Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 54 - Predisposizione del programma.

Lunella Caradonna
Ivana Vassallo

Predisposizione del programma.

1. Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'articolo 27, comma 2.

2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di particolare complessità.

3. Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del relativo termine è data notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario straordinario.

4. La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario.

Inquadramento

È la norma che, insieme agli enunciati di legge successivi, connota la procedura in esame come procedura avente natura amministrativa.

La dottrina ha manifestato delle perplessità con riguardo ai tempi di redazione e consegna del programma, apprezzando tuttavia la decisione di recepire strumenti di conservazione dell'impresa aggiornati ed efficaci.

Deve, al riguardo, osservarsi che il legislatore, in ragione delle esperienze pregresse, ha inteso contenere i tempi della procedura, prevedendo addirittura la sanzione della revoca del commissario straordinario in caso di mancata osservanza del deposito del programma.

Come già detto l'individuazione dei presupposti per l'attuazione del programma di risanamento dell'impresa insolvente deve essere accertata e valutata dal tribunale sulla base della relazione del commissario giudiziale e delle indagini che precedono la fase dell'apertura dell'amministrazione straordinaria.

A ciò va ad innestarsi l'opera del commissario straordinario il quale, tenuto conto di quanto è già emerso, formula il programma per una concreta attuazione del risanamento imprenditoriale, secondo la specifica modalità applicabile al caso concreto.

Presentazione e termini del programma

La redazione del programma è uno dei punti nodali dell'amministrazione straordinaria e racchiude in sé il raccordo dell'interesse alla conservazione dell'impresa, con quello del ceto creditorio.

Mentre nella precedente normativa la fase della conservazione era eventuale, con il d.lgs. n. 270/1999, la continuazione dell'esercizio dell'impresa è d'obbligo e il programma costituisce le finalità da realizzare, le attività da svolgere e i mezzi da usare per la loro attuazione.

Già si è detto che gli indirizzi da seguire per la prosecuzione dell'impresa sono due: quello della cessione e quello della ristrutturazione.

Ed è tra questi due indirizzi che il commissario straordinario deve scegliere, tenendo conto del contenuto della relazione scritta dal commissario giudiziale e del decreto di apertura emesso dal tribunale.

I termini previsti nella procedura per arrivare alla delibera di ammissione da parte dell'autorità amministrativa e quelli previsti per la realizzazione dei risultati programmati sono abbastanza veloci.

Il commissario straordinario, infatti, dovrà presentare al Ministero delle attività produttive, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'articolo 27, comma 2.

È prevista specificamente per legge la proroga di tale termine, una solta volta e per non più di sessanta giorni, ma soltanto se la definizione del programma risulti di particolare complessità.

Notizia della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del relativo termine al tribunale

Secondo una parte della dottrina, il termine di sessanta giorni prorogato ha natura perentoria atteso che la proroga non è istituto di carattere generale ed essendo altresì previsto che, nell'ipotesi in cui il programma non venga presentato, il commissario potrà essere revocato.

Il commissario che non predispone nel termine concesso (anche tramite proroga) il programma, quindi, può essere revocato per giusta causa.

Una parte della dottrina ha rilevato che per evitare le censure relative agli aiuti di stato, vietati in ambito comunitario, è necessario che la continuazione dell'impresa sia consentita laddove veramente serva a produrre risultati positivi (Pellegrino, 152 e 153).

Occorre, in ogni caso, un coordinamento con i tempi previsti in sede comunitaria, dove in materia di aiuti di Stato alle imprese in difficoltà i tempi sono indicati in non meno di sei mesi per gli aiuti al salvataggio e in una durata più limitata per gli aiuti di ristrutturazione.

I giudici di merito, nel caso riguardante la società Piaggio, hanno affermato, al fine di evitare che la continuazione dell'esercizio dell'impresa, connesso all'amministrazione straordinaria, configuri un aiuto di Stato, che occorre che il commissario provi che l'esercizio provvisorio dell'impresa sarebbe stato autorizzato anche in seno all'ordinaria procedura fallimentare e che, in assenza di tale prova, anche le azioni revocatorie promosse del commissario straordinario siano inammissibili per contrasto con la normativa CE siano esse fallimentari, che ordinarie (Trib. Genova, 22 settembre 2003).

Bibliografia

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