Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 21 - Provvedimenti conservativi.Provvedimenti conservativi. 1. Il tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o con successivo decreto, adotta i provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse della procedura. InquadramentoL'adozione dei provvedimenti conservativi si pone in linea con la norma introdotta in sede fallimentare con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 che ha previsto al comma 8 dell'art. 15 la facoltà per il Tribunale di emettere, ad istanza di parte, i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza e con la norma dettata dall'art. 195 l.fall. in tema di liquidazione coatta amministrativa che disciplina la possibilità di adozione da parte del Tribunale dei provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione. Detta norma è diretta ad evitare che durante il tempo necessario per l'accertamento dello stato d'insolvenza e l'apertura della procedura si possano verificare dei pregiudizi per la massa dei creditori in ragione di atti di disposizione del patrimonio compiuti dall'imprenditore debitore. Alcuni autori hanno ritenuto tale disposizione superflua ed eccessiva, in ragione delle limitazioni normative degli effetti per il debitore e della possibilità che sia disposta la gestione commissariale da parte del Tribunale con la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza. Natura dei provvedimenti conservativiLa sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza può avere come contenuto eventuale alcuni provvedimenti conservativi che sono diretti ad evitare distrazioni di patrimonio da parte dell'imprenditore. Sono provvedimenti che hanno specifica natura cautelare e sono innominati. Il loro campo di applicazione si riduce di molto nell'ipotesi in cui la gestione dell'impresa sia affidata al commissario giudiziale. Secondo una parte della dottrina i destinatari dei provvedimenti conservativi potrebbero essere anche i terzi al fine di evitare, in analogia con quanto già accade in tema di liquidazione coatta, che questi, in possesso di beni dell'impresa o di denaro della stessa, possano consegnare i beni a terzi o procedere a pagamenti in favore dei creditori (Filippi, 63). I provvedimenti conservativi sono impugnabili ai sensi dell'art. 111 Cost. e se contenuti nella sentenza che accerta lo stato di insolvenza possono essere impugnati unitamente a quest'ultima. Non sono soggetti a reclamo secondo la disciplina cautelare uniforme dettata dagli artt. 669-bis e ss. c.p.c. (Lo Cascio, 147). Legittimazione del debitore a chiedere i provvedimenti conservativiQuanto ai soggetti attivamente legittimati, i provvedimenti cautelari «de quibus», similmente rispetto ai provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 8, l.fall., possono essere richiesti anche dal debitore, il quale è tenuto a salvaguardare la garanzia patrimoniale a tutela del soddisfacimento dei propri creditori e a non ritardare il fallimento nel caso di insolvenza (Trib. Prato, 4 febbraio 2011). Sull'applicazione analogica dell'art. 15 comma 8 l.fall. nel procedimento per l'accertamento dello stato d'insolvenza ai sensi del d.lgs. n. 270/1999 (oltre che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento), la giurisprudenza di merito si è espressa in diverse occasioni in senso favorevole (cfr. Trib. Bologna, 10 maggio 2010; Trib. Vibo Valentia, 19 marzo 2010; Trib. Novara, 26 aprile 2010; App. Napoli, 31 marzo 2010; Trib. Busto Arsizio, 28 luglio 2009), descrivendone anche il contenuto, quali provvedimenti funzionali alla conservazione del patrimonio e dell'impresa nelle more che si producano gli effetti protettivi della procedura concorsuale. La norma attribuisce alle parti la facoltà di chiedere i suddetti provvedimenti, lasciando, pertanto, all'interprete il compito di individuare precipuamente il soggetto legittimato attivamente. Sulla base del tenore letterale della norma e tenuto conto della «ratio» e delle finalità della stessa, tra i soggetti interessati non possono essere annoverati soltanto il P.m. richiedente il fallimento e i creditori, ma anche il debitore. E ciò in quanto trattasi pur sempre di una «risorsa a tutela del patrimonio o dell'impresa e la scelta di riconoscere la legittimazione del debitore, pur in assenza di una richiesta di fallimento, si inserisce nell'ambito dei poteri e delle facoltà sull'impresa e sulla soluzione della crisi che l'ordinamento giuridico attribuisce al debitore (Pacchi, 3-4). Se ciò vale, ai sensi dell'art. 15 l. fall., in caso di fallimento, stante l'applicazione analogica della norma agli imprenditori nei confronti dei quali sia stato dichiarato lo stato di insolvenza, allo stesso modo deve ritenersi per l'amministrazione straordinaria. Quando si fa riferimento ad azioni cautelari o conservativi, vengono in rilievo sostanzialmente due obiettivi: il primo è quello di evitare che nelle more dell'apertura dell'amministrazione straordinaria vengano cagionati dei danni e il secondo è quello di salvaguardare i valori dell'impresa (Pacchi, 3-4). Essendo pacifico il conseguimento dei suddetti obiettivi, nessun dubbio sorge sul contenuto dei provvedimenti cautelari in esame laddove si faccia riferimento ad operazioni che attengono alla continuazione dell'esercizio dell'attività di impresa (e dunque implicano il proseguimento dei rapporti contrattuali in corso). Per contro, maggiori perplessità sul piano interpretativo sorgono laddove, avuto riguardo alla legittimazione attiva del debitore, si chieda che tali provvedimenti finiscano con l'anticipare gli effetti dell'ammissione alla procedura (ad esempio, mediante il blocco delle azioni esecutive). CasisticaLa nozione dei provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 15, comma 8, l.fall., è compatibile con la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, stante la stretta connessione tra detta procedura concorsuale e il fallimento e l'esigenza, comune ad entrambe le procedure, di impedire condotte di distrazione o dissipazione del patrimonio aziendale (Trib.Prato, 4 febbraio 2011). Con riferimento ad imprese soggette alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. n. 270/ 1999, è ammissibile l'adozione di provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 15, comma 8, l. fall., con i quali venga nominato in via provvisoria un commissario giudiziale al quale sia affidata la gestione dell'impresa anche in sostituzione degli organi societari e con potere di compiere, previa autorizzazione del tribunale, atti di straordinaria amministrazione (Trib. Terni, 13 aprile 2011). I provvedimenti conservativi che, in base all'art. 15, comma 8, l. fall., sono adottabili a tutela del patrimonio o dell'impresa, possono essere pronunciati anche nell'ambito del procedimento volto a dichiarare l'insolvenza delle grandi imprese in crisi di cui al d.lgs. n. 270 del 1999. Detti provvedimenti, che possono anche essere emessi inaudita altera parte, hanno natura atipica ed il loro contenuto è rimesso alla discrezionalità del giudice al fine di poter rispondere nel modo più opportuno alle esigenze del caso specifico; sarà quindi possibile: a) disporre il sequestro giudiziario dell'azienda con nomina di un custode e, ove necessario, conferire a questi il potere di compiere atti di competenza dell'organo amministrativo; b) nominare un curatore speciale per atti urgenti; c) inibire atti di gestione, sospendere gli amministratori in carica o nominare amministratori giudiziari (Trib. Vibo Valentia, 19 marzo 2010). Al fine di porre in essere una misura conservativa che tuteli la par condicio creditorum, impedendo ad alcuni creditori di soddisfarsi in pregiudizio degli altri, e che tuteli il patrimonio aziendale anche in vista dell'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria e della attuazione del relativo programma di risanamento, è possibile, nell'ambito dei provvedimenti cautelari o conservativi previsti dall'articolo 15, comma 8, legge fallimentare, inibire a determinati istituti bancari di incamerare per qualsivoglia titolo, ragione o causa le somme affluite o affluende sui conti correnti dell'impresa o comunque di disporre o di beneficiare delle somme stesse, comunque acquisite o acquisende a deconto o a compensazione dell'esposizione debitoria maturata nei loro confronti, disponendo altresì che le somme a tale titolo affluite o affluende sui conti vengano utilizzate per le spese necessarie alla continuazione dell'attività sotto il controllo del nominando commissario giudiziale (Trib. Venezia, 2 agosto 2011). Il fumus boni iuris per la concessione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 15, comma 8, l.fall. nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi deve essere valutato con riferimento al carattere non irreversibile della crisi e nella finalità perseguita da detta procedura di conservazione del patrimonio produttivo dell'impresa insolvente mediante la prosecuzione, la riattivazione e la riconversione dell'attività imprenditoriale. Il fumus può pertanto essere ravvisato nella oggettiva situazione di tensione finanziaria e nella predisposizione di un piano di risanamento dell'impresa mediante la procedura di cui all'articolo 182-bis, l.fall. (Trib. Prato, 4 febbraio 2011). Il contenuto dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 15, comma 8, l.fall., non delineato dal legislatore, deve essere determinato in modo coerente alla funzione attribuita tali a provvedimenti, che è quella di garantire la conservazione del patrimonio del debitore in vista della dichiarazione di insolvenza. In quest'ottica, non può essere disposta l'inibitoria delle azioni esecutive e cautelari di carattere individuale, misura, questa, che si sostanzia in una anticipazione degli effetti della dichiarazione di fallimento o degli effetti ricollegati all'attuazione di determinati incombenti stabiliti dalla legge (artt. 168 e 182-bis, l.fall.) qualora gli stessi non risultino ancora eseguiti neppure nella forma provvisoria di cui all'articolo 182-bis, comma 6, l. fall., e ciò tenuto anche conto del fatto che la inibitoria in questione sacrificherebbe eccessivamente i diritti dei creditori che verrebbero ad essere privati del proprio diritto di azione. Nell'ambito di tali misure cautelari, potrà invece essere adottato un provvedimento con contenuto analogo a quello previsto dall'articolo 2409 c.c., avente natura cautelare provvisoria, che preveda la nomina di un amministratore giudiziale con il compito di salvaguardare i valori aziendali nell'interesse dei creditori fino alla conclusione dell'eventuale procedimento ex articolo 182-bis, l. fall., o della dichiarazione di insolvenza. La nomina dell'amministratore giudiziale dovrà essere preceduta dalla sospensione del corrispondente potere dell'organo amministrativo, potere che non potrà essere limitato alle attività connesse alla realizzazione del piano di ristrutturazione ed alle operazioni all'uopo necessarie, ma che, tenuto conto anche del possibile diverso esito del procedimento verso la dichiarazione di insolvenza, in funzione della quali provvedimenti cautelari devono ritenersi ammissibile, dovrà estendersi alla gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria con la finalità di conservare l'integrità del patrimonio aziendale (Trib. Prato, 4 febbraio 2011). Nell'ambito dei provvedimenti cautelari o conservativi previsti dall'articolo 15, comma 8, l.fall., il tribunale può provvedere alla nomina di un custode giudiziario dell'impresa da affiancare all'amministratore della medesima ed al quale dovranno essere sottoposte tutte le decisioni di straordinaria amministrazione sino alla conclusione del procedimento per dichiarazione di fallimento (nel caso di specie, il tribunale ha ravvisato la presenza del fumus boni juris negli atti a carattere distrattivo posti in dal legale rappresentante nell'ambito di altra procedura fallimentare) (Trib. Bologna, 10 maggio 2011). Bibliografiav. sub art. 18. |