Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 29 - Parere del Ministero dell'industria e osservazioni.Parere del Ministero dell'industria e osservazioni. 1. Il Ministero dell'industria, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relazione del commissario giudiziale, deposita in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria. Il tribunale provvede a norma dell'articolo 30 anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato nel termine. 2. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono depositare in cancelleria osservazioni scritte nel termine di dieci giorni dall'affissione dell'avviso di deposito della relazione. InquadramentoIl Commissario giudiziale, che si è detto costituisce una figura centrale della fase di apertura dell'amministrazione straordinaria, deve porsi in stretta correlazione con il Ministero dell'Industria e ne deve rispettare le direttive di politica industriale. Ancora, egli deve raccordarsi con gli altri protagonisti della procedura e con chiunque vi abbia interesse. L'art. 29 disciplina le modalità di tale raccordo. Il parere del Ministero dell'IndustriaLa relazione depositata dal commissario giudiziale deve essere comunicata al Ministero dell'Industria che, nei dieci giorni successivi (ancora una volta tempi brevissimi), deposita in cancelleria il proprio parere. Il parere ha ad oggetto l'ammissione o meno dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria. Non è un parere obbligatorio, né vincolante. Ed infatti, il Tribunale provvede a norma dell'articolo 30 anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato nel termine. Osservazioni delle parti interessateDestinatari della relazione del commissario giudiziale sono anche l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato (per esempio le banche). I soggetti richiamati possono depositare in cancelleria osservazioni scritte nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'avvenuto deposito della relazione. Le modalità di notifica della relazione sono cambiate a seguito della riforma dell'art. 28, comma 5 ad opera dell'art. 17, comma 2, lett. c) del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012, che prevede che ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni la trasmissione venga trasmessa a cura del commissario all'indirizzo PEC indicato ex art. 22, comma 2. Ed infatti, i creditori e i terzi titolari di diritti sui beni sono invitati ad indicare nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata ed avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti e dell'onere di comunicare al commissario ogni variazione. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Diversamente dalle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, non è prevista la fase della deliberazione dei creditori, né la loro partecipazione mediante manifestazione del consenso a livello collegiale (Pacchi Pesucci). Nel procedimento in esame, quindi, non è configurabile un formale contraddittorio tra creditore, debitore e pubblica amministrazione, essendo soltanto prevista una informativa in seguito alla quale qualsiasi interessato può presentare osservazioni. Si è, per tali ragioni, parlato di compressione dei diritti dei creditori, poiché la realizzazione del programma di risanamento allunga inevitabilmente i tempi della liquidazione concorsuale ed aggrava la possibilità di soddisfacimento dei crediti. E tuttavia, una parte della dottrina ha affermato che le finalità di ordine pubblicistico giustificano una limitazione dei diritti dei creditori, resta da stabilire sino a che punto tale sacrificio sia consentito e se incida al punto da precludere ai creditori l'esecuzione concorsuale e il soddisfacimento delle loro ragioni obbligatorie (Simonati) In ordine alla natura delle iniziative assunte dai creditori, queste vanno ritenute mere denunce per informare l'organo proposto alla decisione, con l'ovvio corollario che non possono configurarsi come delle vere e proprie domande giudiziali, né delle specifiche contestazioni. Ciò anche in ragione del fatto che l'apertura della procedura è sempre collegata all'interesse generale del recupero dell'impresa insolvente e sotto tale specifico profilo nessuna rilevanza può acquisire l'interesse privato. La sede processuale nella quale far valere tutte le censure è quella del reclamo davanti la corte di appello. Bibliografiav. sub art. 27. |