Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 32 - Provvedimenti per la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa.Provvedimenti per la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa. 1. Con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria, il tribunale adotta o conferma i provvedimenti opportuni ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione del commissario giudiziale, sino alla nomina del commissario straordinario. InquadramentoDiverse sono le finalità e le modalità di concreta attuazione della continuazione dell'impresa nelle diverse procedure concorsuali. Nel fallimento il fine della prosecuzione dell'attività d'impresa può consistere nell'evitare il danno grave che può derivare dalla sua interruzione, di conservare i beni aziendali o di valorizzare quelli acquisiti dalla massa per eseguirne una liquidazione più vantaggiosa (Cavallo Borgia, 737 e ss.). Nell'amministrazione controllata la continuazione costituisce la stessa finalità della procedura con la quale s'intende perseguire l'interesse del debitore e dei creditori ai quali consegue il vantaggio del risanamento ed il reinserimento nel mercato produttivo. Nel concordato preventivo la continuazione dell'impresa è un fatto irrilevante per i creditori, ai quali deve essere comunque assicurato l'adempimento delle obbligazioni mediante l'offerta e la successiva costituzione di garanzie esterne, anche se i giudici di legittimità hanno ritenuto legittima l'ipotesi in cui l'esercizio dell'impresa costituisca una modalità essenziale del concordato, nel quale caso non può che risultare opponibile anche alla massa dei creditori (cfr. Cass. n. 7140/1996, secondo cui: «Con riferimento all'ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni cui abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento, i crediti sorti dall'esecuzione di un contratto di somministrazione, maturati prima e dopo il concordato preventivo, non costituiscono spese di gestione e non possono essere soddisfatti in prededuzione nel consecutivo fallimento, né in applicazione estensiva o analogica dell'art. 74 l. fall., non richiamato dalle disposizioni del concordato preventivo, né in base al principio dell'art. 111 n. 1 l.fall., ancorché estensivamente interpretato nell'ambito della teoria della consecuzione delle procedure, quando la gestione dell'impresa non abbia costituito modalità essenziale del concordato preventivo. Quest'ultima norma, invece, trova applicazione nella procedura in esame quando la gestione dell'impresa ne abbia costituito modalità essenziale, perché sia stata parte della proposta di concordato, sia stata oggetto dell'ammissione da parte del tribunale nonché dell'approvazione da parte dei creditori e sia stata oggetto dell'omologazione finale»). Nella liquidazione coatta amministrativa la prosecuzione dell'attività d'impresa costituisce una scelta libera e discrezionale dell'autorità amministrativa in vista della tutela dell'interesse pubblico perseguito (Cavallo Borgia, 749). Nell'amministrazione straordinaria l'esercizio dell'impresa prosegue come esclusiva conseguenza di una situazione precedente facente capo al debitore, il quale conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa. Ed infatti la funzione conservativa della prosecuzione dell'attività produttiva, a seguito dell'apertura dell'amministrazione, può formare oggetto di un programma connesso alla cessione dei complessi aziendali oppure alla ristrutturazione economica o finanziaria dell'impresa. Ciò trova riscontro nella previsione che con il decreto che dispone l'apertura dell'amministrazione straordinaria, il tribunale adotta o conferma i provvedimenti opportuni ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione del commissario giudiziale sino alla nomina del commissario straordinario (Maffei Alberti, 1071). Nella normativa precedente, invece, la continuazione dell'impresa era una connotazione della procedura poiché era previsto che il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, potesse disporre, tenendo conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario straordinario per un tempo non superiore a due anni, prorogabile non più di due volte e complessivamente per un periodo non superiore ai sue anni e nel caso di imprese collegate era previsto un termine non superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento. Provvedimenti per la prosecuzione dell'esercizio dell'impresaSe il Tribunale decide di ammettere l'impresa insolvente all'amministrazione straordinaria il decreto, oltre a confermare il giudice delegato, dovrà anche indicare i provvedimenti necessari per la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa sotto la gestione del commissario giudiziale fino alla nomina del commissario straordinario da parte del ministero. I provvedimenti necessari per la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa possono avere contenuto autonomo rispetto a quelli assunti con la sentenza che ha dichiarato lo stato di insolvenza, oppure avere contenuto confermativo di quelli assunti in tale sede. Bibliografiav. sub art. 27. |