Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 94 - Affissione con mezzi informatici.

Rosaria Giordano

Affissione con mezzi informatici.

1. In tutti i casi in cui il presente decreto prevede, anche mediante rinvio a disposizioni della legge fallimentare, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, questa è effettuata mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il regolamento stabilisce i criteri di imputazione alle imprese sottoposte alle procedure dei costi del servizio.

Inquadramento

La norma chiarisce che qualora, anche attraverso un rinvio alla legge fallimentare, il decreto in commento preveda l'affissione di atti, provvedimenti, estratto o avvisi questa venga effettuata attraverso l'inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico secondo quanto previsto da un emanando regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'affissione degli atti ed il loro inserimento nella rete informatica

La norma stabilisce che qualora, anche attraverso un rinvio alla legge fallimentare, il decreto in commento preveda l'affissione di atti, provvedimenti, estratto o avvisi questa venga effettuata attraverso l'inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico secondo quanto previsto da un emanando regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il decreto legislativo sull'amministrazione straordinaria richiama più volte, in relazione alle forme di pubblicità dei provvedimenti, la disciplina dell'art. 17, c. 1 e 2, come in materia di sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza (art. 8), di revoca della stessa (art. 10), di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria (art. 11), di estensione della sentenza dichiarativa d'insolvenza (art. 24), di apertura delle procedure di amministrazione straordinaria o di fallimento (art. 30), di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento (art. 71), anche delle imprese di gruppo (art. 87), di chiusura dell'amministrazione straordinaria (art. 76), viene ribadita la regola della pubblicità di cui alla disciplina fallimentare. Peraltro, occorre evidenziare che, allo stato, il regolamento attuativo della disposizione in commento non è stato emanato, sicché poiché l'art. 105 (al cui Commento anche si rinvia) prevede che, in mancanza, operi la regolamentazione dettata dalla legge fallimentare, siffatto rinvio deve essere oggi coordinato con le riforme della legge fallimentare realizzate dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007 (cfr. Lonciari, 710 ss.).

Il comma secondo dell'art. 105 del decreto in esame stabilisce, in particolare, che fino alla data di entrata in vigore del regolamento, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, prevista dal presente decreto, è eseguita con mezzo cartaceo presso la porta esterna del tribunale che nei casi in cui è prevista l'applicazione delle disposizioni dell'art. 8, comma 3, i.e. essenzialmente a fronte dell'emanazione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, un estratto del provvedimento è inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancelliere. Tuttavia l'art. 31, comma 1, l. n. 340/2000 ha abrogato implicitamente una parte dell'art. 105 decreto legislativo in commento, attesa la soppressione del foglio degli annunzi legali della Provincia.

Inoltre, lo stesso art. 8, comma 3, richiama per la pubblicità della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza l'art. 17, norma che, peraltro, nell'attuale formulazione successiva alle riforme degli anni 2006 e 2007 prevede la notifica al p.m. ed al debitore della sentenza di fallimento nonché la comunicazione per estratto al curatore ed a colui che ha richiesto il fallimento. Abrogata la formalità dell'affissione della decisione alla porta esterna del tribunale, si è previsto che la sentenza è poi annotata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale ed inviata per via telematica al medesimo ufficio.

Sotto altro profilo, l'art. 38, comma 3, secondo periodo, dispone che del decreto di nomina del commissario straordinario è data notizia con mezzi informatici a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall'art. 94, ma sino a quando tale disposizione non sarà in vigore, la pubblicazione di tale nomina deve essere eseguita mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Occorre ricordare che l'art. 17 prevede la comunicazione e la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, disponendo, tra l'altro, che esse vanno effettuate mediante estratto del provvedimento al debitore, al curatore ed al creditore richiedente. Un altro estratto deve essere affisso alla porta esterna del tribunale e deve essere comunicato al p.m., all'ufficio del registro delle imprese, alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato od è stata costituita la società.

Devono, inoltre, essere osservate le disposizioni in ordine al casellario giudiziale in materia penale e si deve provvedere ancora, a cura del cancelliere, alla pubblicazione dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento nel foglio degli annunzi legali della provincia. Questi macchinosi adempimenti per ottemperare ad una forma di pubblicità, sovente di contenuto fittizio in considerazione dell'impossibilità di portare il provvedimento a conoscenza di tutti gli interessati, data la loro indeterminatezza ed indeterminabilità, ha nel passato dato adito a dubbi di legittimità costituzionale. La Consulta si è pronunciata, in merito, affermando che l'art. 18, comma 1, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per proporre opposizione decorre per il debitore dall'affissione della sentenza dichiarativa di fallimento, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo. Peraltro, si è precisato che il termine d'impugnazione di quest'ultima decisione possa decorrere per tutti gli altri interessati dalla data della sua affissione (Corte cost. n. 151/1980). Nella specie la Corte non aveva ravvisato di poter indicare meccanismi di propalazione idonei a sostituire l'affissione, quale dies a quo per l'opposizione del debitore, creando un vuoto legislativo che, poi, era stato colmato dall'interprete, stabilendosi che la decorrenza del termine per impugnare la sentenza di fallimento dovesse avere inizio per il fallito dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento. L'intervento della Consulta aveva in parte posto rimedio al sistema di pubblicità contemplato dalla legge fallimentare, in quanto, se, da un lato, aveva reso concretamente possibile che l'imprenditore venisse a conoscenza della dichiarazione di fallimento pronunciata a suo carico (anche mediante la previsione della convocazione necessaria e non facoltativa in sede prefallimentare), dall'altro, era inevitabile ammettere che il sistema dell'affissione costituisse un sistema inadeguato. In questa prospettiva s'inserisce la disposizione in esame, con cui si è voluto individuare, pur in presenza di un numero indeterminato di soggetti interessati ai provvedimenti più salienti della procedura concorsuale, un mezzo di pubblicità che si presentasse più consono all'evoluzione dei tempi ed, al contempo, risultasse caratterizzato da un maggior margine di idoneità a rendere conoscibile da parte di tutti gli interessati i provvedimenti sopra menzionati. In questo senso si è stabilito che, al sistema anacronistico ed antiquato dell'affissione della legge fallimentare, venga sostituito quello pur sempre tradizionale dell'affissione, ma inserita in un circuito informatico. Questa nuova forma di pubblicità attualmente non può essere resa operativa, avendo il legislatore rinviato circa le concrete modalità di attuazione del programma all'atto dell'emanazione dei regolamenti ministeriali, che dovranno stabilire su quale rete informatica accessibile al pubblico potranno essere inseriti tutti i provvedimenti per i quali è stata prevista detta pubblicità. Pertanto sarà necessario attendere tali decreti, non soltanto per realizzare il programma rappresentato, ma anche per dare un impulso più moderno in questa specifica materia all'organizzazione giudiziaria.

Bibliografia

Apice-Mancinelli, Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi, Torino, 2012; Bonfatti-Censoni, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2011; Bonsignori, L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, Padova, 1980; Carpio, L'amministrazione straordinaria, in Apice (diretto da), Diritto delle procedure concorsuali, Torino 2011; Guglielmucci, Diritto fallimentare, Torino, 2012; Guglielmucci, Una procedura concorsuale amministrativa sotto il controllo giudiziario, in Fall. 2000, 2; Lo Cascio, Commentario alla legge sull'amministrazione straordinaria delle imprese insolventi, Milano, 2000; Lo Cascio, La nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria, Corr. giur. 1999, 10; Lonciari, Le disposizioni comuni di procedura, in Costa (a cura di), L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, Torino, 2008; Montanari, La riforma dell'amministrazione straordinaria: disposizioni transitorie e coordinamento con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato (artt. 98-110 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270), in Bonfatti-Falcone (a cura di), La riforma dell'amministrazione straordinaria, Roma, 2000; Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008; Paluchowski (a cura di), Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, in Pajardi (a cura di), Codice del fallimento, Milano, 2013.

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