Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 59 - Comunicazione al tribunale del programma autorizzato.

Lunella Caradonna
Ivana Vassallo

Comunicazione al tribunale del programma autorizzato.

1. Il commissario straordinario trasmette entro tre giorni copia del programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione.

2. Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili esigenze di riservatezza a norma del comma 1. L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267 , sostituendo al curatore il commissario straordinario (1).

(1) Comma modificato dall'articolo 17, comma 2, lettera d), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, per l'applicazione del presente comma vedi quanto disposto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 17.

Inquadramento

Sono previsti degli obblighi comunicativi al fine di consentire ai diversi soggetti interessati di potere prendere conoscenza, entro precisati limiti, del contenuto del programma e della scelta di conservazione effettuata.

I limiti alla conoscenza dei terzi sono dettati nell'interesse pubblico correlato all'esigenza di riserbo del contenuto del progetto di risanamento.

Sull'interesse del singolo prevale l'interesse della collettività a che la procedura raggiunga l'obiettivo prefissato.

La tutela dei creditori in questa fase, non avendo diritto di voto sul programma, si traduce nel potere di compulsare il comitato di sorveglianza, che ha poteri di ispezione e il tribunale che ha il potere di far cessare in qualsiasi momento l'esecuzione del programma.

Al tribunale, che deve essere costantemente informato, in virtù dell'obbligo del commissario amministrativo di informare il presidente, è attribuito un controllo dell'andamento della procedura.

Comunicazione del programma autorizzato

La copia del programma autorizzato deve essere trasmessa dal commissario straordinario, entro tre giorni.

Il commissario deve segnalare se il programma contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza ne potrebbe pregiudicare l'attuazione.

Dopo che il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili esigenze di riservatezza, l'imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza.

La stessa copia è trasmessa entro dieci giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2.

L'art. 17 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha sostituito il secondo periodo del comma con gli attuali ultimi tre periodi.

La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli artt. 92, 171, 207 l.fall. e dall'articolo 22 d.lgs. n. 270/1999.

Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi, titolari di diritti sui beni, il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che, in caso di omessa indicazione, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

In applicazione dell'articolo 31-bis, terzo comma, l.fall., nella pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario straordinario è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.

Bibliografia

v. sub art. 54.

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