Legge - 27/01/2012 - n. 3 art. 14 nonies - Liquidazione 1Liquidazione1 1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. 2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non e' probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore puo' subentrarvi. 3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta. 4. I requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo' avvalersi ai sensi del comma 1, nonche' i mezzi di pubblicita' e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura. [1] Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. InquadramentoLa norma contiene la disciplina della fase di liquidazione, che si mostra carente e lacunosa, per quanto mutuata in gran parte da quella fallimentare. Programma di liquidazioneAi sensi del comma 1 della norma ora in commento, il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, è chiamato ad un secondo, cruciale adempimento, dovendo elaborare un programma di liquidazione, che verrà comunicato al debitore e ai creditori, quindi depositato presso la cancelleria del giudice. La norma non indica, diversamente da quanto previsto in caso di fallimento (v. art. 104-ter l.fall.), il contenuto del programma, limitandosi semplicemente a precisare che il programma «deve assicurare la ragionevole durata della procedura»; né stabilisce che il programma di liquidazione debba essere approvato dal giudice o dai creditori. Dalla norma anzidetta si ricava che la tipologia e i tempi della liquidazione sono rimessi alle scelte del liquidatore, deputato ad indicare in un apposito documento le iniziative da intraprendere ai fini della monetizzazione dei beni e delle attività inventariate. Il primo comma mette, dunque, in risalto l'attività di pianificazione della liquidazione, pianificazione che, tuttavia, ha un orizzonte circoscritto, posto che in assenza di strumenti utili a dar continuità all'esercizio dell'impresa, sembra assumere una configurazione meramente liquidatoria. Il secondo inciso del comma 1 detta il principio d'indirizzo per il quale il programma di liquidazione deve assicurare la ragionevole durata della procedura. Il liquidatore è tenuto a segnalare nel programma anche le azioni giudiziali, recuperatorie e revocatorie, che ha intenzione di promuovere, posto che le medesime ridondano sulla consistenza del patrimonio liquidabile appannaggio dei creditori concorsuali. Sia l'elaborazione che l'esecuzione del programma sono governate in piena autonomia dal liquidatore, senza che i creditori possano ingerirsi nella relativa attività e senza che al giudice sia riservato l'esercizio di poteri autorizzativi. In altri termini, nessuna norma contempla una qualche forma di approvazione del programma. Nonostante, a differenza del programma di liquidazione contemplato nel fallimento, nella procedura in esame non sia previsto un esame da parte dei creditori, appare ben possibile che il liquidatore su iniziativa dei creditori possa apportare le modifiche più opportune con riguardo alle modalità di vendita di specifici beni, alle forme di pubblicità più idonee ed alla formazione di eventuali lotti del patrimonio. Amministrazione dei beni ed esercizio delle azioniAi sensi del comma 2 della norma, il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione e nel quale sono acclusi anche accessori, pertinenze e frutti prodotti dai beni del debitore. Se ne ricava che gestore dell'intera procedura è, dunque, l'organo concorsuale nominato ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 2, lett. a), l. n. 3/2012 il quale provvederà alle operazioni secondo il predefinito programma, esercitando ogni azione volta a conseguire la disponibilità del patrimonio del debitore, nell'ottica di amministrarlo in funzione liquidatoria, attraverso la vendita dei beni tramite procedure competitive e il recupero dei crediti che non si ritenga utile cedere – pure se contestati – in quanto «non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda» (comma 2, prima parte). Modalità della liquidazioneL'assenza di qualsiasi controllo anticipato del contenuto del programma da parte dei creditori e la mancanza di un meccanismo di preventiva autorizzazione del giudice al compimento degli atti esecutivi sono il tratto caratterizzante della fase liquidatoria. Sempre ai sensi del comma 2 della norma in commento, le modalità della vendita sono articolate in modo conforme a quanto a quanto prescritto dagli artt. 107 ss. l.fall., quindi vocate alla realizzazione del più alto ricavo nel più ristretto tempo, mediante procedure improntate alla trasparenza quindi idonee a permettere la più ampia partecipazione dei potenziali interessati all'acquisto. È espressamente possibile avvalersi di soggetti specializzati. È imprescindibile «salvo il caso di beni di modesto valore», che la vendita sia preceduta da una stima ad opera di esperti. A tenore dell'ultimo inciso del comma 2, se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi, quindi ricorrere ad una forma «mediata» di monetizzazione della attività. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, l.fall. Potere di sospensioneLa penultima parte del comma secondo mette in luce gli essenziali compiti di controllo della fase liquidatoria assegnati al tribunale. L'attività di sorveglianza sull'attività degli organi della procedura è presupposta, in effetti, dall'incisivo potere di sospensione scolpito nel richiamato inciso del secondo comma. E infatti, benché non sia prevista tout court la possibilità di chiedere al tribunale la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda, l'ultimo periodo dell'art. 14-novies, comma 2, consente, «in ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi», la sospensione, da parte del giudice, degli atti di esecuzione del programma di liquidazione. In tal senso, il magistrato può dar peso, inibendo il compimento dell'atto che le veicoli, ad irregolarità della procedura di vendita; inoltre, il giudice può senz'altro valorizzare quelle circostanze e situazioni in costanza delle quali, nel contesto della liquidazione fallimentare, sono riconosciuti al curatore e al giudice, rispettivamente, il potere di sospendere la vendita e quello di impedirne il perfezionamento (art. 107, comma 4, e 108, comma 1, l.fall.). ReclamiLa connotazione paradigmatica della procedura fallimentare disegna l'opportunità di applicare analogicamente, a fronte di atti posti in essere dal liquidatore, le norme sui reclami endofallimentari, ossia gli artt. 26 e 36 legge fall. In alternativa, andrebbe comunque riconosciuto un potere di reclamo camerale secondo le forme previste dall'art. 10, comma 6, in virtù del comma 2 dell'art. 13, l. n. 3/2012 concernente l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore: la norma appena evocata, infatti, dispone che «sulle contestazioni che hanno oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura». Che ai creditori e al debitore debba essere concesso il ricorso ad uno strumento impugnatorio-rimediale si evince anche dall'inciso del comma 2 della norma in commento, in base al quale, prima del completamento delle operazioni di vendita, «il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice». Se con riferimento al magistrato la comunicazione è connessa al potere di sospensione appresso enucleato, con riferimento alle altre due figure non può che esser funzionale all'esercizio di una qualche forma di controllo sulla base delle regole dell'archetipo concorsuale di riferimento, in difetto di previsioni specifiche. Conformità e difformità degli atti rispetto al programma di liquidazioneAi sensi del comma 3 della norma in commento, solo dopo aver verificato la conformità degli atti dispositivi al programma, il giudice può – sentito il liquidatore – autorizzare, con decreto motivato, lo svincolo delle somme, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, compresa la trascrizione del decreto di apertura della procedura. L'accertamento della difformità degli atti di vendita rispetto al programma conduce, per converso, all'inefficacia delle procedure di vendita, ferma restando la responsabilità del liquidatore nei confronti dell'aggiudicatario del bene. Dal comma 3 ora in esame si evince che il giudice, benché privo della possibilità di interferire sui contenuti del programma, è deputato alla costante verifica della conformità degli atti dispositivi rispetto al piano prestabilito, che assurge a lex specialis per l'organo che lo ha unilateralmente concepito. Rapporti giuridici pendenti e lacune di disciplinaLe lacune di disciplina attengono a diversi profili. Spicca, innanzitutto, l'omessa regolamentazione dei rapporti giuridici pendenti (o preesistenti), il che appare tanto più considerevole se si apprezza la rilevanza dei contratti rispetto ai compendi aziendali attivi e, quindi, la relativa funzionalità alla massimizzazione del risultato liquidatorio. Mancando una norma analoga all'art. 72 l.fall. residua il dubbio circa la possibilità, da parte del liquidatore, di richiedere al giudice, nell'interesse del ceto creditorio, la sospensione o lo scioglimento dei rapporti negoziali. La necessità di proteggere il patrimonio da liquidare anche in riferimento alla nascita di ulteriori obbligazioni a carico della massa suggerisce l'applicazione analogica della norma generale sopra evocata. In una fattispecie in cui tutti i debiti da soddisfare provenivano da contratti di finanziamento pendenti, cioè non ancora completamente eseguiti, una pronuncia di merito ha affermato l'applicabilità analogica della disciplina di cui all'art. 169-bis l.fall., in assenza di un divieto espresso all'interno della legge n. 3/2012 (Trib. Pistoia, 23 febbraio 2015). Fanno difetto, inoltre, strumenti di gestione dinamica dell'azienda, quali l'esercizio provvisorio dell'impresa e l'affitto d'azienda. L'assenza di mezzi di esercizio dell'impresa utili alla gestione dinamica del patrimonio del debitore nella prospettiva della più efficace liquidazione appare scarsamente comprensibile sol che si consideri che alla procedura ora in esame sono legittimate ad accedere imprese agricole pure di considerevoli dimensioni. Infine, non è previsto un rendiconto di gestione da parte del liquidatore. BibliografiaAngelici, Ferri, Manuale di diritto commerciale, Milano, 2015, 821; Bonfatti, Gli incentivi alla composizione negoziale delle crisi d'impresa: uno sguardo d'insieme, in Bonfatti - Falcone (a cura di), Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento, Milano, 2014, 33; Caiafa, La composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Dir. fall. 2012, I, 416; Caterini, Sovraindebitamento, ristrutturazione del debito e datio in solutum, in Rass. dir. civ. 2014, 337; Costa, Profili problematici della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Dir. fall. 2014, 6, 10663; De Linz, Spunti critici sulle nuove procedure di sovraindebitamento e ordinamenti a confronto, in Dir. fall. 2015, 5, 10482; Fabiani, La gestione del sovraindebitamento del debitore «non fallibile» (d.l. 212/2011), in ilcaso.it, doc. n. 278/2012; Fabiani, Crescita economica, crisi e sovraindebitamento, in Corr. giur. 2012, 449; Fabiani, Primi spunti di riflessione sulla regolazione del sovraindebitamento del debitore non «fallibile», in Foro It. 2012, V, 94 ss.; Guiotto, La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, in Fall. 2012, 23; Lo Cascio, La composizione delle crisi da sovraindebitamento (Introduzione), in Fall. 2012, 1021; Macario, Finalità e definizioni, in AA.VV., La «nuova» composizione della crisi da sovraindebitamento, a cura di Di Marzio-Macario-Terranova, Milano, 2013, 18; Macario, Sovraindebitamento e procedure di esdebitazione per i debitori «non fallibili». Il completamento della riforma, in Oss. dir. civ. comm. 2012, 303; Michelotti, Osservazioni in tema di procedure di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 e succ. mod. ed integr., in Fallimento, 2015, 11, 1222; Modica, Profili giuridici del sovraindebitamento, Napoli, 2012; Nigro, Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, Le procedure concorsuali, 3, Bologna, 2014, 549; Nonno, in Sovraindebitamento e usura, a cura di Ferro, Milano, 2012, 84; Paciello, Prime riflessioni (inevitabilmente critiche) sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, in Riv. dott. comm. 2012, II, 93; Panzani, Composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Nuovo dir. soc. 2012, I, 9; Panzani, La composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il d. l. 179/2012, in ilfallimentarista.it, 12 dicembre 2012; Pellecchia, Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti, Torino, 2012; Rispoli, Farina, La nuova disciplina del sovraindebitamento del consumatore, in AA.VV., Problemi attuali di diritto privato. Studi in memoria di Nicola Di Prisco, Torino, 2016, 891; Sciuto, Il debitore civile sovraindebitato, in Cian (a cura di), Diritto commerciale, Torino, 2014, II, 514; Soldati, Il sovraindebitamento alla prova della riforma del diritto fallimentare, in Contratti, 2016, 6, 628; Terranova, Insolvenza. Stato di crisi. Sovraindebitamento, Torino, 2013; Terranova, La composizione delle crisi da sovraindebitamento: uno sguardo d'insieme, in Di Marzio - Macario - Terranova (a cura di), Composizione delle crisi da sovraindebitamento, Milano, 2012, 7; Tiscini, I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, in Riv. dir. proc. 2013, 3, 649; Vattermoli, La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alla luce del diritto «oggettivamente» concorsuale, in Dir. fall. 2013, I, 771. |