Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 37 bis - Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori 1

Alessandro Farolfi

Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori 1

 

Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutivita' dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40 2.

Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli [ allo stato] ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore 3.

[1] Articolo inserito dall'articolo 35 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

Inquadramento

La norma rappresenta un'assoluta novità introdotta dalla riforma del 2006. Va ricordato che nella legge delega n. 80/2005 era stato previsto che in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo i creditori potessero, a maggioranza dei crediti insinuati... «confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo». L'attuazione della delega, avvenuta con il noto d.lgs. n. 5/2006, non ha pienamente eseguito tale indicazione, non avendo nulla disposto in tema di conferma. Nella relazione ministeriale di accompagnamento tale scelta è doppiamente motivata: a) da un lato l'introduzione della conferma da parte della maggioranza dei creditori avrebbe rischiato di far apparire come meramente provvisoria la nomina operata dal tribunale; b) dall'altro si sarebbe reso non più solo eventuale ma sempre necessario il sub procedimento previsto dall'art. 37-bis, essendo a tal punto deputato non solo alla (eventuale) sostituzione del professionista designato dal tribunale, ma altresì alla (necessaria) conferma del medesimo. Va inoltre osservato che il testo inizialmente previsto dal d.lgs. n. 5/2006 aveva una formulazione diversa dall'attuale, in quanto prevedeva che «in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono...» Restava il dubbio (Bonfatti – Censoni, 83) se la sostituzione potesse essere chiesta in qualunque momento dell'udienza o delle udienze di verifica dello stato passivo (così da poter essere avanzata anche da una maggioranza occasionale di creditori allo stato ammessi) oppure si dovesse attendere la conclusione delle operazioni di verifica. Il testo modificato dal d.lgs. «correttivo» n. 169/2007 ha decisamente scelto questa seconda strada, prevedendo che la designazione sostitutiva da parte dei creditori avvenga «conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso». Trattasi comunque di una disposizione non frequentemente utilizzata e che ha suscitato anche aspre critiche in dottrina, essendovi chi ha parlato al riguardo di «schizofrenia» del legislatore della riforma (Vassalli, 273) che non avrebbe saputo prendere una netta posizione circa l'assetto definitivo degli organi della procedura fallimentare, ed autori che hanno in proposito rievocato il concetto di «reperto» di archeologia fallimentare, con riguardo alle assonanze con l'assemblea e la delegazione dei creditori previste dall'art. 719 c. comm. del 1882.

La proposta dei creditori: la maggioranza

Come si è visto, al termine dell'adunanza prevista per l'esame dello stato passivo, e prima della dichiarazione di esecutorietà dello stesso, i creditori possono sia effettuare nuove indicazioni circa i membri del comitato dei creditori, sia chiedere la sostituzione del curatore, indicando al tribunale le ragioni della richiesta ed il nominativo. La norma prevede che tali deliberazioni provengano da soggetti che, presenti personalmente o per delega, rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi. Resta discusso se sia possibile per i creditori, anche se riferibili a crediti di importo inferiore alla soglia di maggioranza richiesta dalla norma, domandare un differimento dell'adunanza ad una successiva udienza ad hoc per poter formulare la proposta. Considerato che la dichiarazione di esecutorietà dello stato passivo avviene al termine dell'udienza di verifica e che la stessa corrisponde ad un interesse pubblicistico di certezza e celerità della procedura, tenuto conto ulteriormente che l'art. 101 ult. comma fa decorrere l'anno per la proposizione delle domande tardive di insinuazione proprio da tale momento, deve ritenersi che tale richiesta di differimento, ove non giustificata da gravi ragioni (relative non alla necessità di raggiungere la maggioranza ma al buon andamento della procedura), non sia accoglibile. La norma fa riferimento alla maggioranza dei crediti ammessi, senza altre specificazioni. Deve pertanto ritenersi: a) che non sia richiesta una maggioranza per teste; b) che ai fini del computo della maggioranza abbia rilievo qualunque credito, anche se dotato di cause di prelazione, non dovendo perciò computarsi esclusivamente i chirografari ma, appunto, tutti i crediti ammessi. Dal computo della maggioranza vanno esclusi i creditori che si trovino in conflitto di interessi. Si deve invece ritenere che l'eliminazione delle parole «allo stato» consenta di computare nella maggioranza anche i crediti ammessi «con riserva».

Effetti sugli organi giudiziari

La designazione del curatore in sostituzione di quello nominato dal tribunale non può essere arbitraria, ma va motivata. Se ne arguisce, pur se alcuni autori hanno sostenuto il contrario, che il tribunale non sia vincolato alla proposta della maggioranza dei creditori, ma possa valutare autonomamente le ragioni avanzate dai creditori stessi e disattenderle in tutto (ossia riconfermando la nomina originaria) o in parte (ad esempio accogliendo la richiesta di sostituzione ma nominando un soggetto diverso da quello proposto). Naturalmente tale provvedimento sarà reclamabile ex art. 26 l.fall. alla Corte d'appello, sia nel caso in cui accolga la richiesta di sostituzione, sia nel caso in cui la respinga. Inoltre, proprio per garantire questa possibilità di riesame, il provvedimento del tribunale deve essere motivato. Si deve perciò ritenere che la figura del curatore non sia stata integralmente privatizzata, ciò che lo avrebbe reso una sorta di rappresentante degli interessi dei creditori (o della maggioranza di essi), come è dimostrato dalle funzioni pubblicistiche che egli continua a svolgere e dal fatto che il maggior grado di autonomia riconosciutogli è pur sempre ricollegato alla nomina del tribunale ed alla sorveglianza e controllo esercitati dal g.d. Del resto, ove così non fosse, la serenità ed indipendenza di giudizio del curatore, cruciale proprio nella fase iniziale della procedura, rischierebbero di essere condizionate dal giudizio di una semplice coalizione di creditori. Secondo una parte, forse maggioritaria della dottrina, il potere di designazione e la sua valenza deve essere distinta. Per i membri del comitato dei creditori la norma si limita a prevedere che possano essere effettuate nuove designazioni. L'aggettivo di novità richiesto dalla norma sembra implicare il fatto che in quel momento un comitato dei creditori sia già stato nominato dal g.d., trattandosi cioè di componenti aggiuntivi. Parlando inoltre la norma di una vera e propria designazione, si ritiene invece che ove i soggetti indicati siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 40 l.fall. il g.d. sia vincolato dalla designazione dei creditori. Nel caso di indicazione del curatore in sostituzione, invece, come detto, la lettera della norma richiede che i creditori indichino le ragioni della richiesta, desumendosene come già detto l'assenza di un effetto vincolante per l'organo giudiziario collegiale. Nella stessa adunanza, infine, la maggioranza dei creditori (indipendentemente dall'entità dei crediti) può prevedere che ai membri del Comitato dei creditori venga riconosciuto un compenso aggiuntivo rispetto al semplice rimborso delle spese, ma tale compenso non può superare il 10 per cento di quello liquidato al curatore. La norma, pur di rara applicazione, sembra in questo caso prevedere un effetto vincolante per il g.d. e consentire che la misura così indicata valga per ciascun componente e non per tutti i componenti nel loro insieme e che, inoltre, si aggiunga al compenso del curatore non andando a detrimento dello stesso, stante la diversità dei compiti in concreto svolti.

L'articolo 23 l.fall. trova applicazione anche nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 37-bis l.fall., introdotto dalla legge di riforma, sia avanzata una richiesta di sostituzione del curatore dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi. Non è pertanto sufficiente che costoro indichino le ragioni della richiesta, spettando in ogni caso al tribunale di valutare se esse integrino quei giustificati motivi in presenza dei quali può farsi luogo alla sostituzione. Va dunque escluso che la volontà espressa dai creditori sia vincolante per l'organo giudiziario e che questo sia tenuto unicamente a verificare la legittimità formale della richiesta: al contrario, spetterà in ogni caso al tribunale di verificare se le ragioni della medesima siano pertinenti alla migliore gestione della procedura e non funzionali al perseguimento di interessi diversi o di singoli creditori (Cass. n. 5094/2015).

Bibliografia

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