Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 93 - Sospensione dei termini processuali.Sospensione dei termini processuali. 1. La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica: a) ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla medesima; b) al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente, previsto dagli articoli 28, 29 e 30, ed al relativo procedimento di reclamo; c) ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonché ai relativi procedimenti di reclamo. InquadramentoLa disposizione in esame riproduce quella in precedenza dettata dalla legge Prodi all'art. 6, quarto comma, sottraendo espressamente i procedimenti indicati dalla stessa e relativi alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi all'operatività della disciplina della sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla l. n. 742/1969, per il periodo dal 1 al 31 agosto di ciascun anno. Profili generaliLa disposizione in esame riproduce quella in precedenza contenuta nel comma quarto dell'art. 6, l. n. 95/1979 ed ha la finalità di sottrarre espressamente i procedimenti indicati dalla stessa e relativi alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi all'operatività della disciplina della sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla l. n. 742/1969 (cfr. Picardi, 1532 ss.; Tarzia, 90 ss.). In generale, come noto, funzione precipua di tale disciplina è quella di assicurare un adeguato periodo di ferie agli avvocati ed al personale giudiziario (Corte cost. 21 luglio 1992/380, in Giur. it. 1993, I, 1, 1399, con nota di Poggi). Per la materia civile, restano peraltro sottratte alla disciplina in questione, poiché ritenute di peculiare urgenza secondo una valutazione generale ed astratta operata dal legislatore, mediante il rinvio operato dall'art. 3 della stessa l. n. 742/1969, le controversie di cui all'art. 92 legge ord. giudiziario, i.e. quelle relative ad alimenti, alla materia del lavoro, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere, previa valutazione concreta in quest'ultima ipotesi da parte dell'autorità giudiziaria, quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. Nell'interpretazione della disciplina posta dalla l. n. 742/1969, è stata superata la tesi restrittiva di una parte della dottrina (Martinetto, 332 ss.) circa l'ambito applicativo della stessa, che sarebbe stato limitato ai termini propriamente processuali, con conseguente esclusione dall'applicazione della sospensione feriale dei termini per l'esercizio di poteri sostanziali e di quelli previsti a pena di decadenza per la proposizione dell'azione. Qualora nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, soltanto alcune delle quali diano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, l'intero procedimento resta assoggettato alla disciplina della sospensione, tranne nel caso in cui la domanda in relazione alla quale è prevista la sospensione, sia accessoria e consequenziale rispetto a quella per la quale la legge la esclude (Cass. III, n. 15892/2014). Procedimenti sottratti alla disciplina della sospensione feriale dei terminiIn relazione alla materia concorsuale, l'art. 92 legge ord. giud. si limita a sottrarre alla disciplina generale della sospensione dei termini nel periodo feriale soltanto le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti (cui occorre aggiungere, ex art. 18, il termine per proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento). Deriva da quanto precede, almeno apparentemente, la necessità di una regolamentazione specifica, come quella prevista dalla disposizione in esame, per sottrarre all'operatività della sospensione feriale dei termini gli analoghi e corrispondenti istituti nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, ossia i procedimenti per la dichiarazione dello stato d'insolvenza e di opposizione alla stessa, ai procedimenti di apertura dell'amministrazione straordinaria o di dichiarazione di fallimento ed a quelli inerenti alla conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e viceversa, non esclusi i reclami previsti dalla legge in materia. Peraltro, alla medesima conclusione si sarebbe potuti pervenire in via interpretativa anche a prescindere dall'emanazione dell'articolo in esame (ed, in precedenza dell'art. 6, comma 4, legge c.d. Prodi), tenendo conto del consolidato principio, nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale nell'espressione «cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti», contenuta nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. n. 12/1941, richiamato dall'art. 3, l. n. 742/1969, che indica gli affari esclusi dalla sospensione dei termini processuali in periodo feriale disposta dall'art. 1 della stessa l. n. 742/1969, sono comprese anche le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza per le imprese assoggettabili o assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, alle quali perciò non si applica la predetta sospensione (cfr., tra le altre, Cass., n. 28561/2011; Cass., n. 12156/1993). Invero, anche il d.lgs. in commento ha conservato il rinvio operato dalla pregressa l. n. 95/1979 alla disciplina in tema di liquidazione coatta amministrativa per tutti i profili non espressamente regolamentati dallo stesso con riguardo alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Tale conclusione non appare del resto inficiata dalla circostanza che la disposizione in commento preveda l'inoperatività della disciplina di cui alla l. n. 742/1969 anche per le varie fasi di reclamo avverso i provvedimenti ivi indicati, poiché anche in relazione all'espressione cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti è stato chiarito, da una consolidata giurisprudenza, che la stessa fa riferimento ad ogni fase e grado dei relativi giudizi (v., tra le molte, Cass., n. 17886/2004; Cass., n. 9807/2003; Cass., n. 6273/2001). Sotto altro profilo, occorre chiedersi se la disciplina dettata dalla norma in esame sia esaustiva dei procedimenti non assoggettati alla sospensione feriale dei termini processuali con riguardo all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Infatti, è opportuno ricordare, a riguardo, che il d.lgs. n. 5/2006 ha inserito, nell'ambito della legge fallimentare, l'art. 36-bis che sottrae alla disciplina della l. n. 742/1969 anche i procedimenti di reclamo avverso gli atti del giudice delegato e del tribunale ex art. 26 l.fall. nonché avverso gli atti del curatore e del comitato dei creditori ai sensi dell'art. 36 l.fall.. In particolare, sorge allora l'interrogativo se la sospensione debba essere esclusa anche con riguardo ai corrispondenti procedimenti di reclamo previsti dal decreto legislativo in esame. La risposta affermativa a tale quesito, nonostante la natura eccezionale delle norme che derogano alla disciplina generale posta dall'art. 1, l. n. 742/1969, può essere argomentata attraverso due distinti iter argomentativi: a) l'art. 36-bis l.fall., in quanto norma successiva all'emanazione del d.lgs. in commento, e concernente aspetti non specificamente regolati dallo stesso, opera in ragione del sistema del c.d. doppio rinvio alle norme in tema di liquidazione coatta amministrativa e, di qui, in materia di fallimento; b) la disciplina contenuta nell'art. 36-bis non ha portata innovativa rispetto alla giurisprudenza di legittimità la quale aveva già più volte enunciato il principio per il quale il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto alla sospensione feriale a norma dell'art. 3, l. n. 742/1969, in relazione all'art. 92 legge ord. giud., svolgendo tale reclamo, nella procedura concorsuale, funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. nel processo esecutivo individuale (v., tra le tante, Cass. n. 12732/2011; Cass. n. 2329/2006). Procedimenti rientranti nell'ambito applicativo della disciplina della sospensione feriale dei terminiTenendo conto dei principi analogicamente affermati in relazione all'espressione cause in tema di dichiarazione e revoca dei fallimenti, restano invece assoggettate, anche nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, alle regole generali sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le altre controversie che possono sorgere all'interno della stessa, ossia quelle in tema di opposizione allo stato passivo (cfr. Cass. n. 8542/2011), aventi ad oggetto l'insinuazione tardiva dei crediti al passivo concorsuale (Cass., S.U., n. 24665/2009), relative alle vendite effettuate in sede concorsuale (Cass. n. 15290/2000). Con particolare riguardo alla presentazione delle domande di ammissione al passivo entro il termine perentorio previsto è stato evidenziato — mediante l'affermazione di un principio che per eadem ratio può operare anche per la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi — che «il termine perentorio per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo fallimentare, sancito dagli art. 16, comma primo, n. 5, e 93, comma primo, è soggetto alla sospensione feriale, sulla base delle indicazioni desumibili dagli artt. 92, R.d. n. 12/1941 e 36-bis, in quanto si tratta di termine processuale, entro il quale il giudizio deve necessariamente essere proposto, non essendo concessa altra forma di tutela del diritto» (Cass. n. 12960/2012). Con specifico riguardo alla procedura di amministrazione delle grandi imprese insolventi era stato sotto altro profilo chiarito, già nella vigenza della c.d. legge Prodi, che tra le cause da trattarsi nel periodo feriale, l'art. 92, comma primo, l. n. 742/1969 non ricomprende quelle aventi ad oggetto l'azione di responsabilità promossa dai commissari dell'amministrazione straordinaria nei confronti di amministratori e sindaci dell'impresa sottoposta alla procedura disposta ex d.l. n. 26/1979, attesa la non assimilabilità di tale azione a quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, senza che a diversa soluzione possa condurre la prospettazione di una intrinseca «urgenza» delle cause di responsabilità promosse ex artt. 2393, 2394 c.c., atteso che l'art. 92 citato prevede, ancora, che la dichiarazione di urgenza delle cause la cui ritardata trattazione potrebbe arrecare un grave pregiudizio alle parti sia, pur sempre, oggetto di valutazione (e di conseguente dichiarazione) da parte del capo dell'ufficio giudiziario competente, ovvero del giudice istruttore o del collegio (Cass., n. 2772/1999, in Dir. fall. 2000, II, 569, con nota di Ragusa Maggiore ed in Soc., 1999, con nota di Picone). BibliografiaAndrioli, Inapplicabilità della legge 14 luglio 1965 n. 818 ai giudizi avanti la Corte Costituzionale, in Giur. cost. 1967; Di Domenico, In tema di sospensione dei termini nel periodo feriale, in Giur. mer. 1995, 1; La sospensione feriale dei termini processuali e l'arbitrato dopo la riforma del 2006, in Riv. arb. 2009, 2; Grossi, Termine (dir. proc. civ.), Enc. dir. 1993, XLIV, Milano; Grossi, Martinetto, La sospensione dei termini processuali in periodo feriale, in Riv. dir. proc. 1966; Picardi, Dei termini, in Allorio (diretto da), Commentario al Codice di procedura civile, I, 2, Torino, 1973; Picardi-Martino, Termini: diritto processuale civile, Enc. giur. 1994, Roma; Tarzia, Una nuova legge sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in Riv. dir. proc. 1970; Tarzia, La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in Riv. dir. proc. 1965. |