempimento dell'accordo e per risolvere le difficoltà insorte nell'esecuzione. Ai sensi del comma 8 dell'art. 15, quando il giudice lo dispone ai sensi degli artt. 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l. n. 3/2012 l'organismo svolge le funzioni di liquidatore. Ove designato ai sensi dell'art. 7, comma 1, l'organismo svolge le funzioni di gestore per la liquidazione. In buona sostanza, l'Organismo normalmente dovrebbe assumere le funzioni di liquidatore nelle tre procedure di cui alla legge n. 3/2012 (ai sensi degli artt. 13, comma 1, con riferimento alle prime due; ai sensi dell'art. 15, comma 8, per la terza).

Il regolamento ministeriale sembra rafforzare i caratteri di indipendenza ed imparzialità del soggetto designato dall'organismo quale gestore della crisi (il decreto non si occupa, invece, ovviamente, del professionista designato dal presidente del tribunale, tranne che per la determinazione dei compensi), prevedendo una apposita formazione professionale e di aggiornamento, precisi requisiti di onorabilità (art. 4), una necessaria assicurazione (art. 4), una disciplina tendente a garantire l'indipendenza e a prevenire il conflitto di interessi (artt. 10 e 11 l. n. 3/2012), l'adozione di un regolamento di autodisciplina (art. 10).

Professionista

Qualora il debitore voglia avvalersi non di un organismo, ma di un professionista, dovrà richiederne la nomina al presidente del tribunale, che designerà, a mente del comma 9 dell'art. 15, un soggetto abilitato a svolgere le funzioni di curatore fallimentare o un notaio. Secondo il comma evocato i compiti e le funzioni attribuite agli Organismi di composizione della crisi possono essere svolti altresì da un professionista, o da una società tra professionisti, in possesso dei requisiti previsti per la nomina a curatore fallimentare, o da un notaio in virtù di nomina del Tribunale territorialmente competente. Quest'ultima previsione è valsa a consentire l'instaurarsi delle procedure pur in assenza del Registro degli Organismi e si profila a tutt'oggi necessaria dato il vincolo della competenza territoriale. Potrebbe, infatti, accadere che in un determinato circondario non siano stati istituiti Organismi con il rischio di impedire, di fatto, l'accesso a questi strumenti di tutela. La sostanziale vicinanza tra queste procedure e quelle concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare ha indotto il legislatore ad individuare nei soggetti che abbiano maturato una certa esperienza in quell'ambito, unitamente ai notai, i potenziali gestori, nella prima fase di operatività del Registro, degli accordi di ristrutturazione. Attesa la delicatezza di questo ruolo è auspicabile una particolare attenzione da parte degli Organismi e del Responsabile del Registro nella valutazione dei profili di coloro che richiedono l'iscrizione proprio per la funzione di garanzia che sono chiamati a svolgere.

Accesso all'anagrafe tributaria

Ai sensi del comma 10, gli organismi, previa autorizzazione del giudice, per lo svolgimento dei compiti previsti nella legge n. 3/2012, possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle Centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, rispettando le disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, come da deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8 (art. 18, comma 1).

A tenore del comma 11 della norma ora in commento, i dati personali acquisiti per le finalità del comma precedente possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare di tali dati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione effettuata. L'accesso alle informazioni potrebbe riguardare, peraltro, non soltanto il debitore proponente, ma anche altri soggetti, tra cui i creditori e/o coloro che hanno conferito beni/redditi in garanzia ai fini del buon esito della proposta ai sensi dell'art. 8, comma 2.

Bibliografia

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