Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 57 - Autorizzazione all'esecuzione del programma.

Lunella Caradonna
Ivana Vassallo

Autorizzazione all'esecuzione del programma.

1. L'esecuzione del programma è autorizzata dal Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 58, il programma si intende comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.

3. Il termine previsto dal comma 2 è sospeso se il Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.

4. I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'articolo 27, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione.

4-bis. Se in prossimita' della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di cui all'articolo 66, la cessione non e' ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga e' comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto (1).

(1) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 1° ottobre 2015, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2015, n. 189.

Inquadramento

L'autorizzazione del programma è concessa dal Ministero delle attività produttive e rientra nell'ambito dei poteri di vigilanza che sono propri di questo organo.

Si tratta di un controllo preventivo che sottende il rispetto delle direttive di politica industriale dettate dal Ministero in ragione dell'interesse pubblico coinvolto nella procedura e che consente all'autorità amministrativa di fare la più ampia verifica di quanto rappresentato dal commissario straordinario.

È previsto anche un meccanismo di silenzio-assenso della pubblica amministrazione alla scadenza del termine di novanta giorni per evitare dei pregiudizi alla procedura in ragione del dilungarsi dei tempi, tenuto conto del fatto che il termine di esecuzione del programma decorre da detta autorizzazione.

Autorizzazione all'esecuzione del programma

L'autorizzazione è data con decreto dal Ministero delle attività, dopo aver sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione.

Si tratta di un termine davvero breve stante l'importanza del provvedimento autorizzatorio.

È prevista un'ipotesi di silenzio accoglimento se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.

Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 58 del d.lgs. n. 270/1999.

Il decorso del termine è sospeso se il Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma.

Un programma non condiviso dal Ministero in ordine alla scelta dell'indirizzo, pur essendo un'ipotesi possibile da realizzarsi, risulta difficilmente accettabile, poiché denota la mancanza di coordinamento e il mancato controllo da parte del Ministero (Alessi, 136).

È maggiormente plausibile l'esercizio del potere di veto in ordine alla non condivisione della strategia economica scelta dal commissario straordinario.

Diversa è l'ipotesi in cui viene meno il rapporto di fiducia tra il Ministero e il commissario straordinario perché in questo caso l'unico rimedio previsto è la revoca.

Se il commissario straordinario non provvede entro trenta giorni dalla richiesta viene revocato dall'incarico.

Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.

I termini di durata del programma, di un anno per la cessione, e di due anni per la ristrutturazione, decorrono dalla data dell'autorizzazione.

In presenza di determinati presupposti è previsto che, se in prossimità della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di cui all'articolo 66, la cessione non è ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico può disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi.

È necessaria una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, dal quale emerga che l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che non vi sia alcun pregiudizio per i creditori.

Il provvedimento ministeriale di proroga deve essere comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle attribuzioni allo stesso assegnate con il presente decreto.

Bibliografia

v. sub art. 54.

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