Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 88 - Definizioni.

Rosaria Giordano

Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono:

a) per "impresa dichiarata insolvente", l'impresa dichiarata insolvente a norma dell'articolo 3, anche se successivamente ammessa alla procedura di all'amministrazione straordinaria o dichiarata fallita, nonché l'impresa che, nel caso previsto dall'articolo 35, avrebbe dovuto essere dichiarata insolvente a norma del medesimo articolo 3;

b) per "imprese del gruppo", le imprese, anche non insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall'articolo 80, comma 1, lettera b), con l'impresa dichiarata insolvente;

c) per "società del gruppo", le imprese del gruppo costituite in forma societaria.

Inquadramento

La norma in esame, in apertura delle previsioni applicabili al gruppo di imprese, ove venga aperta una procedura di amministrazione straordinaria, rende la definizione di alcune nozioni fondamentali quali quella di imprese insolventi, imprese del gruppo e società del gruppo.

Imprese insolventi, imprese di gruppo e società del gruppo

In relazione al gruppo d'imprese, la legge delega si era limitata a stabilire, anche in via di conversione del fallimento, l'estensione dell'amministrazione straordinaria alle imprese facenti parte di un gruppo che si trovino in stato d'insolvenza, qualora ricorra il presupposto dell'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività aziendali, secondo i due diversi indirizzi di risanamento previsti, o l'opportunità della gestione unitaria della procedura nell'ambito del gruppo. Questo limitato principio regolatore delle imprese di gruppo, anche a fronte dell'abrogazione della l. n. 95 del 1979, potrebbe indurre a ritenere che il legislatore non abbia inteso riprodurre la precedente disciplina dettata in materia di denuncia al tribunale per gravi irregolarità, ai sensi dell'art. 2409 c.c., quella della responsabilità degli amministratori nei casi di direzione unitaria e quella delle revocatorie aggravate infragruppo. Sotto tale profilo si potrebbe porre l'interrogativo se la regolamentazione di tali materie contenuta nel decreto legislativo possa considerarsi avvenuta in eccesso di delega e, quindi, sospetta d'illegittimità costituzionale. Non a caso nella Relazione alla legge si è sentito il bisogno di svolgere alcune precisazioni, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui, allorché il Governo venga delegato per il riordino di un intero istituto o settore normativo, i criteri di delega debbono essere letti, sempre che non consti una diversa volontà contraria espressa o tacita, sulla base di un opportuno collegamento con la legislazione precedente. Peraltro, stando alle stesse precisazioni contenute nella Relazione, essendo l'estensione della procedura alle imprese del gruppo fondata sulla dichiarazione dello stato d'insolvenza, anziché sull'apertura dell'amministrazione straordinaria, sarebbe consentita l'applicazione della normativa dettata sulla responsabilità e sulle revocatorie aggravate anche nel caso in cui venisse dichiarato il fallimento. Sotto tale profilo, quest'interpretazione eviterebbe un diverso ed ingiustificato trattamento normativo di situazioni omogenee ed al contempo faciliterebbe il passaggio dall'una all'altra procedura, senza determinare, in caso di conversione in fallimento, un inevitabile improcedibilità delle domande giudiziali proposte dagli organi della procedura di amministrazione straordinaria.

Il legislatore si è anche preoccupato di identificare le specifiche figure imprenditoriali alle quali è riferibile la disciplina in esame, individuando, in particolare, la posizione assunta dall'impresa «dichiarata insolvente» ai sensi degli artt. 2 e 3, ossia di quella che, pur avendo i requisiti dimensionali per essere assoggettata all'amministrazione straordinaria, sia stata dichiarata fallita.

Sono state inoltre identificate le imprese «del gruppo», anche non insolventi, che controllino direttamente od indirettamente la società soggetta alla procedura madre, quelle direttamente od indirettamente controllate dall'impresa soggetta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla e le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri elementi concordanti, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa soggetta alla procedura madre.

Infine sono state identificate le «società del gruppo», intendendosi con tale denominazione tutte le imprese costituite in forma societaria.

Bibliografia

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