Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 86 - Programma delle imprese del gruppo.Programma delle imprese del gruppo. 1. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria nel concorso delle condizioni indicate nell'articolo 27, il commissario straordinario predispone un programma secondo uno degli indirizzi alternativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo. 2. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura in assenza delle condizioni indicate nell'articolo 27, ed in considerazione della opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, il commissario straordinario predispone un programma integrativo di quello approvato a norma dell'articolo 57 nell'ambito della procedura madre o in relazione ad altra impresa del gruppo ammessa alla procedura. 3. Il commissario provvede a norma dei commi 1 e 2 nei termini stabiliti dall'articolo 54, ridotti della metà. InquadramentoL'impresa del gruppo alla quale viene estesa l'amministrazione straordinaria (se del caso, mediante la conversione del fallimento precedentemente dichiarato) deve essere necessariamente insolvente, ma può anche non possedere il requisito di cui all'art. 27 d.lgs. n. 270/1999, e cioè non presentare concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico della propria attività imprenditoriale. Difatti ai sensi dell'art. 81 d.lgs. n. 270/99, richiamato anche dall'art. 84 d.lgs. n. 270/1999, l'attrazione dell'impresa del gruppo nella procedura madre può aversi non soltanto in presenza di una possibilità di ripristino dell'equilibrio economico dell'attività, ma anche quando, sebbene l'impresa non abbia la capacità di superare l'insolvenza in cui versa, risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo. La diversità delle ipotesi suindicate si riflette sulla tipologia e sui contenuti del programma che il commissario straordinario deve redigere per l'impresa del gruppo attratta nell'amministrazione straordinaria. Il programma dell'impresa del gruppoIn entrambe le ipotesi contemplate dal comma 2 dell'art. 81 deve essere redatto un programma per l'impresa del gruppo, ma il suo contenuto è differente a seconda che ricorra l'uno o l'altro caso, in ragione dei diversi scopi cui è rispettivamente orientata la procedura (Costa, Pappalardo, 681; Dal Soglio, 1894; Di Fusco, Pace, 117; v. altresì Daccò, 452, il quale sottolinea che la pluralità dei programmi è coerente con la permanente autonomia delle articolazioni del gruppo e con la distinzione delle rispettive masse attive e passive, nonché ALESSI, 122 e 128, e Leogrande, 338, ad avviso dei quali i diversi programmi possono essere contenuti anche in un unico documento, specie quando le imprese del gruppo siano state ammesse alla procedura contestualmente). Se l'impresa del gruppo attratta nell'amministrazione straordinaria ha la possibilità di raggiungere il riequilibrio, il commissario predispone un apposito programma secondo uno degli indirizzi alternativamente previsti dall'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 270/1999. Si tratta di un programma totalmente autonomo (Gualandi, 1489; Daccò, 452; Dal Soglio, 1894; Mucciarelli, 913), poiché la sua realizzazione riguarda esclusivamente l'impresa alla quale si è estesa l'amministrazione straordinaria, senza alcun collegamento con il programma che è già stato predisposto per l'impresa investita dalla procedura madre (Di Majo, 447), salva la necessità di coordinamento quando le imprese del gruppo svolgono attività connesse o interdipendenti (Costa, Pappalardo, 682; Alessi, 122; Zanichelli, 302; Daccò, 453). L'indirizzo, di cessione o di ristrutturazione, può dunque discostarsi da quello prescelto per l'impresa madre (Daccò, 454; Di Majo, 447), e il programma può essere modificato o sostituito nel corso della sua esecuzione ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 270/99 (Zanichelli, 302). La procedura frutto dell'estensione ha in tal caso un proprio autonomo svolgimento anche per quanto riguarda i termini di scadenza del programma (Gualandi, 621). Se invece l'impresa non ha concrete possibilità di riequilibrio, e l'estensione dell'amministrazione straordinaria è stata dettata dall'esigenza della gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, si procede alla redazione di un programma meramente integrativo e accessorio, essendo sufficiente provvedere ad un'integrazione del programma originariamente concepito per la procedura madre (o per l'altra impresa del gruppo in relazione alla quale l'impresa è stata ammessa all'amministrazione straordinaria, in virtù dei collegamenti di natura economica o produttiva con essa esistenti: Rossi, 384), apportandovi, in funzione del risanamento globalmente concepito, le modificazioni richieste dalla nuova presenza dell'impresa di gruppo alla quale è stata estesa la procedura (Dal Soglio, 1894). L'impossibilità della predisposizione di un programma autonomo risiede in tal caso nella ragione stessa dell'estensione della procedura, ossia nell'unitarietà della gestione dell'insolvenza che si è ritenuto opportuno garantire (Zanichelli, 302). Quanto al contenuto del programma integrativo, vi è chi ritiene che esso debba includere tutte le informazioni di cui all'art. 56, comma 1, d.lgs. n. 270/99 (Grossi, 3142; Dal Soglio, 1895). Tuttavia, stanti l'accessorietà del programma e l'inesistenza di prospettive di risanamento per l'impresa del gruppo, è più corretto ritenere che possa prescindersi da alcune delle suddette informazioni, e in specie dalle specificazioni inerenti alla prosecuzione dell'attività (Alessi, 116; Pajardi, Paluchowski, 1138). Secondo alcuni, la peculiarità delle ragioni dell'estensione dell'amministrazione straordinaria rende persino dubbia la necessità che l'integrazione del programma risponda ad uno degli indirizzi alternativi di cui all'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 270/1999, poiché, dal momento che l'impresa non viene attratta alla procedura per le sue possibilità di risanamento ma per l'utilità della gestione unitaria dell'insolvenza in vista del risanamento delle altre imprese del gruppo, non vi è ragione di esigere che il programma integrativo abbia contenuti diversi da quelli relativi alla concreta attuazione delle funzioni ancillari (Zanichelli, 302). Certamente, oltre alle informazioni in merito al programma integrato, il programma integrativo dovrà illustrare le circostanze in base alle quali è stata ravvisata l'opportunità di estendere l'amministrazione straordinaria all'impresa del gruppo, con specifico riguardo all'idoneità dell'estensione ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura (Costa, Pappalardo, 682; Dal Soglio, 1895). Il programma integrativo accede di solito ad un programma di cessione, ma in taluni casi può anche porsi ad integrazione di un programma di ristrutturazione (in ragione dei rapporti in essere tra le imprese coinvolte: Daccò, 454; Zanichelli, 303; Dal Soglio, 1895), e in quest'ultima ipotesi il suo contenuto non può contemplare la ristrutturazione dell'impresa attratta alla procedura, che manca delle prospettive di risanamento, potendo soltanto prevedere la sopravvivenza dell'impresa al servizio dell'altra impresa del gruppo in possesso delle prospettive di recupero di cui all'art. 27 d.lgs. n. 270/1999 (Rossi, 385). In ogni caso, poiché le imprese in amministrazione straordinaria mantengono la propria individualità, il programma non può prevedere che nell'ottica dell'interesse del gruppo venga sacrificato l'interesse della singola impresa e dei suoi creditori (Costa, Pappalardo, 682; Dal Soglio, 1894). I termini di cui all'art. 54 d.lgs. n. 270/1999 sono ridotti della metà: il commissario deve provvedere alla presentazione del programma nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di apertura dell'amministrazione straordinaria, e tale termine può essere prorogato per una sola volta dal Ministero per lo sviluppo economico, per non più di trenta giorni (per una critica sul punto v. Pajardi, Paluchowski, 1139, secondo i quali l'estrema brevità dei termini «fa presupporre che i piani saranno del tutto approssimativi e non per negligenza del commissario»). La dimidiazione dei termini vale solo per l'impresa del gruppo attratta all'amministrazione straordinaria e non per la procedura madre (Daccò, 455), e ciò determina il rischio che, nel caso di cui al comma 2, il termine per la redazione del programma integrativo scada quando ancora non è interamente decorso il termine per la predisposizione del programma della procedura madre (Daccò, 455; Dal Soglio, 1895). BibliografiaAlessi, L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Commento sistematico al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, Milano, 2000; Caiafa, D'Orazio, in Caiafa (a cura di), Le procedure concorsuali nel nuovo diritto fallimentare, II, Padova 2011; Costa, Pappalardo, in Costa (a cura di), L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza dopo il d.lgs. 12.9.2007, n. 169, Torino, 2008, 667 ss.; Daccò, in Castagnoli, Sacchi (a cura di), La nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Commentario al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, Torino, 2000; Dal Soglio, sub artt. 80-87, in Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2013, 1878 ss.; Di Fusco, Pace, La nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, Padova, 2001; Di Majo, in Ghia, Piccininni, Severini (diretto da), Trattato delle procedure concorsuali, V, Milano, 2011, 435 ss.; Grossi, La riforma della legge fallimentare, Milano, 2008; Gualandi, in Bertacchini, Gualandi, Pacchi, Pacchi, Scarselli, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2011, 573 ss.; Leogrande, L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza: primo bilancio a tre anni dall'entrata in vigore del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, in Fall. 2003, 331 ss.; Mucciarelli, Impresa e imprese del gruppo nella nuova legge sull'amministrazione straordinaria, in Riv soc. 2000, 925 ss.; Pajardi, Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008; Rossi, Il programma nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, in Giur. comm. 2001, 356 ss.; Zanichelli, in Stasi, Zanichelli, «Grandi procedure» non solo per le grandi imprese, Milano, 2010; Zanichelli, I concordati giudiziali, Torino, 2010. |