Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 86 - Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione 1 (1).Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione 1(1).
Devono essere consegnate al curatore: a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34; b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria. Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato. Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente. [1] Articolo sostituito dall'articolo 72 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. InquadramentoLa norma disciplina una serie di beni che non devono essere oggetto di sigillazione in quanto vanno consegnati, brevi manu, al curatore. Da questo punto di vista, pertanto, risulta sostanzialmente irrilevante l'eliminazione dell'incipit della norma «non sono poste sotto sigillo», così come disposto dal d.lgs. n. 5/2006, risultando comunque i beni ivi elencati non assoggettabili pacificamente al meccanismo cautelativo di cui all'art. 84 l.fall. Si è invece osservato che ha maggior rilievo l'eliminazione dall'elenco contenuto nell'art. 86 – disposto dal medesimo decreto legislativo — delle «cose che servono all'esercizio dell'impresa, se questo, a giudizio del giudice, non può essere immediatamente interrotto». Infatti, nel sistema previgente l'esercizio provvisorio poteva essere autorizzato soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, ad opera dello stesso g.d., che poteva così in via strumentale e prodromica a tale autorizzazione (o anche contestualmente) disporre l'esonero dalla sigillazione di quei beni aziendali che, di lì a poco, sarebbero stati impiegati nella continuazione dell'attività caratteristica secondo la disciplina del previgente art. 90 l.fall. A fronte del nuovo art. 104 l.fall. e della opportunità, ivi consentita, che l'esercizio provvisorio sia disposto dal tribunale già con la sentenza di fallimento, infatti, la parte di disposizione soppressa non avrebbe più avuto praticamente ragion d'essere (Zanichelli, 169). L'elenco oggi previsto dall'art. 86 contempla, in primo luogo, il denaro contante affinché il curatore possa adempiere all'obbligo, su di lui gravante ex art. 34, di procedere senza indugio al suo deposito presso un conto corrente intestato alla procedura. Analoga previsione è poi prevista per le cambiali e gli altri titoli di credito, compresi quelli scaduti (la formulazione precedente limitava l'obbligo di consegna ai titolo scaduti o di imminente scadenza, mentre oggi l'apprensione da parte del curatore deve riguardare tutti i titoli, al fine di consentire all'organo della procedura di curarne la riscossione e impedirne l'ulteriore circolazione, che il fallito ad esempio potrebbe porre in essere mediante girata a terzi di buona fede). I beni indicati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 86, legge fallimentare, sono esclusi dall'applicazione dell'art. 769, codice procedura civile in quanto la legge fallimentare prevede diverse modalità di presa in consegna del denaro e della documentazione contabile, stabilendo l'art. 86, legge fallimentare che al curatore devono essere immediatamente consegnate il denaro, le cambiali e gli altri titoli di credito, compresi quelli scaduti, le scritture contabili e ogni altra documentazione non già depositata in cancelleria (Tribunale Udine, 26 Marzo 2010). Scritture contabiliDopo il denaro ed i titoli, l'elenco delle cose che vanno consegnate al curatore senza preventiva apposizione di sigilli contempla le scritture contabili e ogni altra documentazione richiesta dallo stesso curatore, se già non depositata in cancelleria (ad esempio nel corso dell'istruttoria prefallimentare). Secondo l'indirizzo prevalente il concetto di scritture contabili deve essere ricostruito in base all'art. 2214 c.c., quindi il libro giornale ed il libro degli inventari in primo luogo, ma anche le altre scritture contabili richieste dalla natura e dimensioni dell'impresa, la corrispondenza, le fatture, ecc. Nel caso della corrispondenza la norma va coordinata con il nuovo art. 48 l.fall., perciò si dovrà trattare di documentazione relativa ai rapporti oggetto dell'impresa, comprese le comunicazioni elettroniche. Il riferimento ad ogni altra documentazione richiesta o acquisita dal curatore consente di ricomprendere, mastrini, fatture, note di consegna, resoconti interni, prima nota, nonché i libri sociali obbligatori. L'esigenza di immediata consegna di tutta questa documentazione è evidente: a) consentire al curatore una quanto più immediata ed approfondita ricognizione delle cause della crisi, previa rettifica delle evidenze contabili che ritenga di apportare, nonché delle connesse responsabilità, al fine di poter predisporre una idonea relazione ex art. 33 l.fall.; b) consentire inoltre al curatore di predisporre gli elenchi dei creditori e di coloro che vantano diritti su beni del fallimento, ex art. 89 l.fall.; c) sondare eventuali creditori interessati a far parte del comitato, che oggi, in forza del novellato art. 40, non richiede più un preventivo accertamento dello stato passivo, ma può fondarsi, direttamente, sulle risultanze contabili; d) individuare cespiti e diritti da conservare ed eventualmente recuperare, anche attraverso azione giudiziaria; e) accertare l'esistenza di cause attive o passive pendenti in cui l'imprenditore fallito sia parte; f) verificare l'esistenza di rapporti di lavoro o di altri rapporti contrattuali pendenti e le condizioni per poter dare corso ad una prosecuzione della continuità aziendale. Il curatore può farsi autorizzare dal g.d. a depositare la contabilità e la restante documentazione in luoghi idonei, anche presso terzi. La norma prevede un vero e proprio diritto del fallito a poter prendere visione e consultare le scritture contabili (espressione da intendersi in senso stretto) ed analogo diritto – anche su documentazione diversa dalle scritture contabili — spetta al comitato dei creditori ed a ciascuno dei suoi membri (art. 40 comma 5). Quando la richiesta venga avanzata da un altro soggetto egli dovrà dimostrare il diritto che gli compete in ordine all'esibizione della documentazione e tale richiesta potrà essere motivatamente respinta dal curatore. In tal caso l'interessato potrà fare ricorso al g.d. che, a sua volta, confermarà o meno il rifiuto del Curatore. Deve comunque ritenersi che il rifiuto del curatore non sia reclamabile ex art. 36 l.fall., in quanto nei confronti dello stesso è già previsto un'altra forma di tutela, come il ricorso al g.d. disciplinato dallo stesso art. 86 comma 2 (che deve ritenersi non è vincolato, proprio per questo, al rispetto di un termine di proposizione iniziale, tanto meno di 8 gg. dal rifiuto del curatore). Sarà invece il decreto del g.d. a dover essere motivato e reclamabile, ex art. 26 l.fall. Anche il rilascio di copia della documentazione contabile richiede una preventiva autorizzazione del g.d., mentre ogni spesa relativa è a carico del richiedente. Si deve infine osservare che il terzo interessato a visionare la documentazione contabile, che sia controparte del fallimento in un processo civile, non potrà ricorrere a questo subprocedimento per ottenerne direttamente la visione o la copia, in quanto se così fosse verrebbe evidentemente alterata la «parità delle armi» dei contendenti e le procedure concorsuali si vedrebbero sempre esposte ad un situazione probatoria sfavorevole; il terzo interessato dovrà quindi proporre le proprie richieste istruttorie, in modo rituale, al giudice del processo civile in corso. BibliografiaApice, L'acquisizione dell'attivo nelle procedure concorsuali, in ilfallimento.it; Bonfatti – Censoni, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2011; Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2013; Mancinelli, il fascicolo della procedura e le spese, in Tratt. di diritto delle procedure concorsuali, Apice (a cura di), Torino, 2010; Marcone, Custodia e amministrazione delle attività fallimentari, Sez. I, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Panzani (a cura di), Torino, 2000; Paluchowski, Sub art. 84 l.fall., in Codice del fallimento, Paiardi, Bocchiola e Paluchowski (a cura di), Milano, 2009; Santangeli, Della custodia e dell'amministrazione delle attività fallimentari, in Tratt. diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, Vassalli – Luiso – Gabrielli (a cura di), Torino, 2014; Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Torino, 2008. |