Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 60 - Modifica o sostituzione del programma autorizzato.Modifica o sostituzione del programma autorizzato. 1. Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario può chiedere al Ministero dell'industria, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che adotta l'indirizzo alternativo fra quelli previsti nell'articolo 27, comma 2. 2. La modifica o la sostituzione è autorizzata a norma degli articoli 57, comma 1, 58, comma 1, e 59. L'autorizzazione è inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato, ovvero, nel caso di sostituzione del programma di ristrutturazione con un programma di cessione dei complessi aziendali, se interviene dopo che è trascorso un anno dalla data di autorizzazione del primo programma. 3. Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo stabilito a norma dell'articolo 27, comma 2, si computa in ogni caso a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma. 4. Nel caso di sostituzione di un programma di cessione dei complessi aziendali con un programma di ristrutturazione, le azioni proposte dal commissario straordinario in base alle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare sono sospese sino a quando è in corso l'esecuzione del programma sostitutivo. Ai fini della fissazione dell'udienza per la eventuale prosecuzione del processo dopo la sospensione, l'istanza prevista dall'articolo 297 del codice di procedura civile deve essere proposta entro sei mesi dalla cessazione dell'esecuzione del programma stesso. InquadramentoÈ uno strumento, quello della modifica del programma autorizzato, previsto nelle ipotesi in cui il programma autorizzato si riveli non idoneo al conseguimento della finalità di conservazione dell'impresa insolvente. Le ragioni possono essere diverse, ma è certo che si deve trattare di nuove e sopravvenute realtà economiche e finanziarie, che giustifichino un risultato migliore e più sicuro di quello proposto. L'ipotesi più frequente è quella di circostanze di mercato sopraggiunte ed imprevedibili o ignote all'epoca di redazione del programma (Alessi, 137). I tempi previsti non mutano al fine di evitare che la modifica o la sostituzione comporti un dilatarsi dei tempi previsti. Modifica e sostituzione del programma autorizzatoIl commissario straordinario, nel corso dell'esecuzione del programma, può chiedere al Ministero dell'industria, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che adotti l'indirizzo alternativo fra quello di cessione e quello di ristrutturazione. Anche la modifica o la sostituzione debbono essere autorizzate dal Ministero delle attività produttive. Se l'autorizzazione interviene dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato è inefficace. Parimenti l'autorizzazione è inefficace se, nel caso di sostituzione del programma di ristrutturazione con un programma di cessione dei complessi aziendali, interviene dopo che sia trascorso un anno dalla data di autorizzazione del primo programma. In ogni caso, come già detto, il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo si computa a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma. Le azioni revocatorie proposte dal commissario straordinario, nel caso di sostituzione di un programma di cessione dei complessi aziendali con un programma di ristrutturazione, sono sospese sino a quando è in corso l'esecuzione del programma sostitutivo. Ai fini della fissazione dell'udienza per la eventuale prosecuzione del processo dopo la sospensione, l'istanza prevista dall'articolo 297 c.p.c. deve essere proposta entro sei mesi dalla cessazione dell'esecuzione del programma stesso. La riassunzione delle cause di revocatoria si verifica solo quando il programma di ristrutturazione venga meno e sia dichiarato il fallimento, poiché quando l'impresa è ristrutturata non si può far luogo alla revoca degli atti impugnati e la riassunzione del giudizio mira soltanto ad ottenere una pronuncia sulle spese del giudizio. Una parte della dottrina afferma che sarebbe stato meglio stabilire che il termine di riassunzione decorresse dalla data della dichiarazione di fallimento (Maffei Alberti, 1078). Le revocatorie definite in via stragiudiziale, nell'ipotesi in cui il programma di cessione sia modificato in programma di ristrutturazione d'impresa, comportano, se è avvenuta la restituzione del bene o della somma revocata alla procedura, che il commissario straordinaria restituisca il bene o il denaro al soggetto passivo dell'azione. Bibliografiav. sub art. 54. |