Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 70 - Conversione al termine della procedura.

Rosaria Giordano

Conversione al termine della procedura.

1. Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento:

a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo quanto previsto dall'articolo 66;

b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.

Inquadramento

La norma in esame prevede che la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento può essere disposta, inoltre, al termine della procedura, ossia alla scadenza del programma ed, in particolare: a) se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, quando la cessione non è avvenuta, in tutto o in parte, nel termine annuale (prorogabile, peraltro, ex art. 66); b) se è stato autorizzato un programma di ristrutturazione, qualora nel termine biennale l'imprenditore insolvente non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (in arg. Costa, 4 ss.; Giordano, 5).

Conversione per scadenza del termine senza la realizzazione del programma di cessione o di risanamento

La norma in esame prevede che la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento può essere disposta, inoltre, al termine della procedura, ossia alla scadenza del programma ed, in particolare: a) se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, quando la cessione non è avvenuta, in tutto o in parte, nel termine annuale (prorogabile, peraltro, ex art. 66); b) se è stato autorizzato un programma di ristrutturazione, qualora nel termine biennale l'imprenditore insolvente non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (in arg. Costa, 4 ss.; Giordano, 5).

Rispetto a tale disciplina complessiva, si è correttamente osservato in dottrina che la stessa deve essere interpretata alla luce del disposto dell'art. 74 d.lgs. n. 270/1999 circa la chiusura della procedura: ad esempio qualora alla scadenza del programma di cessione la stessa non si sia realizzata in tutto o in parte ma le obbligazioni siano state comunque estinte, il tribunale dovrà disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria e non già la conversione della stessa in fallimento (Martino, 263).

Non scevra da complessità appare la valutazione demandata al Tribunale nell'ipotesi prevista dalla lett. b), i.e. in ordine alla capacità dell'imprenditore insolvente di adempiere alle proprie obbligazioni alla scadenza del termine del programma di risanamento. Invero, rispetto ai criteri mediante i quali operare tale valutazione — che pure sembra riconducibile a quella prevista dall'abrogato art. 193 per l'amministrazione controllata, secondo cui se al termine della procedura il debitore non ha riacquistato la sua capacità di adempiere viene dichiarato il fallimento (nel senso che a tal fine la capacità di adempiere deve essere valutata in relazione alla dimostrata possibilità dell'imprenditore insolvente di adempiere a tutti i debiti scaduti o di aver ottenuto una moratoria a seguito di accordi intervenuti con i creditori v. Cass. I, n. 6715/1996, in Fall. 1997, 502, con nota di Badini Confalonieri; Trib. Sulmona 21 giugno 2000, in Fall. 2001, 815, con osservazione di Mascione) — si registrano opzioni interpretative difformi all'interno della dottrina che ha esaminato la questione e che dipendono, peraltro, dalla più generale concezione circa le finalità della procedura anche in relazione alla tutela del ceto creditorio.

Più in particolare, secondo una prima tesi, la valutazione sul recupero da parte dell'imprenditore insolvente della capacità di adempiere alle proprie obbligazioni deve essere compiuta in modo rigoroso, dovendo la stessa essere ancorata non già al mero superamento della crisi finanziaria, bensì a quello delle cause economiche del dissesto imprenditoriale (Costa, 4 ss.; Martino, 254, nonché, con riguardo all'analoga fattispecie in tema di amministrazione controllata, Mollura, 284). Secondo altri, invece, l'art. 70, comma 1, lett. b), laddove fa riferimento al recupero da parte dell'imprenditore insolvente della capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma, da un lato, differisce almeno in parte dall'art. 193 che postula invece la concreta dimostrazione da parte del debitore di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e, da un altro, deve essere considerata come l'equivalente in negativo della fattispecie contemplata dall'art. 74, comma 1, lett. b), con riguardo alla chiusura della procedura. In tale prospettiva, tenuto conto anche dei risultati interpretativi sul concetto di regolare soddisfacimento delle obbligazioni ex artt. 5 e 193, alla scadenza del termine previsto per il programma di risanamento l'imprenditore insolvente dovrà dimostrare la propria capacità di adempiere alle obbligazioni scadute, intesa come possibilità di pagamento di tutto il debito con gli interessi maturati ovvero attraverso la stipula di nuovi accordi con rideterminazione del debito e delle relative scadenze, e con l'utilizzo di mezzi di pagamento che non comportino la disgregazione dell'impresa (Sandulli, 52 ss.).

Bibliografia

Apice, Le competenze del giudice ordinario nella nuova procedura, in Fall. 2000, 6; Apice-Mancinelli, Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi, Torino, 2012; Bonfatti-Censoni, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2011; Bozza, Conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, in Fall. 2000, 1104; Carpio, L'amministrazione straordinaria, in Apice (diretto da), Diritto delle procedure concorsuali, Torino, 2011; Costa, La conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e i poteri dell'autorità giudiziaria, in Dir. fall. 2014, 1; Costa (a cura di), L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, Torino, 2008; Fabiani, Profili processuali della nuova amministrazione straordinaria, in Fall. 2000, 10; Giordano, Note sulla conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, in ilfallimentarista.it, 30 giugno 2014; Guglielmucci, Diritto fallimentare, Torino, 2012; Guglielmucci, Una procedura concorsuale amministrativa sotto il controllo giudiziario, in Fall. 2000, 2; Lo Cascio, La nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria, Corr. giur. 1999, 10; Martino, Ripartizione dell'attivo e chiusura della procedura. Conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e chiusura per concordato, in Bonfatti-Falcone (a cura di), La riforma dell'amministrazione straordinaria Roma, 2000; Mollura, L'amministrazione controllata delle società, Milano, 1979; Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008; Picardi, Manuale del processo civile, Milano, 2010; Sandulli, La cessazione dell'amministrazione straordinaria, in Giur. comm., 2001, 1; Tiscini, Il ricorso straordinario in cassazione, Torino, 2005.

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