Legge - 27/01/2012 - n. 3 art. 14 ter - Liquidazione dei beni 1 (A)Liquidazione dei beni 1 (A) 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. 2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. 3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonche' una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda. 4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. 5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore. 6. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione della societa' produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili 2.
--------------- (A) In riferimento al presente articolo vedi: Messaggio INPS 24 luglio 2015, n. 4968, Risposta Agenzia delle Entrate 9 maggio 2023, n. 324 [1] Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221. [2] Comma aggiunto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera i), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176. Vedi anche l'articolo 4-ter, comma 2, del D.L. 137/2020 medesimo. InquadramentoLa legge n. 3/2012, nella sua configurazione primigenia, non prevedeva una alternativa liquidatoria alla soluzione negoziata della crisi da sovraindebitamento, essendo, la liquidazione, prevista soltanto come fase esecutiva dell'accordo di composizione omologato. La novellazione operata dal Decreto Crescita-bis ha colmato la carenza, pur con una disciplina che presenta ancora molti vuoti normativi. La procedura di liquidazione dei beni è ora regolata nel Capo II (artt. da 14-ter a 14-terdicies l. n. 3/2012) ed è strutturata sullo schema del fallimento, articolandosi nelle fasi dell'apertura (con nomina del liquidatore da parte del tribunale: art. 14-quinquies l. n. 3/2012); dell'inventario dei beni (art. 14-sexies l. n. 3/2012); della formazione dello stato passivo(art. 14-septies l. n. 3/2012); come si è detto, è previsto anche un sub-procedimento di esdebitazione (art. 14-terdecies l. n. 3/2012). Manca, tuttavia, la previsione di una specifica disciplina della fase di riparto. Si tratta, nondimeno, di un'utile, ulteriore strumento di soddisfacimento dei creditori del soggetto non fallibile, delineato come procedimento esecutivo-espropriativo d'indole concorsuale, avente ad oggetto l'intero patrimonio del debitore, fatta eccezione dei beni espressamente esclusi (v. comma 6). La procedura di liquidazione del patrimonio si presenta strutturalmente simile al fallimento, con la peculiarità in base alla quale deve restare aperta per almeno quattro anni decorrenti dalla data di deposito della domanda, anche se il programma di liquidazione richieda un tempo minore. L'indicazione di una durata minima della procedura sembra giustificata dalla necessità di scoraggiare condotte opportunistiche da parte del debitore che, con questo mezzo, aspiri a sottrarsi speditamente alle proprie obbligazioni devolvendo ai creditori il proprio intero patrimonio, quale che sia la sua consistenza. Il principio di alternatività desumibile dalla norma ora in commento esclude l'ammissibilità di una domanda cumulata di apertura contestuale di due delle procedure previste dalla disciplina del sovraindebitamento, quali, segnatamente, l'accordo di composizione e la liquidazione del patrimonio (Trib. Massa, 28 gennaio 2016). La liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore sovraindebitato si snoda in una serie di disposizioni mirate a far sì che gli organi della procedura siano resi titolari del potere di gestione e di disposizione del patrimonio destinato al soddisfacimento delle pretese creditorie, nella prospettiva di facilitarne la monetizzazione celere e corretta. Il debitore subisce, infatti, lo spossessamento, il che, unitamente agli strumenti protettivi e a quelli connessi all'equiparazione del decreto di apertura della procedura all'atto di pignoramento, risponde all'opportunità di assicurare la conservazione del patrimonio esistente in guisa da indirizzarlo all'esecuzione concorsuale. Con ogni evidenza la procedura de qua rievoca, dunque, per larga parte, quella fallimentare, configurandosi lo spossessamento dei beni del debitore, la liquidazione del suo patrimonio da parte di un organo della procedura e l'accertamento delle passività mediante una specifica istanza di partecipazione dei creditori. Il procedimento di liquidazione è investito da molteplici lacune, ove si considerino, da un lato, il difetto di una disciplina della ripartizione dell'attivo nonché della chiusura della procedura, dall'altro, la mancata specificazione della decorrenza degli effetti protettivi sul patrimonio, da un altro lato ancora, l'omessa previsione di un provvedimento di omologa, da un ultimo lato, infine, la connotazione scarna delle regole dedicate alla fase cruciale della liquidazione. Deve ritenersi possibile colmare i vuoti normativi disseminati nella disciplina della procedura di liquidazione del patrimonio mediante l'impiego dei principi e delle regole del fallimento, che rivela struttura e finalità analoghe e valenza, in certo senso, paradigmatica. Oggetto della liquidazioneQuanto all'oggetto della liquidazione, essa deve riguardare – secondo quanto dispone l'art. 14-ter, comma 1 – «tutti i beni» del debitore, ad eccezione di quelli personali (comma 6). Il successivo art. 14-novies, comma 2, seconda parte, l. n. 3/2012 precisa, peraltro, che «fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore». Inoltre, la liquidazione affascia anche «i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'art. 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi» (v. art. 14-undicies l. n. 3/2012, ove è specificato che, in tal caso, il debitore deve integrare l'inventario con i beni sopravvenuti). A quest'ultima previsione si ricollega quella che sancisce la durata minima della procedura in almeno quattro anni (artt. 14-quinquies, comma 4, e 14-novies, comma 5, l. n. 3/2012). Del resto, il giudice è chiamato a presidiare il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, il più importante dei quali è senza dubbio quello espresso dall'art. 2740 c.c., che presuppone proprio l'integrale cessione del patrimonio. Ai sensi dell'art. 6, alcune categorie di beni non sono comprese nella liquidazione. Si tratta, dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile, dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di ciò che il debitore guadagna con la sua attività, sia pur nei soli limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice, dei frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, dei beni costituiti in fondo patrimoniale e dei frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile, delle cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. Potere di iniziativaIl potere di iniziativa del procedimento compete, in linea di principio, al debitore, il quale «in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni» (comma 1). L'apertura di questa procedura, peraltro, diversamente dalle altre, può essere provocata anche su domanda di un creditore diretta alla conversione dell'accordo annullato o del piano del consumatore omologato i cui effetti siano cessati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. a) e b), l. n. 3/2012 ma può essere anche disposta d'ufficio come sanzione in caso di cessazione patologica degli effetti dell'accordo o del piano ex art. 14-quater l. n. 3/2012. Per quel che riguarda la fase di apertura, la legge distingue, in linea di principio, due diverse ipotesi: una fisiologica, prevista dall'art. 14-ter ed una patologica contemplata dall'art. 14-quater l. n. 3/2012. La norma in commento disciplina la liquidazione che si apre su iniziativa volontaria ed esclusiva del debitore in stato di sovraindebitamento, il quale, in tal guisa, fa valere un chiaro interesse ad ottenere, all'esito della procedura, il beneficio dell'esdebitazione (comma 1). In virtù del coordinato disposto degli artt. 7, comma 2, lett. a) e b), 14-ter, comma 1, e 14-quinquies, comma 1, l. n. 3/2012, la domanda di liquidazione può essere avanzata dal debitore sovraindebitato che non sia soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle contemplate dalla legge n. 3/2012, non abbia beneficiato di dette procedure negli ultimi cinque anni e, nel medesimo lasso di tempo, non abbia posto in essere atti in frode nei confronti dei creditori. Tra i soggetti legittimati ad avanzare la richiesta vanno annoverati, sebbene non espressamente richiamati, anche i consumatori e, probabilmente, nonostante il disposto dell'art. 7, comma 2-bis, l. n. 3/2012 possa costituire un ostacolo letterale, pure gli imprenditori agricoli. Aspetti processuali e sostanzialiLa procedura di liquidazione si svolge davanti al giudice. Ai sensi del comma 2 della norma in commento, la fase introduttiva è regolata mediante un ampio rinvio agli artt. 7 ss. l. n. 3/2012, talché la domanda va proposta con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. n. 3/2012 allegandovi la documentazione prevista dall'art. 9, commi 2 e 3, l. n. 3/2012 per la domanda di accordo (tra cui le scritture contabili, qualora il debitore eserciti attività d'impresa). Il successivo comma 3 della prevede ulteriori doverose allegazioni e, segnatamente, l'inventario di tutti i beni, con indicazioni «specifiche sul possesso» dei medesimi, nonché una relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi. Quest'ultima conterrà ciascuno dei profili dettagliatamente descritti dalle lettere da a) ad e) del comma in discorso e, quindi, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni, l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Ai sensi del comma 4 della norma, l'Organismo di composizione della crisi dà notizia della domanda e della relazione all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. La disposizione è perspicuamente funzionale ad allertare i titolari di detti rilevantissimi crediti. Viene riprodotta, nell'ultimo comma della norma, la medesima regola dettata in relazione al deposito dell'accordo o del piano del consumatore prevista dall'art. 9, comma 3-quater, l. n. 3/2012 sicché con il deposito dell'istanza di liquidazione è sospesa, ai soli effetti del concorso, la decorrenza degli interessi convenzionali o legali sino alla chiusura della procedura, salvo che non si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto stabilito dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo c.c. Detta previsione è ispirata a un principio caratterizzante le procedure concorsuali «maggiori» (fallimento, concordato preventivo). 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