Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 17 - Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale.

Lunella Caradonna
Ivana Vassallo

Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale.

1. Contro gli atti di amministrazione del commissario giudiziale chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo al giudice delegato, che decide con decreto motivato.

2. Il decreto del giudice delegato è impugnabile nei modi indicati dall'articolo 14, comma 2.

Inquadramento

La figura del commissario giudiziale, sia pure con le differenze sopra evidenziate, si avvicina a quella del commissario nel concordato preventivo se non gestisce direttamente l'impresa, mentre richiama quella del curatore, per quanto attiene la formazione dello stato passivo.

Avverso gli atti di amministrazione compiuti dal commissario giudiziale la legge fornisce tutela giudiziaria a tutti i soggetti interessati.

Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale

Gli atti del commissario giudiziale, sia che abbiano natura commissiva, che omissiva, possono essere impugnati davanti il giudice delegato.

Legittimati a presentare impugnazione sono tutti i soggetti interessati e tra questi il debitore, i creditori e chiunque sia titolare di una posizione giuridica soggettiva rilevante.

Il giudice delegato decide con decreto motivato, impugnabile nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.

Contro i decreti del giudice delegato, infatti, è ammesso reclamo al tribunale, che decide con decreto in camera di consiglio (art. 26 l. fall.).

Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

Il reclamo ha la natura di vera e propria impugnazione e garantisce il controllo sia di merito, che di legittimità.

Avverso il provvedimento del tribunale che decide il reclamo, se tratta della lesione di diritti soggettivi, può essere proposto il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Se le controversie riguardano diritti soggettivi di terzi estranei alla procedura, l'impugnazione può essere proposta al giudice in sede di cognizione ordinaria (Cass., n. 461/1996).

Bibliografia

vedi sub art. 13.

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