Legge - 27/01/2012 - n. 3 art. 14 quater - Conversione della procedura di composizione in liquidazione 1

Salvo Leuzzi

Conversione della procedura di composizione in liquidazione1

 

1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5 , e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

[1] Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Inquadramento

Al netto dell'ipotesi in cui la procedura di liquidazione sia intrapresa su istanza del debitore quale soluzione, a base volontaria, al sovraindebitamento, la legge n. 3/2012 prevede anche la possibilità che alla liquidazione del patrimonio si giunga dopo l'infruttuoso esperimento dei rimedi dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore.

La liquidazione del patrimonio del debitore avviene per conversione ed in forza di un decreto che ha il medesimo contenuto di cui all'art. 14-quinquies, comma 2, l. n. 3/2012.

Tutte le ipotesi che danno luogo alla conversione delle procedure di composizione della crisi in liquidazione del patrimonio sono ascrivibili a comportamenti o cause imputabili al debitore sia di natura dolosa che colposa, per cui pare di poter dedurre da ciò che la conversione in parola abbia un connotato di natura afflittiva per il debitore.

La conversione, laddove è ammessa, tende alla ricerca di qualsiasi soluzione della crisi, laddove le procedure di accordo del debitore o di piano del consumatore non si siano potute realizzare, eppure persista l'aspirazione a fronteggiare il sovraindebitamento.

Fattispecie

Le ipotesi che possono dar luogo a conversione sono tassative: annullamento pronunciato ai sensi dell'art. 14, comma 1, l. n. 3/2012; declaratoria di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano di prevista dall'art. 14-bis, comma 2, lett. a) l. n. 3/2012; risoluzione legale e revoca contemplate dall'art. 11, comma 5, nonché le ipotesi affini contemplate dall'art. 14-bis, comma 1, l. n. 3/2012; risoluzione giudiziale ex art. 14, comma 2, l. n. 3/2012 nonché fattispecie annoverate dall'art. 14-bis, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012 ma solo se determinate da cause imputabili al debitore.

I legittimati attivi alla richiesta di conversione sono, in definitiva, il debitore medesimo o i suoi creditori. Questi ultimi possono invocarla «nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. a)» (dunque per atti di frode).

La conversione della procedura di composizione in quella di liquidazione può essere talvolta disposta finanche d'ufficio, secondo una prospettiva sanzionatoria, nei casi di cui al richiamato art. 11, comma 5, l. n. 3/2012 (cessazione di diritto degli effetti dell'accordo di composizione per non aver il debitore eseguito integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste nell'accordo, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti di previdenza; revoca dell'accordo per il compimento durante la procedura di atti diretti a frodare i creditori); nei casi di cui all'art. 14-bis, comma 1, l. n. 3/2012 (revoca e cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore nei casi di cui all'art. 11, comma 5, l. n. 3/2012; in ipotesi di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologa del piano del consumatore per inadempimento ex art. 14-bis, comma 2, lett. b) l. n. 3/2012 «ove determinati da cause imputabili al debitore» (art. 14-quater). In linea di sintesi, la liquidazione si apre, dunque, officiosamente in caso di annullamento o risoluzione delle altre procedure.

Con riguardo al debitore, persona fisica o ente collettivo, l'interesse alla conversione non sembra peraltro agevolmente apprezzabile ove si consideri l'esclusione dell'esdebitazione, che è interdetta dall'avere compiuto atti fraudolenti ai danni dei creditori (art. 14-terdecies, comma 2, lett. b) l. n. 3/2012).

Per quanto concerne i creditori, l'interesse è ravvisabile, sia in un'ottica sanzionatoria del comportamento fraudolento del debitore al quale non è più permesso destinare al soddisfacimento dei crediti solo parte del proprio patrimonio, bensì tutti i beni che vi sono ricompresi, ivi inclusi quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi all'apertura della procedura (salvi quelli che il liquidatore non abbia incluso nel programma di liquidazione poiché ritenuti antieconomici), sia in un'ottica conservativa del valore dell'azienda o di suoi rami, soprattutto laddove, nel procedimento pregresso, si sia provveduto alla continuazione dell'impresa nella prospettiva del migliore realizzo del complesso produttivo.

Modalità ed effetti della domanda

La domanda potrà essere promossa nei giudizi mirati all'accertamento della risoluzione o dell'annullamento, ma non sembra possa escludersi la possibilità che a proporla siano i creditori che non hanno preso parte a detti giudizi.

La conversione assicura la «cristallizzazione» del patrimonio esistente: la procedura di liquidazione si sostituisce senza soluzione di continuità a quella di composizione della crisi, con salvezza degli atti compiuti e degli effetti prodotti ai quali si aggiunge lo spossessamento; a far data dall'accoglimento della domanda di liquidazione, al liquidatore è infatti affidato il potere di gestire in via esclusiva il patrimonio monetizzabile del debitore.

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