Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 103 - Impiego della Guardia di finanza ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza.

Rosaria Giordano

Impiego della Guardia di finanza ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza.

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 37, comma 3, il Ministero dell'industria, previa intesa con il Ministero delle finanze, può chiedere il distacco presso di esso di un contingente del personale della Guardia di finanza, nell'ambito delle vigenti strutture e dotazione organica del Corpo.

Inquadramento

La norma si limita a prevedere la possibilità che il Ministero dello Sviluppo Economico possa richiedere, per l'espletamento dei compiti di vigilanza allo stesso affidati sulle procedure di amministrazione straordinaria, il distacco presso di sé di contingente di personale della Guardia di Finanza.

Distacco del personale della Guardia di Finanza

A seguito dell'emanazione della Direttiva comunitaria n. 987/1980, il legislatore è intervenuto a dettare una particolare tutela dei lavoratori dipendenti nell'insolvenza delle imprese.

L'esigenza di una migliore organizzazione amministrativa, destinata all'attuazione delle procedure di amministrazione straordinaria, secondo gli intendimenti manifestati dalla normativa in esame, ha indotto il legislatore a regolare anche il distacco di personale del Ministero delle finanze presso il Ministero dell'Industria da adibire a specifici compiti d'indagine e di accertamento. Si è osservato che poiché la procedura di risanamento delle imprese insolventi impegna non soltanto l'autorità amministrativa, ma anche gli organi giurisdizionali, sarebbe stato auspicabile che tale distacco fosse esteso anche per la costituzione di una necessaria organizzazione giudiziaria e l'adempimento dei compiti assegnati al giudice, poiché sebbene la decisione in ordine all'apertura della procedura di risanamento sia esclusivamente riservata al tribunale e che quest'organo può in qualsiasi momento sostituirsi alla stessa pubblica amministrazione e disporre la cessazione della stessa, non si può negare che l'esercizio dei poteri ufficiosi del tribunale esige la presenza di un personale specializzato e dotato di poteri pubblici, senza il quale non possono essere assunte quelle iniziative che travalicano gli interessi di parte (Lo Cascio).

Bibliografia

Apice-Mancinelli, Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi, Torino, 2012; Bonfatti-Censoni, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2011; Bonsignori, L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, Padova, 1980; Carpio, L'amministrazione straordinaria, in Apice (diretto da), Diritto delle procedure concorsuali, Torino, 2011; De Ferra, Il regime transitorio, in Costa (a cura di), L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, Torino, 2008; Guglielmucci, Diritto fallimentare, Torino, 2012; Guglielmucci, Una procedura concorsuale amministrativa sotto il controllo giudiziario, in Fall. 2000, 2; Lo Cascio, Commentario alla legge sull'amministrazione straordinaria delle imprese insolventi, Milano, 2000; Lo Cascio, La nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria, in Corr. giur., 1999, 10; Montanari, La riforma dell'amministrazione straordinaria: disposizioni transitorie e coordinamento con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato (artt. 98-110 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270), in Bonfatti-Falcone (a cura di), La riforma dell'amministrazione straordinaria, Roma, 2000; Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, Milano 2008; Paluchowski (a cura di), Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, in Pajardi (a cura di), Codice del fallimento, Milano 2013.

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