Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 7 - Procedimento.Procedimento. 1. Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il ricorrente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ("Ministro dell'industria"), il quale può designare un delegato per la comparizione o far pervenire un parere scritto. L'audizione può essere delegata dal tribunale ad uno dei componenti del collegio. 2. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine può essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. 3. L'avviso di convocazione diretto al Ministro dell'industria contiene l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, uno o tre commissari giudiziali, da nominare nel caso di dichiarazione dello stato di insolvenza. Il numero dei commissari è stabilito dal tribunale. InquadramentoLa norma in esame disciplina in modo scarno il procedimento che, deve ritenersi, pur nel silenzio del legislatore sulla questione, segua le forme di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. È prevista la necessaria audizione anche del debitore, con un termine c.d. a difesa, rispetto alla convocazione all'udienza, di 15 giorni liberi. Applicando i principi mutuati dal fallimento, la decisione dichiarativa dell'insolvenza emessa in difetto di audizione deve ritenersi affetta da nullità. Audizione del debitore e delle altre partiLa norma in commento prevede una disciplina molto scarna del procedimento volto alla dichiarazione di insolvenza che, in accordo con i principi generali, deve, pur nel silenzio del legislatore sulla questione, considerarsi disciplinato, per quanto non espressamente previsto dalla stessa, dagli artt. 737 e ss. c.p.c. sui procedimenti in camera di consiglio. È prevista, unitamente a quella del ricorrente, la necessaria audizione del debitore, in conformità al principio, sancito dall'odierno art. 15 l.fall., ma costituente già nella formulazione precedente di detta norma principio imperativo derivante da Corte cost. n. 110/1972. Sul punto, tuttavia, nella recente giurisprudenza di legittimità, è stato precisato che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, in quanto diretto esclusivamente all'accertamento dei presupposti del fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore è garantito e tutelato purché il debitore abbia la possibilità di esporre le proprie ragioni, e quindi non solo attraverso l'audizione camerale a norma dell'art. 15 l.fall., ma anche mediante attività equipollenti che gli assicurino la possibilità di conoscere e contrastare le ragioni a sostegno del ricorso, come il deposito di scritti difensivi o documenti (cfr. Cass. VI, n. 23718/2014, la quale, in applicazione del principio esposto, ha confermato la sentenza di rigetto del reclamo proposto avverso la sentenza di fallimento da parte di un fallendo che, pur in stato di custodia cautelare, aveva avuto comunque modo di presentare una lunga memoria difensiva). Sotto altro profilo, dovrebbe mutuarsi anche alla procedura in esame, l'assunto sancito con riguardo al procedimento per la dichiarazione di fallimento, secondo cui non sussiste il diritto del debitore, già convocato ai sensi dell'art. 15 l.fall. avanti al giudice ed ivi presente con l'assistenza tecnica del difensore, ad ottenere, chiusa l'istruttoria, una nuova convocazione per essere sentito personalmente, salvo che alleghi fatti sopravvenuti decisivi (Cass. I, n. 9260/2011). Conseguenza dell'omessa audizione del debitore è la nullità della pronuncia dichiarativa dello stato di insolvenza (cfr. Cass. I, n. 970/2008, la quale pure ha precisato che trova applicazione il generale principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame). La norma in commento precisa che sono convocati per l'audizione anche il ricorrente ed il Ministro dell'Industria (rectius, dello Sviluppo Economico). Quest'ultimo, oltre a delegare l'audizione, può far pervenire anche un parere scritto. È prevista, inoltre, la possibilità di delegare l'audizione ad un componente del collegio, possibilità dalla quale sembra doversi desumere quella più generale di delegare allo stesso l'espletamento anche degli altri adempimenti istruttori. Termini di comparizioneA differenza di quanto previsto dall'art. 15 l.fall. prima delle riforme degli anni 2006-2007 (assetto nel quale era sufficiente che intercorresse un termine ragionevole tra la data di ricezione della comunicazione e quella dell'udienza), la disposizione in esame stabilisce un termine che di regola non deve essere inferiore a quindici giorni liberi tra la comunicazione dell'avviso di convocazione e la data dell'udienza. Trattandosi di termine c.d. a difesa, ai fini del rispetto dello stesso occorre aver riguardo al momento nel quale la comunicazione dell'avviso è ricevuta dal destinatario. Il termine previsto è determinato in quindici giorni «liberi», sicché lo stesso va computato escludendo sia il «dies a quo», ossia quello della comunicazione dell'avviso, che quello «ad quem», della comparizione in udienza, al fine di assicurare alle parti un congruo «spatium deliberandi» per l'apprestamento delle loro difese (arg., tra le molte, Cass. VI, n. 16110/2016). La norma in esame precisa, peraltro, che il termine di comparizione può essere abbreviato dall'autorità giudiziaria con decreto motivato, ove ricorrano motivi di urgenza. Peraltro, con riferimento alle analoghe previsioni dettate dall'art. 15 l.fall. nella formulazione attuale, si sta consolidando nella giurisprudenza di legittimità l'assunto in virtù del quale nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell'udienza (come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 15, comma 3, l.fall.) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal presidente del tribunale, previste dall'art. 15, comma 5, l.fall., costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano — ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto — la nullità del decreto di convocazione se, il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile (Cass. VI, n. 14814/2016; Cass. I, n. 16757/2010). Scelta dei commissariDal terzo comma della disposizione in commento si trae la regola per la quale, per l'ipotesi di dichiarazione dello stato di insolvenza della grande impresa, da un lato, il numero in concreto dei commissari giudiziali da nominare è individuato dal tribunale, dall'altro la scelta dei commissari è effettuata dal Ministro dello Sviluppo economico su richiesta dell'autorità giudiziaria. BibliografiaCannone, L'apertura della procedura di amministrazione straordinaria: i profili processuali, in Costa (a cura di), L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza dopo il d.lgs. 12.9.2007, n. 169, Torino, 2008; Cultrera, L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Potere od obbligo del Tribunale di aprire la procedura?, in Giust. civ. n. 3, 2005; Di Marzio, Appunti sull'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, in ilfallimentarista.it, 22 maggio 2012; Di Marzio – Macario, Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, in Trattato di diritto fallimentare a cura di Jorio- Sassani, Milano, 2017; Fabiani, Profili processuali della nuova amministrazione straordinaria, in Fall. 2000, 10; Guglielmucci, Una procedura concorsuale amministrativa sotto il controllo giudiziario, in Fall. 2000, 2; La Malfa, L'apertura della procedura, in Bonfatti-Falcone (a cura di), La riforma dell'amministrazione straordinaria, Roma, 2000. |