Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 58 - Autorizzazione all'esecuzione del programma in casi particolari.

Lunella Caradonna
Ivana Vassallo

Autorizzazione all'esecuzione del programma in casi particolari.

1. Se il programma prevede il ricorso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche soggetti ad autorizzazione della Commissione europea in base alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, i termini per l'autorizzazione del programma previsti dall'articolo 57, commi 1 e 2, decorrono dalla data della decisione della Commissione stessa.

2. Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o se questa non è concessa nei centoventi giorni successivi alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni.

3. Il commissario straordinario provvede a norma del comma 2 entro trenta giorni, a pena di revoca dall'incarico. In rapporto al nuovo programma i termini previsti dall'articolo 57, commi 2 e 3, sono ridotti della metà.

Inquadramento

La natura del potere di autorizzazione è sempre quella del controllo preventivo.

L'organo deputato a tale funzione è sempre il Ministero delle attività produttive.

L'intervento della Commissione Europea trova la sua giustificazione nella richiesta di finanziamenti o agevolazioni pubbliche.

Il legislatore, coordinando l'attuazione del programma di risanamento e l'autorizzazione, ha previsto che il termine per l'autorizzazione del Ministero delle attività produttive decorre dalla data della decisione della Commissione.

È stato, peraltro, evidenziato che difficilmente il commissario straordinario, sia in caso di mancata approvazione da parte della Commissione, sia in caso di mancata pronuncia nel termine stabilito, potrebbe riformulare un altro programma nei tempi previsti “ex lege”.

E ciò spiegherebbe le ragioni per cui i commissari straordinari tendono ad astenersi dal predisporre programmi che rappresentino ipotesi di recupero aziendale, preferendo piuttosto il ricorso alla privatizzazione dell'insolvenza e il trasferimento dell'impresa a terzi.

Casi particolari di autorizzazione

Nel caso in cui il programma preveda il ricorso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche, soggetti ad autorizzazione della Commissione europea in base alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, è necessario attendere la decisione della Commissione e i termini per l'autorizzazione del programma decorrono dalla data della decisione della Commissione stessa.

Se la Commissione europea rigetta la richiesta di finanziamenti o agevolazioni pubbliche o se sono decorsi centoventi giorni dalla presentazione del programma senza che sia intervenuta alcuna decisione da parte della Commissione, il commissario straordinario deve presentare al Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni.

Il nuovo programma deve essere trasmesso dal commissario straordinario al Tribunale e i termini previsti per la richiesta di chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma e per l'autorizzazione dell'esecuzione del programma sono ridotti della metà.

Bibliografia

v. sub art. 54.

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