Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 66 - Proroga del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali.

Lunella Caradonna
Ivana Vassallo

Proroga del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali.

1. Se alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione, il commissario straordinario può chiedere al tribunale, con l'autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del programma.

2. La proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Il tribunale provvede con decreto motivato.

4. Alla scadenza del termine prorogato, il commissario straordinario presenta una ulteriore relazione a norma dell'articolo 61, commi 3 e 4.

Inquadramento

È un'ipotesi di proroga legittimata dalla circostanza che siano in corso iniziative di prossima definizione, a riscontro del preminente interesse a che sia conseguito l'obiettivo di conservazione dell'impresa insolvente.

È stato osservato che nell'ipotesi in esame si deve prescindere da una situazione di probabile liquidazione dei complessi aziendali e si deve dare risalto ad un prossimo e sicuro trasferimento che sia ostacolato da impedimenti oggettivi che tuttavia siano di facile risoluzione.

Come esatto bilanciamento di tale interesse il legislatore prevede tuttavia che la proroga può essere concessa una volta sola e per un periodo non superiore a tre mesi.

La circostanza che la proroga del termine debba essere disposta dal tribunale, all'interno di una procedura in cui l'esecuzione del programma è di competenza dell'autorità amministrativa, depone nel senso dell'eccezionalità dell'istituto della proroga e dell'inderogabilità dei limiti temporali previsti.

Proroga del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali

La norma disciplina la possibilità di chiedere la proroga del termine di scadenza del programma in presenza di specifiche condizioni.

Il programma di cessione dei complessi aziendali deve essere giunto alla scadenza e la cessione non deve essere ancora avvenuta, sia in tutto che in parte.

Inoltre, devono essere in corso iniziative di imminente definizione.

Il commissario straordinario può chiedere al tribunale la proroga del termine di scadenza del programma.

Il Ministero delle attività produttive deve dare l'autorizzazione e deve essere sentito il comitato di sorveglianza.

Competente a concedere la proroga è il tribunale che provvede con decreto motivato.

La proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi.

Scaduto il termine prorogato, il commissario straordinario presenta una ulteriore relazione finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando se gli obiettivi indicati nell'articolo 27 siano stati o meno conseguiti.

La relazione è sottoposta al parere del comitato di sorveglianza e copia della medesima e del parere del comitato è depositata entro tre giorni dal commissario presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque interessato può prenderne visione ed estrarne copia.

Il commissario straordinario, poi, trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.

La ratio della norma è la conservazione dei risultati raggiunti, con la conseguenza che non si rinvengono motivi ostativi ad estenderne l'applicabilità, pur in assenza di una disposizione normativa che lo preveda espressamente,, anche nell'ipotesi di cessione di beni e contratti.

Bibliografia

v. sub art. 54.

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