Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 6 - Ricorso dei creditori.

Rosaria Giordano

Ricorso dei creditori.

1. Il creditore, nel ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, deve eleggere domicilio nella circoscrizione del tribunale adito.

2. Se l'elezione di domicilio manca, ovvero è insufficiente o inidonea, le notificazioni e le comunicazioni che debbono effettuarsi al creditore ricorrente nel corso del procedimento sono eseguite presso la cancelleria del tribunale.

Inquadramento

Poiché ai fini della proposizione del ricorso non vi è necessità che lo stesso venga presentato con l'ausilio di un difensore tecnico, potendo essere sottoscritto anche dal creditore personalmente, si prevede – ragionevolmente, con riguardo a detta ipotesi – che nel ricorso il creditore debba eleggere domicilio nella circoscrizione del tribunale adito. In difetto di elezione di domicilio, le comunicazioni vanno eseguite in cancelleria.

Elezione di domicilio

Poiché ai fini della proposizione del ricorso non vi è necessità che lo stesso venga presentato con l'ausilio di un difensore tecnico, potendo essere sottoscritto anche dal creditore personalmente, si prevede – ragionevolmente con riguardo a detta ipotesi – che nel ricorso il creditore debba eleggere domicilio nella circoscrizione del tribunale adito.

La norma precisa che, in mancanza, le comunicazioni saranno compiute presso la cancelleria.

Deve ritenersi, peraltro, che, ove il ricorso sia sottoscritto da un difensore, l'elezione di domicilio presso lo stesso vada a sostituire quella necessaria agli effetti della disposizione in commento.

Inoltre, tenendo conto dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità sulla questione generale (v., tra le altre, Cass., VI, n. 5457/2014), laddove il difensore abbia il proprio studio presso un circondario diverso da quello dove ha sede il tribunale adito, non può ritenersi che le comunicazioni debbano per ciò solo essere eseguite in cancelleria nell'ipotesi di indicazione da parte dell'avvocato di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Né a conclusioni dissimili si può pervenire per il caso in cui il creditore presenti il ricorso personalmente, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata.

Bibliografia

Cannone, L'apertura della procedura di amministrazione straordinaria: i profili processuali, in Costa (a cura di), L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza dopo il d.lgs. 12.9.2007, n. 169, Torino, 2008; Cultrera, L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Potere od obbligo del Tribunale di aprire la procedura?, in Giust. civ. n. 3, 2005; Di Marzio, Appunti sull'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, in ilfallimentarista.it, 22 maggio 2012; Di Marzio – Macario, Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, in Trattato di diritto fallimentare, a cura di Jorio- Sassani, Milano, 2017; Fabiani, Profili processuali della nuova amministrazione straordinaria, in Fall. 2000, 10; Guglielmucci, Una procedura concorsuale amministrativa sotto il controllo giudiziario, in Fall. 2000, 2; La Malfa, L'apertura della procedura, in Bonfatti-Falcone (a cura di), La riforma dell'amministrazione straordinaria, Roma, 2000.

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